Un quesito sull’obbligo o meno del possesso da parte dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili dell’attestato di primo soccorso e di prevenzione incendi. Può richiederlo il committente in un cantiere edile? Risposta a cura di G. Porreca.
Un quesito sull’obbligo o meno del possesso da parte dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili dell’attestato di primo soccorso e di prevenzione incendi. Risposta a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Può un committente che chiama un lavoratore autonomo ad operare in un cantiere temporaneo (Titolo IV D. Lgs. 81/2008) obbligare lo stesso a conseguire un attestato di primo soccorso e di prevenzione incendi per le emergenze nel cantiere stesso?
Risposta
Sulla verifica tecnico-professionale del lavoratore autonomo di cui all’Allegato XVII del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. si è tanto scritto e l’argomento è stato anche oggetto già di altri precedenti quesiti, che in particolare hanno riguardato l’obbligo o meno da parte degli stessi della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della sorveglianza sanitaria, fino ad arrivare per ultimo ad un parere che l’apposita Commissione Interpelli ha fornito con l’ interpello n. 7 del 2/5/2013 in risposta ad un quesito formulato dall’Ance. In questa occasione il quesito formulato dal lettore è finalizzato a conoscere se un lavoratore autonomo per prestare la sua opera per conto di un committente in un cantiere temporaneo o mobile debba o meno essere in possesso di un attestato di primo soccorso e di prevenzione incendi e se il committente può comunque imporgli di conseguirlo.
Per poter dare un riscontro al quesito è necessario come al solito esaminare i riferimenti normativi che riguardano l’argomento contenuti nelle disposizioni di cui al citato Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., inerenti la verifica dell’idoneità tecnico professionale che il committente o il responsabile dei lavori deve effettuare nei confronti dei lavoratori autonomi che vanno ad operare in un cantiere temporaneo o mobile, e nelle disposizioni di cui all’articolo 18 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 relative all’obbligo del datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza nonché nelle disposizioni di cui all’articolo 37 del decreto legislativo medesimo relative alla formazione che il datore di lavoro deve impartire a tali lavoratori.
Fonti: Porreca.it, Puntosicuro.it