Sulla possibilità da parte di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione di organizzare un corso di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori e di rilasciare il relativo attestato di formazione.

Quesito

L’azienda presso la quale svolgo l’attività di RSPP ha necessità di utilizzare dei carrelli elevatori a forche e mi ha chiesto di addestrare alcuni lavoratori dipendenti alla conduzione di tali attrezzature. Posso impartire tale formazione e rilasciare i relativi attestati, considerato che ho un’esperienza sia in materia di formazione che in materia di prevenzione più che triennale?

Risposta

Il quesito in argomento è stato formulato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una azienda che ha necessità di abilitare alcuni suoi dipendenti all’uso di carrelli elevatori il quale chiede se può organizzare dei corsi per addestrare tali dipendenti essendo un RSPP con esperienza sia in materia di formazione che in materia di prevenzione più che triennale.

Per rispondere al quesito è necessario esaminare quanto stabilito in merito dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/2/2012 (in seguito più semplicemente Accordo Stato Regioni) con il quale, in attuazione dell’articolo 73 comma 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., sono state individuate le attrezzature di lavoro per la conduzione delle quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e sono state stabilite le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione medesima.

I carrelli elevatori semoventi con passeggero a bordo, oggetto del quesito al quale si dà riscontro, sono stati infatti inseriti tra le particolari attrezzature di lavoro e riportati nell’Allegato A Sezione A) punto 1.1 lettera e) dell’Accordo Stato Regioni sopraindicato. Con tale Accordo sono stati altresì individuati, al punto 1.1. della Sezione B) sotto le lettere dalla a) alla i), i soggetti abilitati ad organizzare la formazione delle particolari attrezzature di lavoro (le Regioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Inail, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature interessate, gli ordini e i collegi professionali, ecc.) che per organizzare i corsi devono però comunque essere in possesso dei requisiti minimi di idoneità e della disponibilità di tali attrezzature previsti nell’Allegato I.

(…)

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che va fatto aggiornamento ogni 60 mesi dall’emissione dell’attestato di abilitazione di uso del carrello elevatore (come da accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012)

Fonti:Puntosicuro.it