L’Azienda sanitaria di Bologna fornisce le prime indicazioni per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro. Le indicazioni per alcune categorie di lavoratori.

In una situazione come quella attuale in materia di COVID-19, in cui si assiste “ad una proliferazione incontrollata di informazioni” non sempre accurate – proliferazione di informazioni che l’Organizzazione Mondiale della Sanità chiama, in un suo technical focus, “infodemia” – il compito più importante ed utile del datore di lavoro “si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione:

  • sui percorsi ufficiali individuati dalle istituzioni nei casi specifici”;
  • “sull’adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione;
  • sulle misure igieniche adottate dall’azienda;
  • sull’eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del DVR nella parte che riguarda il rischio biologico”.

E in tale scenario “è senz’altro fondamentale il coinvolgimento del Medico Competente aziendale, in quanto professionista qualificato a veicolare nel modo migliore tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col datore di lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda e per l’aggiornamento del DVR, ove ciò si renda necessario”.

A ricordare in questi termini uno dei più importanti compiti del datore di lavoro durante l’emergenza relativa al nuovo coronavirus è un documento del servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, dal titolo: “Prime indicazioni per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro” che presentiamo nella versione del 6 marzo 2020. Un documento che fornisce molte misure e indicazioni pratiche per datori di lavoro e lavoratori in relazione alla prevenzione del contagio da COVID-19.

L’articolo affronta i seguenti argomenti:

Le misure che deve adottare il datore di lavoro

Riportiamo innanzitutto alcune misure generali da adottarsi da parte del datore di lavoro:

  • Attuazione delle misure di distanziamento sociale: privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto; alternativamente tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali al fine di garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza tra di loro di almeno 1 metro; adozione di home working ove possibile;
  • Utilizzo delle risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica;
  • Posticipo di tutti i viaggi non strettamente indispensabili in Cina; per le trasferte in altre destinazioni, vista la situazione in continua evoluzione, consultare sempre i siti istituzionali (ECDC, Ministero della Salute, Viaggiare Sicuri – Unità di crisi della Farnesina);
  • Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
  • Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1%;
  • Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi.

Le misure generali per i lavoratori e l’uso della mascherina

Ci soffermiamo poi, sempre con riferimento al contenuto del documento dell’Ausl di Bologna, sulle misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori, un “pacchetto di misure comportamentali universali finalizzate alla prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria, la cui adozione è raccomandata sia per la popolazione generale che per i lavoratori:

  • Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate.  Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta.
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo una distanza di almeno 1 metro;
  • Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate;
  • Starnutire o tossire in un fazzoletto o contro il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche”.

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta anche le misure da adottarsi da parte dei lavoratori definiti come “contatti stretti”, cioè che hanno avuto – secondo le definizioni indicate nel documento e nelle normative – contatti con casi sospetti o confermati di COVID-19.

Riprendiamo dal documento anche le indicazioni relative all’utilizzo di mascherine.

Si indica che le mascherine chirurgiche “non sono considerati dispositivi di protezione individuali (DPI) ma sono utili a limitare la contaminazione da parte di una persona con sintomi respiratori (tosse, starnuti, …); i DPI delle vie respiratorie (FFP2, FFP3) sono indicati per gli operatori sanitari che assistono a stretto contatto persone con sintomi respiratori di casi sospetti o accertati. A oggi non ne è previsto l’uso per altri operatori sanitari e non sono utili né raccomandati come protezione personale per la popolazione generale”.

Le indicazioni per alcune categorie di lavoratori

Concludiamo riportando alcune indicazioni per alcune categorie di lavoratori.

Per i lavoratori addetti al contatto con il pubblico il documento indica che il datore di lavoro (in collaborazione con il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) “dovrà aggiornare il documento di valutazione dei rischi valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e adotterà le misure del caso (Decreto Ministero della Salute 03/02/2020).

E “sono misure preventive in tal senso:

  1. distanza dell’operatore di almeno 1 metro dal soggetto utente;
  2. pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall’applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%;
  3. disponibilità di distributori per l’igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%;
  4. adeguata diffusione di materiali informativi per l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale”.

Infine per i lavoratori addetti al settore sanitario, il datore di lavoro “attuerà quanto previsto dalla valutazione del rischio biologico già effettuata. Se necessario, integrerà le misure di prevenzione distinguendole in base al livello di rischio stimato per le diverse aree”.

Si indica che tra gli elementi da considerare ci sono:

  1. la provenienza dei pazienti dalle aree a rischio
  2. il tipo di setting e i pazienti che ad esso accedono (pazienti sintomatici/non sintomatici per affezioni delle vie aeree)
  3. le procedure terapeutiche e diagnostiche effettuate (procedure invasive/non invasive, a carico delle vie aeree, ecc.);
  4. il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare per le diverse situazioni (camice, guanti, FFP2 o FFP3; occhiali, cuffia).

Si rimanda – conclude il documento – a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020.

Concludiamo segnalando che il documento riporta anche indicazioni sulle misure da adottarsi da parte dei lavoratori che provengono da aree a rischio, ma in questo caso le indicazioni contenute devono essere lette anche con riferimento all’estensione delle cosiddette “zone protette” presenti negli ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, “ Prime indicazioni per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro”, a cura del servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Ausl Bologna (formato PDF, 239 kB).

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

Fonti: Puntosicuro.it, Gazzetta ufficiale, AUSL Bologna