L’approvazione della conversione in legge del decreto-legge 48/2023 e l’ignoranza, l’inconsapevolezza o l’incompetenza del nostro Parlamento, in merito alla nomina del medico competente. A cura di Adriano Ossicini, medico del lavoro.

Prima al Senato e poi successivamente alla Camera dei deputati è stato approvato il disegno di legge di conversione, ancora in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Un decreto che, come ripetuto più volte sul nostro giornale, contiene un Capo II (Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi) con varie modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Successivamente all’emanazione del DL, in funzione della necessaria conversione in legge, sono state fatte proposte ed emendamenti per modificare e migliorare quanto contenuto nel Capo II. E di questi emendamenti abbiamo parlato, ad esempio, attraverso un articolo dell’avvocato Dubini con riferimento alle proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Come è possibile verificareattraverso la lettura del disegno di legge (ddl) approvato – potete trovare il link in chiusura d’articolo – di tutte queste proposte si è tenuto poco conto. E le modifiche, rispetto a quanto contenuto originariamente nel decreto-legge, sono minime.

Cominciamo oggi a parlare delle mancate modifiche sul tema della nomina del medico competente  attraverso un nuovo contributo del Prof. Adriano Ossicini – Medico del Lavoro e Medico Legale, già Sovrintendente Medico Generale Inail – dal titolo “La montagna ha partorito il topolino…per l’ennesima volta, lasciando insoluto il ‘Comma 22’ del D.lgs 81/2008”.

E’ stato approvato definitivamente dalle camere l’articolo 14 del D.L. 48/2023; ci eravamo illusi che dopo 15 anni venisse sciolto il Comma 22[1] – legato alla correlazione tra art.2, 1 c. lett. h); art.18, 1 c., lett. a); art.25 1 c., lett. a), art. 29 1 c. , un circolo vizioso senza fine.

Purtroppo, ancora una volta non si è voluto vedere, ciò che è chiaro a tutti gli operatori della sicurezza, ma non solo, che il Medico Competente non può non essere al centro del sistema della tutela della salute del lavoratore, venendo nominato da subito per la partecipazione al Documento di valutazione dei rischi da cui deve scaturire come e cosa fare per la sorveglianza sanitaria.

Ci permettiamo di ricordare che nel gennaio 2008, quando il D.lgs. n.81/2008 era ancora in gestazione, la SIMLII, Presidente il Prof. Abbritti, lo scrivente allora membro del Direttivo della società, era stato rimesso un documento ai vari interlocutori del Governo, riportato anche  nella relazione finale sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, che approvato dalla Commissione di inchiesta e resa pubblica con Delibera del 20 marzo 2008, u.s., ancora prima che uscisse il D.lgs 81/2008,  in cui si segnalava e si suggeriva, come modifica all’art.18 questo passaggio  “Il datore di lavoro nomina il medico competente ai fini della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria, da effettuarsi nei casi previsti dalla normativa e ogniqualvolta venga individuata, all’esito della valutazione del rischio, quale misura specifica di prevenzione e protezione”.

Incredibilmente ciò non venne fatto e detto articolo uscì con la semplice dicitura che il datore di lavoro deve “…nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”.

Da allora più e più volte siamo tornati su detta tematica, in particolare proprio nell’aprile del 2008, epoca dell’approvazione e pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2008, con un articolo dal titolo inequivoco “Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria nel nuovo testo unico sulla sicurezza: un’occasione persa“, sul sito del Medico Competente, segnalavamo tale problematica, ma non solo.

Poi nel 2012 sul sito “Prevention and research” altro contributo Il tortuoso percorso del mc per sottoporre a “sorveglianza sanitaria” i lavoratori per i rischi non normati ma individuati dal DVR”, mettevamo in evidenza la complessità del lavoro del MC a fronte di articolato che, da una parte affermava  che la valutazione da effettuare doveva evidenziare e riguardare tutti i rischi (Articolo 15 – Misure generali di tutela . 1 Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza…) ma dall’altra che la normativa insisteva, incredibilmente, invece solo sui rischi già definiti dal testo di legge.

