Che cos’è e in cosa consiste la bonifica dei siti contaminati: le procedure ordinaria e semplificata con i workflow operativi da scaricare

La bonifica dei siti contaminati è un intervento e risanamento finalizzato a eliminare o ridurre la presenza di sostanze inquinanti in un determinato luogo; può riguardare il suolo, il sottosuolo, le acque sotterranee, sedimenti e altre componenti ambientali.

L’intervento di bonifica è essenziale per mitigare gli impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana derivanti da attività industriali, pratiche agricole o altre fonti di inquinamento.

Cos’è la bonifica di un sito contaminato?

Che cosa sono le bonifiche ambientali? Bonificare un sito contaminato significa eliminare le sorgenti dell’inquinamento, estirpando il problema ab origine. Se non è possibile procedere in questo modo, bisogna in ogni caso ridurre in maniera considerevole le sorgenti dell’inquinamento, trattare o rimuovere i volumi contaminati, ripristinare il territorio e consegnarlo di nuovo alla comunità. Un sito contaminato è quella parte di territorio nella quale i valori delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) vengono superati.

Quale norma disciplina la bonifica dei siti contaminati?

Per avere un quadro di riferimento normativo preciso in materia di bonifica dei siti contaminati, dobbiamo far riferimento necessariamente alla disposizione legislativa che ha focalizzato per la prima volta l’attenzione su questo aspetto importante: il dm 471/99.

Questo decreto è stato modificato dal dlgs 152/06 (Parte Quarta, Titolo V), modificato più volte nel corso del tempo, che attualmente è la norma di riferimento che regolamenta la “Bonifica di siti contaminati”.

Perché è importante la bonifica dei siti contaminati?

La bonifica dei siti contaminati è importante per diversi motivi di rilevanza ambientale, sanitaria e sociale. Innanzitutto, dal punto di vista della salute umana, la bonifica è essenziale per ridurre o eliminare il rischio di esposizione a sostanze dannose. Le contaminazioni presenti nel suolo, nelle acque sotterranee o negli altri elementi ambientali possono compromettere la qualità dell’acqua potabile e influire sulla salute delle persone che vivono o lavorano nelle vicinanze. Eliminare tali contaminazioni contribuisce a garantire un ambiente sicuro per la vita umana, evitando potenziali malattie o effetti avversi sulla salute.

Dal punto di vista ambientale, la bonifica è vitale per la conservazione degli ecosistemi locali. Le sostanze inquinanti possono danneggiare la flora e la fauna circostante, alterando gli equilibri ecologici e minacciando la biodiversità. Ripristinare la purezza ambientale consente la rigenerazione naturale dell’ecosistema, preservando la diversità biologica e contribuendo al mantenimento di un ambiente equilibrato.

Inoltre, la bonifica agisce come un importante strumento di prevenzione dell’inquinamento diffuso. Evita la propagazione delle sostanze inquinanti da un sito contaminato ad altre zone, come fiumi, laghi o terreni limitrofi. Questo è essenziale per evitare che l’inquinamento si diffonda a cascata, causando danni estesi e rendendo più complesso l’intervento successivo.

Dal punto di vista normativo, la bonifica è spesso una richiesta legale. Molte giurisdizioni impongono obblighi di bonifica per garantire la conformità alle leggi ambientali. Adempiere a queste normative è fondamentale per evitare sanzioni legali e contribuisce al mantenimento di un quadro normativo che promuove la tutela dell’ambiente.

La bonifica offre opportunità di recupero delle risorse. In alcuni casi, è possibile rimuovere e recuperare sostanze utilizzabili o riutilizzare i siti per scopi compatibili, massimizzando l’efficienza delle risorse e riducendo la necessità di nuovi siti per le attività umane.

I benefici della bonifica dei siti contaminati

I benefici della bonifica dei siti contaminati

La procedura di bonifica può essere di 2 tipi:

  • ordinaria (art. 242 dlgs 152/06), suddivisa in sotto-fasi, da seguire in caso di contaminazione in atto o di contaminazione storica;
  • semplificata (242-bis dlgs 152/06) riservata all’operatore che voglia effettuare a proprie spese interventi di bonifica del suolo.

