Risposta ad un quesito sugli obblighi dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili nei confronti delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi non tenuti a redigere il POS. A cura di Gerardo Porreca.

Quesito

In un recente quesito al quale ha dato riscontro l’ing. Porreca pubblicato sul quotidiano del 25/1/2017 è stato giustamente sostenuto che se in un cantiere edile le imprese accettano il PSC e redigono il POS le stesse non devono elaborare il DUVRI ecc.. Spesso però nei cantieri edili operano anche imprese che esecutrici non sono o lavoratori autonomi non tenuti a redigere il POS. Come deve comportarsi in tal caso l’impresa affidataria nei loro confronti?

Risposta

Il ricorso all’appalto e al subappalto è molto diffuso per l’effettuazione di lavori e servizi specie nei cantieri temporanei o mobili e questo spiega il perché sia l’ articolo 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, che l’articolo 96 dello stesso decreto legislativo sugli obblighi dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici nei cantieri temporanei o mobili siano fra i più gettonati a giudicare dal numero dei quesiti che pervengono e delle richieste di chiarimenti sulla loro applicazione. Ciò in realtà accade essenzialmente perché il legislatore, nell’emanare le disposizioni di sicurezza da applicare nei cantieri temporanei o mobili, non ha tenuto conto, e ciò si ritiene una grave carenza, che negli stessi, oltre alle imprese esecutrici nel vero senso della parola e che rispondono alla definizione di cui all’articolo 89 comma 1 lettera i-bis dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., operano molto spesso anche imprese che esecutrici non sono oltre a lavoratori autonomi così come definiti nello stesso articolo 89 al comma 1 lettera d).

È giusta quindi la riflessione che il lettore ha fatto con riferimento all’applicazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’ impresa affidataria di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 81/2008 il quale, secondo quanto indicato esplicitamente nel comma 2 dello stesso articolo, deve comunque rispettare gli obblighi derivanti dall’articolo 26 fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96 comma 2 secondo il quale:

“2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29, comma 3”.

Fonti: Puntosicuro.it