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La modifica alla definizione di “operatore” nell’articolo 69 del Testo Unico in materia di attrezzature di lavoro. La definizione, la normativa e le conseguenze sull’abilitazione degli operatori richiesta dall’Accordo del 22 febbraio 2012.

l Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha modificato in più punti il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008).
Modifiche di vario genere e entità nate con l’obiettivo, in realtà, non solo di razionalizzare e semplificare gli adempimenti, ma anche di attuare piccole correzioni e di colmare alcune lacune del Testo Unico.
Una delle modifiche, di cui si è invero parlato molto poco, è la variazione di una definizione contenuta nel Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale), Capo I (Uso delle attrezzature di lavoro) del D.Lgs. 81/2008.
Tuttavia “le parole del legislatore cancellano intere biblioteche” – una frase detta ai nostri microfoni da Paolo Pascucci, professore di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino “Carlo Bo” – e dunque anche una piccola variazione in una definizione può avere grandi conseguenze.

Vediamo innanzitutto quanto indicato dal nuovo D.Lgs. 151/2015, all’articolo 20, in merito a questa “piccola” variazione:

Art. 20 – Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(…)
l) all’articolo 69, comma 1, lettera e), dopo le parole: «il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro» sono inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»;
(…)

Praticamente viene modificato l’articolo 69 del Testo Unico che riproponiamo nella nuova versione, evidenziando in grassetto la modifica:

Articolo 69 – Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

Quali i motivi di questa variazione?

Questo quanto contenuto nella relazione illustrativa del D.Lgs. 151/2015 in merito alla modifica dell’articolo 69: “ai fini della definizione di ‘operatore’ incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro si introduce il riferimento al datore di lavoro che ne fa uso. Tale modifica trova fondamento nella necessità di colmare una lacuna legislativa già superata dall’interpretazione comune dello spirito sotteso al T.U. continuamente oggetto di richiesta di pareri”.

E questa variazione quali conseguenze può avere?

Ad esempio palesa la necessità diformazione anche dei datori di lavoro, e non solo dei lavoratori, in relazione all’uso di attrezzature soggette a specifica abilitazione, con riferimento a quanto richiesto dall’articolo 73 del Testo Unico e quanto indicato nell’ Accordo del 22 febbraio 2012. L’Accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Se dunque con operatore si intende espressamente anche il datore di lavoro, è chiaro – con le modifiche del D.Lgs. 151/2015 – che al datore di lavoro che utilizzi, ad esempio, un carrello elevatore semovente o una piattaforma di lavoro mobile elevabile, necessiti la “specifica abilitazione”.

Concludiamo la presentazione di questa modifica del D.Lgs. 81/2008 – su cui ritorneremo con futuri approfondimenti e analisi – riportando, a titolo riepilogativo, l’elenco delle attrezzature di lavoro per le quali l’Accordo richiede la “specifica abilitazione degli operatori”:
– Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
– Gru a torre;
– Gru mobile;
– Gru per autocarro;
– Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
– Trattori agricoli o forestali;
– Macchine movimento terra ( escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
– Pompe per calcestruzzo.

Fonti: Puntosicuro.it