Pubblicato il testo coordinato del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nella versione di gennaio 2025. Le novità generali e l’approfondimento sulle modifiche al Testo Unico connesse alla pubblicazione del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135.
Per tutti coloro che desiderano essere aggiornati sulla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è disponibile, ormai da diversi anni, uno strumento, un documento molto importante curato dal Dott. Ing. Gianfranco Amato ( ITL Verona) e dal Dott. Ing. Fernando Di Fiore ( ATS Pavia).
Questo lavoro, anche se “non riveste carattere di ufficialità”, consente non solo di avere tra le mani un aggiornamento completo della principale normativa in materia di salute e sicurezza – ovvero il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) coordinato con il D.Lgs.106/2009 – ma permette anche di comprendere le numerose novità connesse derivanti da circolari, note, interpelli e altri provvedimenti normativi di rilievo.
Ci soffermiamo oggi sul nuovo aggiornamento (versione gennaio 2025) ricordando, come riportato in copertina, che, come sempre, le versioni ufficiali dei documenti contenuti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oppure su vari siti ( Ispettorato, Ministero del Lavoro, Normattiva, …). E le considerazioni esposte “sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza”.
Nell’articolo di presentazione del documento ci soffermiamo su:
- Testo coordinato nella versione di gennaio 2025: le novità
- Agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione
Testo coordinato nella versione di gennaio 2025: le novità
Riprendiamo alcune delle novità del documento “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, nella versione di gennaio 2025 come riportato nella parte del testo riservata agli “Aggiornamenti”:
- Inserita la nota INL prot. 5662 del 23/07/2024, di risposta all’Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana di Venezia, ad oggetto: “chiarimenti circa il numero di operatori abilitati alla conduzione generatori di vapore”;
- Introdotto l’Allegato XLIII-bis e inserite le modifiche agli artt. 26, 29, 55, 222, 223, 229, 232, 233, 234. 235. 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, alla rubrica del capo II del titolo IX e agli Allegati 3B, XXXVIII, XXXIX (abrogazione) e XLIII, come disposto dal D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 – in vigore dal 11/10/2024);
- Inseriti gli interpelli n. 4del 30/09/2024, n. 5 e n. 6 del 24/10/2024, n. 7 del 21/11/2024, n. 8 del 12/12/2024;
- Inserita la nota INL prot. 9326 del 09/12/2024 ad oggetto: “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio;
- Inserite le modifiche agli artt. 12, 38, 41, 65, 304 ed introdotto l’articolo 14-bis come disposto dall’art. 1, Legge dicembre 2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024 – in vigore dal 12/01/2025);
- Inseriti, come link esterni, i seguenti documenti con l’aggiornamento dei relativi riferimenti:
- Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 14843 del 20/11/2024 ad oggetto: “Aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro”;
- Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. 19631 del 03.12.2024, ad oggetto “DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. D.M. 13 Settembre 2024 – Prime istruzioni operative”;
- Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rep 2540 del 16/03/2006 ad oggetto “Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;
- Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rep 178/CSR del 18/07/2008 ad oggetto “Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.
Agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione
Riguardo alle novità indicate nel documento ci soffermiamo in particolare sul D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Ricordiamo che la direttiva (UE) 2022/431 ha introdotto le sostanze tossiche per la riproduzione (o reprotossiche) nel campo di applicazione della Direttiva Cancerogeni, modificando alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose (piombo, nichel) in correzione dell’Allegato I della Direttiva Cancerogeni. Ha inserito il valore limite biologico del piombo (e suoi composti organici) e qualificato come pericolosi i farmaci che contengono sia sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità (categoria 1A o 1B), mutagenicità (categoria 1A o 1B) o tossicità per la riproduzione (categoria 1A o 1B) in base al Regolamento CLP.
Riguardo al recepimento della direttiva UE 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni riprendiamo, a titolo esemplificativo, il testo del D.Lgs. 135/2024 con alcune delle modifiche apportate.
Ad esempio, è stata modificata la rubrica del capo II del titolo IX (Sostanza pericolose) del decreto legislativo 81/2008. Ora il capo II è relativo alla “Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione” (prima era solo “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”.
Riprendiamo integralmente anche le modifiche all’articolo 236 (Valutazione del rischio) del Testo Unico:
1. All’articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione»;
b) al comma 2, le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il documento di cui all’articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all’allegato XLII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.».
Segnaliamo che oltre alle modifiche agli articoli 26, 29, 55, 222, 223, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244 e 245 sono stati fatti vari cambiamenti relativamente agli allegati:
- è stato introdotto l’allegato XLIII-bis (Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria);
- è stato sostituito l’allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale) e l’allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale);
- è stato abrogato l’allegato XXXIX (Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria).
Per un approfondimento di tutte le novità del Testo Unico rimandiamo alla lettura integrale del “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 –gennaio 2025”.
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
“ D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – gennaio 2025”, a cura del Dott. Ing. Gianfranco Amato (ITL Verona) e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore (ATS Pavia), versione gennaio 2025 (formato PDF, 19.3 MB).
Fonte: Puntosicuro.it, ITL Verona, ATS Pavia