Recentemente poi ritornati su detta tematica a seguito di una risposta sugli interpelli, da noi commentata nel aprile c.a., proprio su questo sito “ Salute e sicurezza sul lavoro: quando nominare il medico Competente” in cui si affermava che la risposta all’interpello 2/2023 presentata nell’articolo di PuntoSicuro “Interpello: la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria”era una non risposta in quanto, così scrivevamo “E’ veramente un ossimoro perché la norma prevede ESPLICITAMENTE che alla valutazione dei rischi deve collaborare il “Medico Competente” in quanto l’art.29 comma 1 recita che il Datore di lavoro deve svolgere detto compito in “…collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41” , che delimita la Sorveglianza sanitaria a determinati rischi anche se poi nel tempo, si vedano numerose sentenze della Cassazione  in tal senso, non ci si può limitare ai rischi definiti esclusivamente dalla norma e nella risposta si afferma che “..il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi..”!

Come fa a collaborare alla stesura, come prevede esplicitamente la norma, se si aggiunge “se nominato”, come si concilia tutto ciò?

In ultimo alla luce del emanando D.L. n. 48/2023 che aveva suscitato, in molti, apprezzamento, con un articolo del maggio c.a. dal titolo “ Valutazione, sorveglianza e medico competente: circolo vizioso senza soluzione”, con il sottotitolo “La nomina del medico competente: il famoso comma 22 mai sciolto”, criticavamo aspramente l’articolato perché assolutamente non risolveva alla radice il problema lasciando ancora una volta un grave vuoto interpretativo.

Affermavamo con forza che la nuova formulazione dell’art.18 laddove si limitava ad aggiungere all’art.18 una piccola postilla che circoscriveva, ancora una volta, la discrezionalità della nomina affermando semplicemente che il Datore di lavoro doveva “..nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all’esito della valutazione dei rischi”, non prevedeva invece la nomina diretta del medico competente “in primis” per la valutazione dei rischi!

Ciononostante eravamo però, tutto sommato fiduciosi, che finalmente dopo tre lustri si ponesse soluzione a tale incredibile situazione, in quanto eravamo venuti a conoscenza di due proposte di modifica/emendamento, una a livello del Senato, che avrebbe discusso dapprima il Decreto Legge ed un’altra da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmessa al Governo dopo l’emanazione del Decreto Legge n. 48/2023.

La prima, letta sugli atti del senato (proponenti Camusso, Zampa, Furlan, Zampito, Manca) che recitava “Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente ”a) all’articolo 18, comma 1 , lettera a), le parole . “per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti per la valutazione dei rischi di cui all’art.28 e per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo  e qualora richiesto all’esito della valutazione dei rischi”, e la seconda di analogo tenore, della Conferenza Stato Regioni in cui si chiedeva che l’articolo  18, comma 1, lettera a) è sostituito dal seguente: “nominare il medico competente per la collaborazione alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 e per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla stessa valutazione dei rischi”.

Sulla cronistoria di quanto stava succedendo, e purtroppo ormai successo, è legge, non possiamo non citare tre interessanti articoli, su questo stesso sito, il primo articolo dell’Ing. G.Porreca, dal titolo “Sull’obbligo dellanomina del medico competente, il secondo  dell’ Avv. R. Dubini dal titolo “DL lavoro e sicurezza: proposte di modifica della Conferenza delle Regioni” ed il terzo della Dr.ssa A. Guardavilla dal titolo “ DL Lavoro: la nomina del medico competente quando richiesto dal DVR” che invitiamo, vivamente, a leggere perché  in essi viene ben spiegata la contraddizione.

Ciò detto, ora non possiamo che prendere atto che il Parlamento ha ratificato il decreto così come era stato emesso, senza quella modifica significativa che tutti si aspettavano e cioè la nomina del medico competente, in primis, per la valutazione dei rischi, come tutti gli operatori del settore ma non solo si aspettavano e peroravano da tempo.

