Gli addetti alle emergenze sono lavoratori designati per gestire situazioni critiche sul luogo di lavoro come primo soccorso e prevenzione antincendio

Nella gestione delle emergenze, il testo unico sulla sicurezza stabilisce le misure di prevenzione e protezione che il datore di lavoro deve attuare per il primo soccorso, la prevenzione antincendio e per affrontare situazioni di pericolo grave e immediato, al fine di ridurre i danni a persone, beni o strutture. Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è la designazione degli addetti alle emergenze, un’operazione fondamentale per il funzionamento del sistema aziendale di prevenzione e sicurezza.

Cosa si intende per emergenza?

Il concetto di emergenza si riferisce a una circostanza imprevista, un caso grave, urgente o una situazione di necessità che richiede provvedimenti speciali e urgenti per far fronte a un potenziale pericolo. In generale, un’emergenza è definita come una situazione di potenziale pericolo che si verifica in modo imprevisto e che mette a rischio la salute, l’integrità delle persone, dei beni, delle strutture o dell’ambiente, richiedendo l’attivazione di risorse e misure di sicurezza per proteggere e gestire la situazione in modo adeguato.

Addetti alle emergenze: chi sono?

Gli addetti alle emergenze sono dei lavoratori a cui viene affidato il compito di occuparsi di mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a gestire le situazioni di emergenza, secondo quanto previsto dall’articolo 18 comma 1 lett b) e dall’articolo 43 comma 1 lett b) del D.Lgs. 81/2008. Gli addetti sono:

  • addetti antincendio ed evacuazione;
  • addetti al primo soccorso.

Addetto antincendio ed evacuazione

L’addetto antincendio ed evacuazione effettua un controllo di tutte le vie di fuga per assicurarsi che siano libere da ostacoli e facilmente accessibili in caso di emergenza. Controlla attentamente che le attrezzature di protezione antincendio siano presenti e funzionanti, garantendo così la prontezza per l’eventuale necessità di utilizzo.

Verifica che l’alimentazione elettrica sia interrotta al termine delle attività in modo da ridurre il rischio di incendi causati da cortocircuiti o guasti elettrici. Si assicura, inoltre, che i materiali infiammabili e i rifiuti combustibili siano adeguatamente rimossi o depositati in luoghi sicuri, minimizzando il rischio di propagazione del fuoco.

Nel caso di un incendio, l’addetto antincendio attiva immediatamente i protocolli di contenimento e collabora attivamente con gli altri addetti alla sicurezza per coordinare l’evacuazione sicura dei dipendenti e garantire un intervento rapido ed efficace delle squadre di soccorso.

Addetto al primo soccorso

L’addetto al primo soccorso è la figura che riconosce situazioni di emergenza medica e che garantisce un intervento immediato in caso di malore o infortunio. Svolge il ruolo di punto di riferimento e collegamento con il personale sanitario esterno, integrando e coadiuvando le loro funzioni senza sostituirli. È importante sottolineare, infatti, che questa figura non sostituisce i professionisti specializzati nella gestione delle emergenze sanitarie.

Tra le sue responsabilità rientra, anche, l’assicurarsi che i dispositivi e le risorse per l’assistenza e il salvataggio siano presenti sul luogo e accessibili in caso di necessità.

Da chi sono designati gli addetti alle emergenze

Gli addetti alle emergenze sono designati dal datore di lavoro o dal dirigente. La designazione avviene tramite un atto di nomina formale che attribuisce ai soggetti scelti le responsabilità e l’autorità necessaria a svolgere al meglio il loro ruolo. Questo rientra tra i documenti obbligatori da conservare in azienda.

Di seguito ti fornisco due esempi di nomina dell’addetto all’attuazione delle misure di primo soccorso e dell’addetto antincendio ed evacuazione elaborati con il software specializzato in sicurezza sul lavoro.

IconaDownload GratuitoModello designazione addetto al servizio di primo soccorso

IconaDownload GratuitoModello designazione addetto al servizio di prevenzione incendi

I lavoratori designati possono sottrarsi all’incarico?

L’articolo 43, al comma 3, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per motivazioni valide.

