
Una circolare congiunta INL/Conferenza delle Regioni e delle Province autonome fornisce chiarimenti condivisi sulla possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto. La normativa, le indicazioni della circolare e la vigilanza.
In relazione alle nuove regole di coordinamento – tra Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) e Regioni – sancite nell’ Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 – Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008 (…) – è stata prodotta una recente circolare congiunta INL/Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
La circolare, che segue un’altra nota del 18 marzo 2025 e che è stata diffusa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota Prot. n. 6261 del 16 luglio 2025, affronta una tema delicato e fornisce dei chiarimenti condivisi relativi all’individuazione della figura del preposto con riferimento alla possibile attribuzione indebita delle sue funzioni e, in particolare, in ambito ferroviario.
Per presentare la nuova Nota INL ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Circolare congiunta sull’attribuzione del ruolo di preposto: la normativa
- Circolare congiunta sull’attribuzione del ruolo di preposto: la vigilanza
Circolare congiunta sull’attribuzione del ruolo di preposto: la normativa
La nuova circolare congiunta, che ha in oggetto “Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto”, è stata elaborata in riferimento “ad alcuni quesiti pervenuti in merito alla legittimità della scelta organizzativa di imprese operanti in ambito ferroviario, di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o tra lavoratori in apprendistato”.
Come indicato sopra, in coerenza con quanto disposto dall’ Accordo Stato-Regioni n. 142 del 27 luglio 2022, e a seguito di un “confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro”, con la circolare si forniscono “alcuni chiarimenti condivisi”.
In particolare si indica che, riguardo all’individuazione dei preposti, l’art. 18, comma 1, lettera b-bis) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “non indica specifici requisiti o incompatibilità”.
Lettera b-bis): individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
Pertanto – continua la circolare – “gli elementi a cui fare riferimento sono la definizione di preposto contenuta nell’art. 2, comma 1 lettera e) del d.lgs. n. 81/2008” (persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa), “gli obblighi attribuiti a tale figura dall’art. 19 del medesimo decreto e la formazione di cui tale soggetto è creditore (art. 37, comma 7, del d. lgs. n. 81/2008)”.
Inoltre, “costituiscono norma generale”:
- l’art. 18, comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che: ‘il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza’
- l’art. 28 comma 1, riguardo i rischi ‘connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (…)’.
In questo caso il “limite da presidiare” è quindi quello che “riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto”. E si ritiene che “non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790)”.
Al contrario – continua la circolare – l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo del preposto si basa sulla “sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008”.
Circolare congiunta sull’attribuzione del ruolo di preposto: la vigilanza
Dunque, in riferimento ad una possibile “interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato ‘già qualificato’ e il ruolo di preposto affidato allo stesso”, si indica che nella normativa di riferimento “non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell’apprendista come preposto”.
In particolare si segnala che la sentenza della Cassazione Penale, n. 6790 del 15 febbraio 2024, evidenzia che ‘l’equiparazione inidoneità-apprendistato non è normativamente sancita’ e che “l’inidoneità allo svolgimento dei compiti di preposto alla sicurezza desunta dalla sola qualifica giuslavoristica rivestita dall’apprendista sarebbe illegittima e irragionevole, dovendo essere piuttosto concretamente accertata in relazione alle specifiche competenze ed agli efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, in connessione con la responsabilità del datore di lavoro” (la circolare riporta vari riferimenti alla giurisprudenza consolidata richiamata nella sentenza citata).
In definitiva, “nei casi di interesse, gli Organi di Vigilanza verificheranno, in concreto, caso per caso, il possesso, non solo formale ma l’effettività delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 per la funzione di preposto, con particolare riguardo alle situazioni in cui siano coinvolti lavoratori con contratto di apprendistato, già qualificati per la mansione, ma che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale, tenendo anche conto del contesto nel quale il soggetto è chiamato ad operare (si veda anche l’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 nella parte in cui si prevede la valutazione dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale)”.
In conclusione, si indica che il controllo viene effettuato anche “per accertare che la formazione del preposto non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale, ma lo stesso possegga, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa, ad esempio, acquisendo sommarie informazioni testimoniali dallo stesso soggetto formalmente incaricato come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti”.
Scarica la normativa e i documenti citati nell’articolo:
Fonti: Puntosicuro.it, Olympus.uniurb.it, Ispettorato Nazionale del Lavoro