Affermo tutti per diversi motivi; la SIMLII, ora SIML, sin dal gennaio 2008 aveva scritto a diversi interlocutori istituzionali auspicando che la nomina del medico competente avvenisse “in primis” per la valutazione dei rischi, e poi per la sorveglianza sanitaria, vedi sopra, l’ANMA sostanzialmente la stessa cosa, così come CIIP.

Nell’aprile 2008 la Commissione del Senato sulle morti bianche e sull’andamento infortunistico, con deliberazione del 20 marzo 2008, pubblicata aprile 2008 u.s., in maniera puntuale effettuava la stessa considerazione aggiungendo che la nomina del medico competente per La valutazione dei rischi fa sì che essa “…risulterà arricchita dalla specifica competenza professionale del medico, cui spetta il giudizio ultimo sulla compatibilità tra condizioni di lavoro e salute dei lavoratori, e allo stesso tempo la sorveglianza sanitaria sarà utile non solo verso il singolo lavoratore ma contribuirà a mettere in luce rischi o danni precoci apportando contributi per ridurli o prevenirli.”, ma non venne ascoltata ed il Presidente, pressato durante l’audizione cui partecipai,  si limitò ad affermare che “Non sempre quello che si propone viene accolto”.

Poi, come abbiamo visto, non si è dato seguito né alle proposte di modifica da parte di alcuni parlamentari, vedi sopra, ed anche del tutto  ignorata la proposta di modifica della Conferenza Stato Regioni, in cui veniva ancora una volta valorizzato il ruolo del Medico Competente tanto che nella relazione  illustrativa si legge, senza infingimenti che mancanza della nomina diretta del medico competente per la collaborazione – obbligatoria per legge – per la valutazione dei rischi significa il venir meno “dell’apporto diretto dell’unico soggetto esperto dei profili igienico-sanitari dei rischi da lavoro… in quanto alla luce di tale disposizione..”, se non modificata nel senso richiesto “… la valutazione dei rischi sarebbe comunque effettuata dal datore di lavoro solo con la collaborazione del RSPP ma senza la collaborazione del medico competente..” perché, ribadiamo noi, così come formulati i tre articoli di riferimento citati all’inizio non consentono una corretta procedura rimanendo valido il “Comma 22”.

Da una parte si legge che, art. 2, il datore di lavoro deve effettuare “la  valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28” e che questa attività deve essere svolta dallo stesso Datore di lavoro, anche, con la collaborazione del medico competente, ma dall’altra che il Datore di lavoro deve “..nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all’esito della valutazione dei rischi”, ma se la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in base alle risultanza del D.V.R. ed il medico Competente non è stato ancora nominato, così recita l’articolato, viene meno la partecipazione dello stesso al DVR e quale valore può avere detto DVR senza la partecipazione “obbligatoria” del medico competente? Che significato dare al fatto che il medico competente viene nominato solo dopo che dall’esito della valutazione dei rischi risulti necessaria la sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi cui non ha partecipato?

Abbiamo parlato, nelle nostre pubblicazioni dapprima di Comma 22, poi, ironicamente, “E’ nato prima l’uovo o la Gallina”, aggiungiamo il cosiddetto “Petitio principii” – circolo vizioso –ragionamento circolare in cui si dimostra una proposizione assumendo delle premesse che sono a loro volta conseguenze della stessa.

In pratica, dopo ben quindici anni, non è stata data, da parte del parlamento, la semplice soluzione da tutti suggerita e cioè che il medico competente deve essere nominato all’inizio di tutte le attività, di “prevenzione” di cui la valutazione dei rischi è sicuramente fondamentale e determinante per la miglior tutela del lavoratore.

Scarica la normativa di riferimento:

Camera dei Deputati – Disegno di legge n. 1238 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro – Approvato dalla Camera dei Deputati il 29 giugno 2023 – conversione in legge non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 – Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Fonti: Puntosicuro.it, Prof. Adriano Ossicini (Medico del Lavoro e Medico Legale, già Sovrintendente Medico Generale Inail), Gazzettaufficiale.it, Camera.it


[1]   Il Comma 22 (titolo originale: Catch 22) di Joseph Heller Ed. Bompiani «Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato non è pazzo.»