
Come tutelare adeguatamente i lavoratori dai fulmini? Gli edifici autoprotetti, la normativa CEI, il problema delle aree esterne, la valutazione e gli strumenti disponibili. A cura di Fausto Del Pin, membro CEI.
Oggi trattiamo un argomento che quasi sempre crea molta confusione su come si devono tutelare dai fulmini le persone che lavorano anche saltuariamente sugli esterni. Di base, nella valutazione dei rischi, il primo approccio è quello di seguire la normativa che si conosce, creando errori deduttivi tipici di chi vede il fulmine come un problema elettrico, legato ai materiali conduttivi e non un rischio meteo che ogni anno crea una ventina di morti e 300 feriti.
Tutte le aree all’esterno degli edifici, dove vengono effettuate delle lavorazioni come carico e scarico, dove ci sono ponteggi, carroponti, gru, magazzini, parchi giochi, parcheggi, piazzali, strade, prati, etc. sono aree che non garantiscono la tutela dalla caduta dei fulmini e si aggiungono agli edifici che non passano la valutazione che li identifica come autoprotetti.
Le messe a terra scaricano l’energia che transita su strutture, apparecchiature, edifici, ed impianti ma se siete voi a fare da tramite al fulmine verso i circuiti che scaricano l’energia, questi diventano solo vettori migliorati del danno biologico che subite.
In caso di incidente le Procure indagano d’ufficio e la prima domanda lecita che possono fare è: “Dato che il fulmine non lo fermate, come informate del rischio di fulminazione il personale e che istruzioni gli avete dato per tutelarsi quando è presente il rischio?”. Quando espongo questo quesito la prima risposta che mi si dà è: “io ho fatto la valutazione dei rischi”.
Pochi pensano che di per sé il documento non serve a nulla se non ha applicazioni pratiche di riduzione del rischio che sono alla base dei principi dell’ D.Lgs. 81/2008.
Se il rischio esiste, il personale lo deve sapere dato che il decreto impone che venga informato e formato. Non solo, un altro errore è quello di pensare che solo i cantieri debbano tutelarsi dal meteo perché questo compare nell’art 96 del Dlgs. 81/2008. Di fatto questo articolo non scavalca l’art 15 dello stesso decreto che impone la valutazione e la riduzione di tutti i rischi in tutte le categorie soggette al decreto. Chiarisce solo che anche luoghi di lavoro come i cantieri (che in genere sono temporanei) devono comunque tutelare il personale. Questi errori di valutazione scoprono il fianco, in caso di incidenti, ad azioni di carattere penale e qui vedremo di capire come evitare questi errori.