Tra i motivi validi di rifiuto potrebbero riguardare le condizioni di salute inadeguate confermate da un medico, tuttavia è importante fare riferimento all’articolo 18, comma 1, lettera c, che stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di considerare le capacità e le condizioni di salute e sicurezza degli addetti designati ed eventuali lacune nella loro formazione.

Addetti alle emergenze: quanti devono essere

La normativa non stabilisce un numero minimo di addetti alle emergenze che un’azienda deve avere, ma devono essere in numero sufficiente tenendo conto delle:

  • dimensioni dell’azienda;
  • dei rischi specifici dell’azienda produttiva o dell’unità produttiva.

Il datore di lavoro può essere nominato come addetto antincendio?

Il ruolo di addetto antincendio può essere ricoperto anche dal datore di lavoro, con eccezione delle tipologie riportate in articolo 31 comma 6 del D.Lgs. 81/08, a condizione che sia presente in azienda durante l’orario di lavoro e che svolga il corso antincendio.

Gli addetti all’emergenza sono sempre preposti

Il ruolo che il preposto deve avere durante le fasi di emergenza sono definite dall’articolo 19. Nello specifico, egli deve:

  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Formazione degli addetti alle emergenze

La formazione rappresenta un requisito essenziale per gli addetti designati, poiché è impensabile che personale non adeguatamente preparato possa gestire efficacemente un’emergenza e assumersi la responsabilità per la sicurezza degli altri individui.

Tutti gli addetti alle emergenze sono soggetti all’obbligo di formazione stabilito dall’articolo 37 con una durata variabile in base al livello di rischio aziendale. È importante sottolineare che la formazione obbligatoria per gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione antincendio non sostituisce la formazione generale e specifica prevista per tutti i lavoratori.

I lavoratori nominati nella squadra di emergenza e primo soccorso dovranno partecipare a idonei corsi di formazione e successivi aggiornamenti. I corsi avranno una durata variabile a seconda dell’indice di rischio individuato.

Formazione prevista per l’addetto antincendio

L’addetto antincendio deve ricevere una formazione in base alla tipologia di attività dell’azienda per la quale svolge tale ruolo attraverso un corso antincendio obbligatorio. La normativa relativa alla formazione e all’aggiornamento degli addetti antincendio è il D.M. 2/9/21 che prevede 3 livelli di rischio:

  • livello 1: il corso si articola in 4 ore e si riferisce alle aziende nelle quali sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le possibilità di propagazione di un eventuale incendio sono molto basse. Aggiornamento quinquennale della durata di 2 ore in cui è prevista la ripetizione della prova pratica;
  • livello 2: il corso dura 8 ore e fa riferimento alle imprese nelle quali diventa più probabile lo sviluppo di incendio per via delle sostanze infiammabili, ma le possibilità di propagazione rimangono basse. Aggiornamento quinquennale della durata di 5 ore di cui 1 di teoria e 3 riservate alla ripetizione della prova pratica;
  • livello 3: il corso dura 16 ore e riguarda le aziende caratterizzate dalla presenza di materiale altamente infiammabile e con elevate possibilità di propagazione delle fiamme libere. Aggiornamento quinquennale della durata di 8 ore di cui 5 di teoria e 3 riservate alla ripetizione della prova pratica.

Formazione prevista per l’addetto al primo soccorso

L’addetto al primo soccorso deve ricevere una formazione adeguata di durata variabile a seconda del tipo di azienda attraverso corsi di primo soccorso il cui programma è specificato negli allegati 3 e 4 del D.M. 388/2003.

I corsi si distinguono per aziende appartenenti al:

  • gruppo A:
    • aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente o superiore a quattro;
    • aziende con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura;
    • aziende con attività industriali;
    • centrali termoelettriche;
    • impianti e laboratori nucleari;
    • aziende estrattive;
    • aziende che svolgono lavori in sotterraneo;
    • aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  • gruppi B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
  • gruppo C: aziende o unità produttive con aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il gruppo a cui appartiene un’azienda viene definito in base al codice di tariffa INAIL che consente di identificare il corrispondente indice di inabilità.

I corsi di formazione sono tenuti dal personale medico e sono della durata di:

  • durata 16 ore con aggiornamento di 6 ore ogni 3 anni per le aziende del gruppo A;
  • durata 12 ore con aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni per le aziende del gruppo B e C.

Fonti: Inail, Biblus net