Le analizziamo nel dettaglio.

Procedura di bonifica ordinaria

L’art. 242 del dlgs 152/06 indica le modalità di bonifica “ordinaria”. Al verificarsi di un evento potenzialmente pericoloso per la contaminazione del sito, il responsabile dell’inquinamento deve mettere in atto tutte le misure di prevenzione del caso entro 24 ore. Deve dare immediata comunicazione al comune, alla provincia, alla regione o alla provincia autonoma nel territorio in cui si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle 24 ore successive informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Questa procedura si applica anche in caso di contaminazioni storiche che possono comportare rischi di aggravamento della contaminazione.

Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare:

  • le generalità dell’operatore;
  • le caratteristiche del sito interessato;
  • le matrici ambientali presumibilmente coinvolte;
  • la descrizione degli interventi da eseguire.

Dal momento in cui la comunicazione arriva al comune, il responsabile dell’inquinamento è subito abilitato a realizzare gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza. Se non provvede né a dar inizio agli interventi né a fare la comunicazione è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da 1.000 € e 3.000 € per ogni giorno di ritardo. A fare i controlli è l’autorità preposta o comunque il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I compiti del responsabile dell’inquinamento

I compiti in capo al responsabile dell’inquinamento includono (ma non si limitano a):

  • rispetto delle normative ambientali: è tenuto a rispettare le leggi e i regolamenti ambientali in vigore che impongono limiti alle emissioni di sostanze inquinanti e stabiliscono le procedure per la gestione corretta dei rifiuti;
  • monitoraggio e reporting: in molti casi le aziende sono tenute a monitorare e documentare le proprie emissioni inquinanti e a fornire report alle autorità competenti;
  • bonifica e ripristino: nel caso di contaminazione ambientale può essere tenuto a finanziare e attuare operazioni di bonifica e ripristino dell’area contaminata;
  • prevenzione e mitigazione: è responsabile della messa in atto di misure preventive e di mitigazione per evitare o ridurre l’inquinamento derivante dalle proprie attività.

Caso 1: CSC non superato

Il responsabile dell’inquinamento, dopo aver attuato le misure di prevenzione, svolge un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro 48 ore dalla comunicazione. L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell’autorità competente da effettuarsi nei successivi 15 giorni. Nel caso in cui l’inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

In questo caso il sito viene dichiarato non contaminato. I siti non contaminati non hanno bisogno di ulteriori interventi ed escono dalla procedura.

Caso 2: CSC superato

Se l’indagine preliminare accerta il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento ne deve dare immediata comunicazione al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi 30 giorni presenta alle predette amministrazioni, alla Regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione. Entro i successivi 30 giorni la Regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L’autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

Analisi specifica del rischio: determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)

Sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione al sito viene applicata la procedura di analisi del rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).  Entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il responsabile dell’inquinamento deve presentare alla Regione i risultati dell’analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell’istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i 60 giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno 20 giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce un’adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

Procedura ordinaria di bonifica siti contaminati

Procedura ordinaria di bonifica siti contaminati, art. 242 commi 1-4 dlgs 152/06

CSR non superate e piano di monitoraggio

Se gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrano che la concentrazione dei contaminanti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e all’attuale destinazione d’uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro 60 giorni dall’approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

  • i parametri da sottoporre a controllo;
  • la frequenza e la durata del monitoraggio.

Successivamente la Regione approva il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal ricevimento. Scaduto il termine il responsabile dell’inquinamento ne dà comunicazione alla regione e alla provincia con una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.

