ANAC rende disponibili i manuali per l’utilizzo del FVOE 2.0. per operatori economici e PA.

Come noto, dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici sulla digitalizzazione. Rappresenta un passaggio fondamentale, in questo senso, la messa a regime del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico cd. FVOE nella sua versione 2.0.

Di recente, l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), tramite un comunicato del 7 febbraio scorso, ha messo a disposizione due manuali per illustrare l’utilizzo del FVOE, nella sua nuova versione 2.0, uno per la Stazione Appaltante e l’altro per l’Operatore economico.

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 262 del 20 giugno 2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

In particolare, il FVOE offre un repository dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici da parte dell’operatore economico.

L’accesso alle funzionalità del servizio FVOE è riservato agli utenti registrati ai servizi dell’Autorità. Qualora l’utente non sia registrato all’interno dei servizi ANAC può effettuare la registrazione all’indirizzo https://servizi.anticorruzione.it selezionando il link “Registrati” e seguendo la procedura di registrazione.

Il FVOE è disponibile accedendo al portale ANAC attraverso la selezione dalla Home Page della card “Fascicolo Virtuale Operatore economico”, Componente per l’Operatore Economico, cliccando sul pulsante “Accedi al servizio”.

Nell’ambito del ciclo di vita di un appalto l’operatore economico (OE) è il soggetto fisico o giuridico che partecipa ad una procedura di gara per l’aggiudicazione di lavori pubblici, mediante presentazione di offerta. Tale soggetto è invitato a fornire i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali richiesti per ogni gara e a tal proposito viene fornito lo strumento del fascicolo virtuale. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, ma i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale da utilizzare per la comprova dei requisiti generali e speciali e consentire la valutazione degli stessi alla Stazione appaltante.

Le principali funzionalità messe a diposizione all’utente Operatore Economico sono:

  • la ricerca all’interno del FVOE, che comprende la consultazione dei documenti associati
  • la visualizzazione del dettaglio di un documento
  • l’inserimento di un nuovo documento
  • l’autorizzazione all’accesso al proprio Fascicolo
  • l’aggiornamento di un documento
  • l’associazione di un documento al fascicolo e il relativo annullamento
  • la consultazione dell’anagrafica OE.

Fra le funzionalità del FVOE, vi è un’apposita sezione dedicata alle notifiche indirizzate all’operatore economico che possono essere di tre tipi:

  • “Richiesta autorizzazione”: notifica che mostra la richiesta da parte di una Stazione appaltante di essere autorizzata all’accesso ad un determinato Fascicolo del concorrente.
  • “Richiesta aggiornamento”: notifica che mostra la richiesta da parte di una Stazione appaltante di aggiornare un documento scaduto o non più valido.
  • “Richiesta documentazione”: notifica che mostra la richiesta da parte di una Stazione appaltante di inserire un determinato documento in uno dei Fascicoli del concorrente.

Rispetto alla prima versione del FVOE, si evidenziano alcune importanti novità nella versione 2.0. Infatti, è stato dismesso l’uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA – approvazione da parte dell’OE dell’accesso ai documenti.

Inoltre, si segnala che l’accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l’uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello, CIE o eIDAS).

Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione del manuale allegato.

Allegati

Fonte: ANAC, Puntosicuro.it