Riflessioni su quanto indicato dalla normativa e dalle linee di indirizzo nazionali e regionali sulla possibilità di far ripartire la formazione in presenza. Il DPCM 11 giugno 2020, le faq del Ministero del Lavoro e le indicazioni delle Regioni.

Se uno degli elementi più importanti da salvaguardare in ogni reale strategia di prevenzione del rischio è la formazione/informazione, questo vale ancor più quando nei luoghi di lavoro, come nei luoghi di vita, ci si trova davanti a rischi emergenti, come il nuovo coronavirus, di cui bisogna conoscere attentamente, tra le altre cose, modalità di azione e misure di prevenzione/protezione.

Pur tuttavia, in relazione alla difficile gestione e contenimento dell’emergenza COVID-19, è indubbio che nella fase di effettivo lockdown una parte della formazione, laddove non svolta in modalità e-learning o in videoconferenza, si sia fermata e che sia tuttora mancante una effettiva chiarezza su cosa in questa attuale fase – che sia ancora la “seconda” o già la “terza” non importa – si possa o non si possa fare.

Ad esempio non è chiaro se si possa tornare a fare attività di formazione in presenza, come tra l’altro richiesto anche da una lettera aperta scritta nei giorni scorsi dall’Associazione AiFOS, o cosa accadrà nel momento in cui l’emergenza sanitaria arrivi a concludersi.

Per fornire qualche spunto di riflessione quello che noi possiamo fare è, tuttavia, prendere atto di quanto indicato attualmente dalla normativa nazionale e da prese di posizione di organi istituzionali, rimandando poi anche ad alcune indicazioni regionali.

L’articolo si sofferma su:

Le novità in materia di formazione del DPCM 11 gennaio 2020

Come abbiamo già ricordato nell’articolo “ Le novità del DPCM 11 giugno 2020 e delle linee guida regionali”, il DPCM 11 giugno 2020 contiene diverse novità che si stanno applicando dal 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.

Con il suddetto DPCM il Governo sembra fornire una indicazione chiara, in relazione alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, stabilendo che, a partire dal 15 giugno 2020, è consentito svolgere i corsi in presenza.

Riprendiamo a questo proposito dall’articolo 1 l’intera lettera q (chiaramente il grassetto lo aggiungiamo per facilitare la lettura):

q) fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale nonchè le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonchè i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonchè i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati. Nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, l’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche nè formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

Riguardo al citato documento dell’Inail rimandiamo alla lettura dell’articolo “ Confermato il documento INAIL con le misure di prevenzione per la fase 2”.

Le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

A fornire altre indicazioni sono poi le risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions) presenti sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Risposte che parlano di formazione in presenza ma con riferimento a specifiche casistiche (“sessioni obbligatorie pratiche”) o alla eventuale impossibilità di realizzare attività di formazione in videoconferenza.

Riprendiamo quanto indicato dal Ministero del Lavoro:

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

(…)

Come già chiarito da questo Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore. Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:

  • utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
  • distanziamento fisico di almeno 1 metro;
  • utilizzo della mascherina chirurgica;
  • accessibilità all’igiene frequente delle mani;
  • garanzia dell’igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di “videoconferenza in modalità sincrona” anziché la formazione “in presenza”, fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l’addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda.

Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative “in presenza”, sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.

Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che – nella riunione del 28 maggio 2020 – si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (…).

Alleghiamo poi all’articolo lo stralcio del verbale della riunione del 28 maggio con riferimento a quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Ricordiamo inoltre, come citato da Rocco Vitale in un suo contributo per PuntoSicuro, la risposta del Ministero del Lavoro ad alcune questioni sollevate da AiFOS in materia di formazione. In data 21 maggio – con lettera protocollata n. 32/000744 – la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero ha scritto che “in considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire. Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Le indicazioni regionali in materia di formazione

Infine nel nostro Paese bisogna tener conto anche delle indicazioni regionali.

A questo proposto ricordiamo che le Regioni (art. 117, Costituzione):

  • hanno potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ma esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale;
  • hanno competenze concorrenti in “tutela della salute” e in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”.  

Detto questo non ci addentriamo nella giungla di normative regionali, anche perché in questa fase le normative sono in continuo cambiamento in relazione all’evoluzione dell’emergenza COVID-19 e alla nuova fase che stiamo vivendo.

Ricordiamo tuttavia, senza voler essere esaurienti, alcune delle Regioni che, per il momento, hanno fornito indicazioni sulla possibile ripartenza con la formazione in presenza anche per i corsi teorici: Lombardia (se i corsi non sono esercitabili a distanza), Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Valle d’Aosta, Basilicata (se non esercitabili a distanza), Liguria, Molise, Marche e Umbria (se non esercitabili a distanza), Sardegna, …

Con riferimento comunque alle indicazioni regionali non possiamo, in conclusione di questo viaggio attraverso la “formazione in presenza” in tempi di nuovo coronavirus, non ribadire le indicazioni che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha raccolto nel documento “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” nella versione dell’11 giugno 2020. Indicazioni che ora è indicato espressamente essere valide anche per i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Queste le indicazioni contenute nella scheda:

  • “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
  • Rendere disponibile soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.
  • Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
  • Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
  • Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.
  • Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
  • Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
  • Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
  • Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti;
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
  • Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale”.

Scarica il documento citato nell’articolo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C.03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673, “ Stralcio Verbale n.82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020” .

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Fonti: Puntosicuro.it, Gazzetta ufficiale