CSR superate e bonifica del sito

Se le attività di monitoraggio evidenziano il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, il responsabile dell’inquinamento deve avviare una procedura di bonifica. A questo punto il responsabile dell’inquinamento deve elaborare un progetto operativo degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza (operativa o permanente) da inviare alla Regione nei 6 mesi successivi all’approvazione del documento di analisi di rischio. Se necessario deve adottare ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale con l’obiettivo ultimo di minimizzare e rendere accettabile il rischio derivante dalla contaminazione. La regione, quindi, approva il progetto, dopo aver acquisito parere positivo dal comune e dalla provincia interessati per mezzo della conferenza di servizi entro 60 giorni dalla ricezione del piano stesso. Con il provvedimento di approvazione vengono stabiliti:

  • i tempi di esecuzione;
  • le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori;
  • le verifiche intermedie per la valutazione dell’efficacia delle tecnologie utilizzate per la bonifica
  • le attività di verifica in corso d’opera necessarie per la certificazione di avvenuta bonifica;
  • l’entità delle garanzie finanziarie (non superiori al 50% del costo stimato dell’intervento).

I progetti di messa in sicurezza operativa sono corredati da piani di monitoraggio molto accurati che esaminano l’efficacia delle misure adottate ed indicano se è necessario un intervento di bonifica o di messa in sicurezza permanente.

Procedura di bonifica ordinaria siti contaminati

Procedura di bonifica ordinaria siti contaminati, art. 242 commi 5-9 dlgs 152/06

Scarica il workflow operativo bonifica ordinaria siti contaminati

Puoi scaricare il workflow operativo in PDF che ti mostra le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica ordinaria.

IconaDownload GratuitoBonifica ordinaria siti contaminati – il workflow operativo

Procedura di bonifica semplificata

L’art. 242-bis del dlgs 152/06 indica le modalità di bonifica “semplificata” riservata ad un operatore che a sue spese vuole procedere alla bonifica di siti contaminati, al fine di ridurre la contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. Il soggetto di cui sopra deve presentare uno specifico progetto di bonifica che comprende una descrizione dettagliata di tutti gli interventi programmati, tenendo conto del sito di contaminazione del sito e del cronoprogramma di svolgimento dei lavori.

In questo caso la caratterizzazione ed il progetto di bonifica non sono sottoposti alla procedura di approvazione prevista nella bonifica ordinaria, ma al controllo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d’uso.

Il soggetto interessato deve presentare alla regione specifici elaborati tecnici esecutivi degli impianti previsti dal progetto di bonifica al fine del rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione degli stessi. La Regione, entro 30 giorni, convoca la conferenza di servizi ed entro ulteriori 90 giorni adotta la determinazione conclusiva che costituisce atto di assenso a tutti gli effetti.

Il soggetto interessato alla bonifica comunica all’amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 e 243 e all’ARPA la data di avvio dell’esecuzione della bonifica, da concludersi entro 18 mesi (con eventuale proroga di 6 mesi), trascorsi i quali senza raggiungere l’obiettivo, si procede con l’attuazione della procedura ordinaria.

Il piano di caratterizzazione

Una volta ultimati gli interventi di bonifica, l’interessato deve presentare il piano di caratterizzazione all’autorità di cui agli articoli 242 e 243 per verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d’uso. Il piano viene approvato entro 45 giorni e la sua esecuzione viene svolta in contraddittorio con l’ARPA. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale deve procedere con la validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione dei suoli. Questa validazione da parte dell’ARPA costituisce certificazione di avvenuta bonifica.

Se i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrano che non sono stati conseguiti valori di concentrazione soglia di contaminazione, l’ARPA deve comunicare le riscontrate difformità all’autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto interessato. Quest’ultimo deve poi presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica entro i successivi 45 giorni.

Una volta conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato.

Bonifica semplificata contaminazione siti

Bonifica semplificata siti contaminati: il worflow operativo

Scarica il worflow operativo della procedura da seguire in caso di bonifica semplificata, ai sensi dell’art. 242-bis del testo unico ambientale.

IconaDownload GratuitoBonifica semplificata siti contaminati – il workflow operativo

Fonti: BibLus.acca.it