Un vademecum riporta indicazioni per la gestione del rischio coronavirus in ambito lavorativo. Focus su limitazioni, misure di precauzione, lavoro agile, procedure per la pulizia degli ambienti, informazione e formazione dei lavoratori.
Ricordando che i coronavirus sono una famiglia di virus diversi per causare malattie che vanno dal semplice raffreddore a malattie come la sindrome respiratoria acuta grave (SARS), torniamo a parlare del nuovo coronavirus, il SARS-CoV-2, dell’emergenza correlata e delle possibili indicazioni per le aziende, i datori di lavoro e gli operatori che si occupano della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Un elemento chiave per affrontare l’emergenza sanitaria mondiale, relativa al COVID-19 (la malattia conseguente al nuovo virus), è la “collaborazione tra tutte le figure aziendali”, con la “volontà di mettere in discussione il pensiero corrente senza farsi sopraffare dal panico e dalle fake news”.
Ad auspicare, in questi termini, questa collaborazione e a fornire semplici ma utili “strumenti necessari al datore di lavoro, al RSPP, al RLS e a tutti i lavoratori per gestire ed affrontare l’emergenza del nuovo coronavirus – innalzando “il livello di attenzione e di prevenzione” nei luoghi di lavoro – è un documento dell’Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS) dal titolo “ Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo”. Un documento – curato da Elena Chiefa, Francesco Santi e Mario Stigliano – che abbiamo già presentato nella versione 1.5 (aggiornata al primo marzo 2020) parlando di valutazione dei rischi e di dispositivi di protezione.
Sempre con riferimento al documento, ci soffermiamo oggi su altri aspetti relativi all’emergenza:
- Limitazioni, misure di precauzione e lavoro agile
- Procedura per la pulizia degli ambienti
- Informazione e Formazione dei lavoratori
Limitazioni, misure di precauzione e lavoro agile
Il vademecum si sofferma anche sul tema sul tema delle trasferte, dello smart working e della riduzione temporanea delle attività.
Si indica infatti che “eventuali limitazioni o indicazioni specifiche quali chiusura temporanee di attività, riduzione degli orari di apertura, limitazioni alle trasferte in siti in cui non siano presenti focolai, attivazione di smart working, e simili, non essendoci un rischio Specifico nell’Attività lavorativa, nella mansione dei collaboratori e di conseguenza nella valutazione eseguita, possono essere applicate quali misure di supplementare precauzione”.
Dovranno, invece, essere applicate come obbligatorie “solo in conseguenza di eventuali ordinanze da parte delle Autorità nazionali e locali competenti”.
Si segnala poi che per ridurre la diffusione dell’epidemia il Ministero della Salute, con la Circolare n. 3190 del 3 febbraio 2020, ha fornito alcuni primi chiarimenti “sui comportamenti prescritti, limitatamente agli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico”.
Invece con valenza più generale il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 prevede, tra le tante misure previste, che “nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosca la fonte di trasmissione, o in ogni modo, nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio”, le autorità competenti siano tenute ad adottare ogni misura di contenimento “adeguata e proporzionata” all’evolversi della situazione epidemiologica.
In questo senso – sottolineano gli autori – “il principio legale di ‘adeguatezza e proporzionalità’ delle misure di ordine pubblico che vengano eventualmente adottate costituisce un’importante novità, che in parte corregge l’approccio seguito nei primi momenti, e che implica la ricorribilità avanti il giudice amministrativo (TAR) di eventuali provvedimenti amministrativi che dovessero eccedere tale canone”.
E se tale principio – continua il vademecum – vale per le pubbliche Autorità, “a maggior ragione si può ritenere che esso costituisca un canone di riferimento anche per il Datore di lavoro (pubblico e privato) tenuto ad adottare nel proprio ambito le misure preventive necessarie”.
Nel documento. che vi invitiamo a leggere integralmente, sono riportate le varie misure di contenimento adottabili dalle competenti Autorità secondo il decreto, tra cui anche “la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale” e “la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale”. Nonché “la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe”. E in caso di mancata ottemperanza alle misure di contenimento è prevista l’applicazione dell’art. 650 c.p.
Inoltre all’art. 3 del decreto-legge 6/2020 viene facilitata l’applicazione del “lavoro agile”, “per sopperire all’eventuale inagibilità temporanea del luogo di lavoro o anche come misura precauzionale ancorchè non obbligatoria”. Si segnala che tale istituto, “disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, diventa applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Qualora si verifichino le condizioni sopra richiamate, gli obblighi di informativa di cui all’art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”.
Procedura per la pulizia degli ambienti
Riguardo poi alla pulizia di ambienti non sanitari il vademecum indica che le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro “debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative”.
Tuttavia “nel caso in cui il Datore di Lavoro venga informato dall’autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, dovrà applicare le misure di pulizia di seguito riportate”.
Riprendiamo dal documento alcune indicazioni:
- “a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
- per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
- durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
- tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI – svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
- vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- la biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)”.
Il documento riporta poi una lista non esaustiva delle superfici da sottoporre a trattamento.
Informazione e Formazione dei lavoratori
Il vademecum sottolinea poi che la prevenzione del COVID-19 “passa attraverso l’informazione e la formazione dei lavoratori sulle procedure aziendali adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni”.
Si indica che l’informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “può essere effettuata illustrando ai lavoratori il decalogo dei comportamenti da seguire” e la “procedura per il corretto lavaggio delle mani”.
Riprendiamo l’infografica del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sui dieci comportamenti da seguire:
Si ricorda poi che il Ministero della Salute ha messo a disposizione vari materiali per la comunicazione dei principali aspetti di prevenzione del COVID-19 utili per l’informazione aziendale.
Il link per visualizzare gli opuscoli e poster pubblicati dal Ministero della Salute.
Concludiamo segnalando che il vademecum si sofferma anche su:
- valutazione dei rischi
- procedura per l’igiene delle mani
- definizioni dei casi
- dispositivi di protezione individuale.
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
AIAS, “ Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo”, Vers. 1.5 -aggiornata al 1 marzo 2020, a cura di Elena Chiefa (Avvocato specializzata in Diritto del Lavoro e Risk Managment Sanitario), Francesco Santi (Ingegnere esperto in Sicurezza sul Lavoro, Presidente Nazionale AIAS) e Mario Stigliano (Ingegnere esperto in Sicurezza sul Lavoro, membro dell’EU-OSHA e della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto).
Scarica la normativa di riferimento:
Fonti: Puntosicuro.it, Gazzetta ufficiale, AIAS, Ministero della Salute