
Il decreto 15 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto, proroga al 25 settembre 2026 l’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 4 del DM 1 settembre 2021 sulla qualificazione dei tecnici manutentori di sistemi antincendio.
In diversi nostri articoli di presentazione dei decreti ministeriali del 2021 e della nuova prevenzione incendi dopo l’abrogazione del DM 10 marzo 1998, abbiamo ricordato l’importanza della obbligatorietà della qualificazione dei tecnici manutentori.
Ricordiamo che il tecnico manutentore qualificato – come indicato nel DM 1 settembre 2021 – “ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione”. Inoltre deve possedere “i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio”.
Malgrado l’importanza di questa qualificazione, che sarebbe dovuta avvenire entro il 25 settembre 2022, ci sono state in questi anni diverse proroghe:
- una prima proroga con il DM 15 settembre 2022 (proroga dal 25 settembre 2022 al 25 settembre 2023);
- una seconda proroga con il Decreto 31 agosto 2023 (proroga dal 25 settembre 2023 al 25 settembre 2024);
- una terza proroga con il Decreto 13 settembre 2024 (proroga dal 25 settembre 2024 al 25 settembre 2025).
E nella Gazzetta ufficiale del 18 agosto 2025 è stato pubblicato il nuovo Decreto 15 luglio 2025 con una ulteriore proroga, al 25 settembre 2026.
Per presentare le indicazioni normative sul tecnico manutentore e la nuova proroga dell’obbligatorietà della sua qualificazione, ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Il decreto 1 settembre 2021 e il tecnico manutentore qualificato
- Il decreto 15 luglio 2025 e la nuova proroga del manutentore antincendio
Il decreto 1 settembre 2021 e il tecnico manutentore qualificato
Dunque una delle novità rilevanti del Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 (cosiddetto “decreto Controlli”) – recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – ha riguardato proprio la richiesta qualificazione dei tecnici manutentori.
All’articolo 1 del DM 1 settembre 2021 il tecnico manutentore qualificato è indicato come “persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto”. E laqualificaè presentata come il “risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti”.
Di qualificazione dei tecnici manutentori si parla nell’articolo 4.
Art. 4 – Qualificazione dei tecnici manutentori
- Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
- Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.
L’allegato II contiene le modalità di qualificazione del tecnico manutentore e si indica che i percorsi di formazione del manutentore qualificato devono “essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate” nel Prospetto 1 presente nell’allegato. Inoltre la qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio “è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seguito all’esito favorevole della valutazione dei risultati dell’apprendimento”.
Il decreto 15 luglio 2025 e la nuova proroga del manutentore antincendio
Come indicato in premessa, il 18 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 15 luglio 2025 – Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
L’articolo 1 del decreto contiene le modifiche all’articolo 6 del DM 1 settembre 2021.
Ora il comma 1-bis dell’articolo 6 indica che le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2026.
Un’altra modifica dettata dal Decreto 15 luglio 2025 riguarda poi il già citatoallegato II, ma è una modifica che riguarda solo il cambiamento del nome di una direzione citata nel documento, non più direzione/direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, ma direzione/direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica.
Concludiamo segnalando che il decreto riporta alcune considerazioni preliminari che possono essere utili per comprendere le motivazioni che hanno portato alla quarta proroga della qualificazione dei tecnici manutentori:
- “considerato che la qualificazione della figura del manutentore antincendio è oggetto di continue evoluzioni, dovute ai costanti aggiornamenti delle normative tecniche di settore;
- considerate le difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del tecnico manutentore antincendio, che richiede la predisposizione di idonee sedi di esame dotate di particolari apparecchiature ed impianti dedicati e che non risultano ancora uniformemente distribuite sul territorio nazionale;
- rilevata l’esigenza di portare a compimento l’implementazione della specifica applicazione informatica per la gestione del procedimento relativo al riconoscimento della qualifica di tecnico manutentore qualificato;
- considerata la complessità ed i tempi occorrenti per le valutazioni dei requisiti specifici di cui all’allegato II, punto 4, del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 da parte delle commissioni esaminatrici;
- ravvisata, pertanto, la necessità di differire il termine della qualificazione dei tecnici manutentori per garantire le medesime opportunità agli operatori del settore”.
Ricordiamo, in conclusione, che per fornire ulteriori informazioni sulla qualificazione dei tecnici manutentori sono stati pubblicate in questi anni varie note e circolari esplicative (ad esempio la Nota n. 12892).
Scarica la normativa di riferimento:
Fonti: Puntosicuro.it, Gazzattaufficiale.it