Una nota di aggiornamento pubblicata da Confindustria permette di soffermarsi sulle novità di interesse per le imprese in relazione al DL n. 172/2021 e con particolare riferimento al green pass rafforzato o super green pass.

È evidente la necessità per le aziende, per le imprese, di essere costantemente aggiornate in merito alle novità normative connesse con l’ emergenza COVID-19, con l’eventuale obbligo di vaccinazione (per alcune attività) e con la necessità di green pass o, più recentemente, di “super green pass”.

Proprio per conoscere le conseguenze, anche nel mondo del lavoro, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, ci soffermiamo oggi su una nota di aggiornamento elaborata dalla Confederazione generale dell’industria italiana ( Confindustria), la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi italiani.

La nota di aggiornamento del 3 dicembre 2021, dal titolo “DL n. 172/2021: le novità di interesse per le imprese” illustra le novità in materia di green pass introdotte dal DL 172/2021, con riferimento al cosiddetto “green pass rafforzato” o “super green pass”, uno strumento che, tra le altre cose, mira a evitare limitazioni e sospensioni di attività lavorative in caso di peggioramento degli scenari di rischio.

Si ricorda che il green pass rafforzato è previsto in via generale per le zone gialle e arancioni dal 29 novembre 2021 e in via transitoria per le zone bianche dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Le indicazioni generali del decreto-legge 172/2021
  • La durata e l’estensione della certificazione verde COVID-19
  • Il DL 172/2021 e le novità del green pass rafforzato

Le indicazioni generali del decreto-legge 172/2021

La nota ricorda che il DL, in vigore dal 27 novembre 2021:

  1. “include, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale anti COVID-19 primario (c.d. dose booster) nell’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto dal DL n. 44/2021 per alcune categorie di lavoratori: esercenti professioni sanitarie (art. 4), operatori di interesse sanitario, lavoratori di strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 4-bis). Quanto all’operatività dell’obbligo per tali lavoratori, il DL elimina il riferimento al 31 dicembre 2021; si ritiene che la relativa scadenza sarà in futuro determinata con provvedimenti legislativi”;
  2. “estende, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale di cui sopra a ulteriori categorie di lavoratori, quali, tra l’altro, il personale della scuola e quello che svolge a qualsiasi titolo (a esclusione dei titolari di contratti esterni) la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del D.Lgs n. 502/1992 (strutture che erogano prestazioni: in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno)”. La nota sottolinea che la vaccinazione costituisce “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, pertanto, l’eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati”;
  3. modifica, a decorrere dal 15 dicembre 2021, la durata delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass;
  4. estende, a decorrere dal 6 dicembre 2021, i servizi e le attività per accedere ai quali è obbligatorio il green pass;
  5. prevede che, dal 29 novembre 2021, in zona gialla e arancione, l’accesso a determinati servizi e attività e gli spostamenti limitati siano riservati esclusivamente ai possessori di una certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal COVID-19, c.d. green pass rafforzato o Super green pass;
  6. prevede che, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca, l’accesso ad alcuni servizi e attività sia riservato esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato.

La durata e l’estensione della certificazione verde COVID-19

La Nota riporta poi ulteriori indicazioni sulle alcune novità di interesse per le imprese relativamente ai punti da 3, 4, 5 e 6 riportati sopra.

Riguardo alla durata delle certificazioni verdi COVID-19, si indica che a decorrere dal 15 dicembre 2021, la durata:

  • “del green pass attestante l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 – ex art. 9, co. 2, lett. a) del DL n. 52/2021 – viene ridotta da 12 a 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione (art. 9, co. 3 del DL n. 52/2021);
  • del green pass attestante l’avvenuta guarigione da COVID-19 post vaccinazione (cioè dopo la somministrazione della prima dose o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo) – ex art. 9, co. 2, lett. c-bis) del DL n. 52/2021 – viene ridotta da 12 a 9 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione (art. 9, co. 4-bis del DL n. 52/2021)”.

Si sottolinea che questa si tratta di una novità rilevante “anche ai fini della operatività della nuova norma sulla consegna volontaria del green pass al datore di lavoro ai sensi dell’art. 9-septies, co. 5 terzo periodo del DL n. 52/2021, che prevede l’esonero del lavoratore dai controlli previsti dalla procedura aziendale per tutta la validità della certificazione consegnata”. Si segnala anche che il DL “non è intervenuto sulla durata della validità del green pass attestante l’avvenuta guarigione dal COVID-19 (art. 9, co. 2, lett. b) del DL n. 52/2021), che continua a essere di 6 mesi e che cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2”.

