Una particolare proroga per le attività ricettive turistico–alberghiere ubicate nelle aree colpite dalle eccezionali condizioni metereologiche dello scorso ottobre.

Una particolare agevolazione è intervenuta per gli alberghi ubicati nelle aree colpite dalle eccezionali condizioni metereologiche dello scorso ottobre.

La legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018 (SO n. 62 alla GU n. 302 del 31.12.2018), ha infatti integrato l’art. 1, co. 445 della L. n. 205 del 27.12.2017, con riferimento agli adeguamenti antincendio degli alberghi preesistenti al 1994, non ancora adeguati alle prescrizioni antincendio, ubicati nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici occorsi dal 02.10.2018 e individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri.

Tale delibera promulgata in data 08.11.2018 (GU n. 266 del 15.11.2018), richiama le regioni Veneto, Liguria, Friuli, Sicilia, Lazio, Sardegna, Calabria, Toscana, Emilia e Lombardia, nonché le province di Trento e Bolzano e demanda ad apposite ordinanze emanate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile la delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree interessate dagli eventi calamitosi per le quali si valuta sussistere lo stato di emergenza.

Pertanto le attività ricettive turistico–alberghiere ubicate in un’area interessata dallo stato di emergenza come sopra specificato, con oltre 25 posti letto, preesistenti alla data di entrata in vigore del DM 09.04.1994 (norme di sicurezza antincendio per gli alberghi) e non ancora completamente in regola con gli adeguamenti di prevenzione incendi, possano ultimare gli adeguamenti stessi entro il 31.12.2019 a condizione che:

  • gli alberghi siano già a norma per: impianti elettrici, sistemi di allarme antincendio, estintori d’incendio, sistemi di rilevazione fumi (ove previsti), segnaletica di sicurezza, sistemi di gestione della sicurezza e addestramento degli addetti antincendio, istruzioni di sicurezza ai piani e nelle camere, larghezza delle uscite e delle vie di esodo (requisiti previsti dall’art. 5 del DM 16.03.2012 – piano straordinario biennale per l’adeguamento degli alberghi esistenti);
  • il servizio interno di sicurezza sia integrato con almeno un addetto antincendio permanentemente presente per gli alberghi fino a 100 posti letto, con minimo due addetti fino a 300 posti letto, con l’aggiunta di un ulteriore addetto per ogni 150 posti letto; gli addetti antincendio devono avere conseguito attestato di idoneità tecnica rilasciato a seguito di esame presso Comando VVF (art. 3 L. 609 del 28.11.1996);
  • entro la data del 30.06.2019 le strutture ricettive interessate devono produrre ai Comandi provinciali VVF territorialmente competenti una segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio parziale (con le modalità previste dall’art. 4 del DPR 151/2011), attestante la messa a norma, in conformità al citato DM 09.04.1994, di almeno quattro dei seguenti aspetti impiantistici e strutturali: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita, depositi.

Mario Abate
Dirigente Comando VVF Milano

Fonti: Puntosicuro.it, VVF Milano