Inoltre l’art. 4 del DL 172/2021 estende, a decorrere dal 6 dicembre 2021, “i servizi e le attività per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di una certificazione verde COVID-19 (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone). Il riferimento è, in particolare, a:

  • gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati (art. 9-bis, co. 1, lett. a-bis) del DL n. 52/2021);
  • gli spazi adibiti a spogliatoi e docce di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere (art. 9-bis, co. 1, lett. d) del DL n. 52/2021);
  • tutte le navi e tutti i traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, compresi quelli impiegati per i collegamenti marittimi sullo Stretto di Messina e per e da l’arcipelago delle Isole Tremiti (art. 9-quater, co. 1, lett. b) del DL n. 52/2021);
  • i treni interregionali (art. 9-quater, co. 1, lett. c) del DL n. 52/2021);
  • i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale (art. 9-quater, co. 1, lett. e-ter) del DL n. 52/2021). In questo caso, il controllo del possesso del green pass da parte dell’utente può essere svolto secondo modalità a campione”.

Si ricorda che “l’obbligo di green pass, come esteso alle attività e ai servizi su indicati, non si applica ai soggetti di età inferiore ai 12 anni (a prescindere, quindi, da una futura estensione della campagna vaccinale a tale categoria) e a quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (artt. 9-bis, co. 3 e art. 9-quater, co. 2 del DL n. 52/2021)”. Inoltre l’obbligo di certificazione verde COVID-19 “vale sia in zona bianca (art. 9-bis, co. 1 del DL n. 52/2021), sia nelle zone gialle, arancioni e rosse laddove i servizi e le attività accessibili per i possessori di green pass siano consentiti e secondo le condizioni previste per le singole zone (art. 9-bis, co. 2 del DL n. 52/2021)”.

Il DL 172/2021 e le novità del green pass rafforzato

Il DL n. 172/2021 ha dunque introdotto una nuova disciplina che riserva lo svolgimento delle attività o la fruizione dei servizi limitati o sospesi nelle zone gialle e arancioni “ai possessori di una certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal COVID-19, c.d. green pass rafforzato o Super green pass (e non anche l’effettuazione di un tampone). Chi possiede un green pass rilasciato semplicemente a seguito di tampone, quindi, non potrà accedere a quelle attività e servizi”.

Si distinguono due regimi:

  • “uno generale relativo alle zone gialle e arancioni, applicabile a decorrere dal 29 novembre 2021 (art. 5);
  • uno speciale e transitorio, relativo alle zone bianche per il periodo che va dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 (art. 6)”.

Rimandando ad un approfondimento sul regime generale del Super green pass per le zone gialle e arancioni, ci soffermiamo sul regime speciale del Super green pass per le zone bianche.

L’art. 6 del DL 172/2021 prevede, in relazione al periodo natalizio, che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 in zona bianca “l’accesso alle attività ai servizi per i quali – se fossero in zona gialla – sarebbero previste limitazioni, è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato. In sostanza, la norma estende in via temporanea alle zone bianche, la nuova disciplina del Super green pass delle zone gialle”.

Si indica che come per le zone gialle, “anche nelle zone bianche, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, il Super green pass non è richiesto per:

  • i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni sul green pass ‘base’ (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone);
  • per l’accesso ai luoghi di lavoro ex art. 9-septies del DL n. 52/2021, per il quale continua a valere il la certificazione verde COVID-19 ‘base’ (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone);
  • i soggetti di età inferiore ai 12 anni (a prescindere, quindi, da una futura estensione della campagna vaccinale ai bambini con meno di 12 anni) e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art. 9-bis, co. 3 del DL n. 52/2021)”.

Rimandiamo alla lettura integrale del documento e concludiamo segnalando che la nota contiene due utili tabelle che riepilogano:

  • le attività limitate o sospese ai sensi della normativa vigente sulle quali è destinato a incidere il nuovo DL n. 172/2021;
  • le attività e i servizi accessibili ai possessori di Super green pass.

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Fonti: Puntosicuro.it, Confindustria, Gazzettaufficiale.it