La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sulla partecipazione del medico competente coordinato alla riunione periodica. Le osservazioni sulle prerogative di coordinatore e coordinato. A cura di Ernesto M. Ramistella, medico del lavoro competente.

A più di due anni di distanza dalla pubblicazione da parte della Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, dell’ultimo interpello n. 2/2020, è finalmente ripresa la pubblicazione delle risposte ai quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Ci soffermiamo in particolare sul nuovo interpello n. 1/2022 in ordine “all’applicazione art. 35 (riunione periodica) comma 1 D.Lgs. n. 81/2008” (Seduta della Commissione del 7 giugno 2022), pubblicato il 19 luglio 2022. E lo facciamo attraverso il contributo di Ernesto M. Ramistella – medico del lavoro competente, componente del consiglio direttivo nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro (S.I.M.L.) e segretario nazionale dell’area MC del Coordinamento Sindacale Professionisti della Sanità (Co.Si.P.S.) – dal titolo “Interpello 1/2022 sulla partecipazione del medico competente coordinato alla riunione periodica ex art. 35 del Dlgs. 81/08 e altre osservazioni sulle prerogative di coordinatore e coordinato”.

Interpello 1/2022 sulla partecipazione del medico competente coordinato alla riunione periodica ex art. 35 del Dlgs. 81/08 e altre osservazioni sulle prerogative di coordinatore e coordinato

È stato recentemente pubblicato, con data 19 luglio 2022, l’Interpello n. 1 dell’anno in corso, relativo a una questione in apparenza secondaria ma che può rivestire grande rilevanza nella definizione dei rapporti tra i cosiddetti “medici competenti coordinati” e il “medico competente coordinatore”.

Si premette sinteticamente che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali possono inoltrare alla cosiddetta “Commissione per gli interpelli” – costituita presso il Ministero del lavoro con la partecipazione di componenti del Ministero della Salute e di rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome – alcuni “quesiti” di ordine generale in merito all’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. Importante anche tenere presente che le indicazioni fornite nelle risposte costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

Premesso quanto sopra, nella seduta della citata Commissione del 7 giugno u.s. è stato discusso il seguente interrogativo posto dalla CIMO, organizzazione sindacale di carattere nazionale di medici (tra cui anche medici competenti): “qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 d. lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?”

La Commissione ha quindi, inizialmente, riepilogato e schematizzato la normativa in materia, riportando quanto segue:

  • l’art. 25 del D.lgs. 81/08 (“Obblighi del medico competente”) che al comma 1, lettera i) prevede che il medico competente, tra l’altro: “comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”;
  • l’art. 35 del citato D.lgs. (“Riunione periodica”) che, al comma 1, dispone che: “Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente, ove nominato;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;

  • lo stesso art. 35 che, al comma 2, prevede che: “Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
  1. il documento di valutazione dei rischi;
  2. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  3. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  4. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute”;
  • il medesimo art. 35 che, al comma 3, statuisce che: “Nel corso della riunione possono essere individuati:
  1. codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
  2. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”;
  • l’art. 39, sempre del D.lgs. 81/08 (“Svolgimento dell’attività di medico competente”) che, al comma 4, stabilisce che: “Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”;
  • infine, lo stesso art. 39 che dispone esplicitamente, al comma, 6 che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.

A conclusione della disamina riportata in precedenza è stato affermato quanto segue: “la Commissione ritiene che la citata normativa preveda in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità e che non si evinca dalla medesima la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva. Tanto premesso la Commissione ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati”.

Fin qui quanto deliberato dalla Commissione in relazione al quesito posto.

A commento di tale deliberazione, che costituisce una sorta di “interpretazione autentica” di quanto disposto dal più volte citato decreto legislativo 81/08, si può innanzitutto rilevare che la stessa conferma una impostazione nota, seguita nella maggioranza dei casi, in merito al significato del rapporto tra ‘medico competente coordinatore’ e ‘medico competente coordinato’.

La nomina di un “medico competente coordinatore”, ai sensi del comma 6 dell’art. 39 del D.lgs. 81/08, deve essere effettuata dal datore di lavoro nei seguenti casi:

  • aziende con più unità produttive, commerciali o di servizi;
  • aziende con gruppi di imprese che fanno capo allo stesso datore di lavoro;
  • nel caso in cui dalla valutazione dei rischi ne venga evidenziata la necessità, specificandone le motivazioni (ad esempio stabilimenti industriali con elevato numero di dipendenti o situazioni analoghe, dettagliando comunque, con relativa formalizzazione, gli ambiti e i compiti assegnati a ciascun medico competente, ivi compreso il medico competente coordinatore).

Una sentenza del TAR della regione Abruzzo (n. 705/2010 del 21.6.2010) ha precisato che, laddove era stato stabilito dal datore di lavoro di nominare più di un medico competente per le motivazioni contenute nel già citato comma 6 dell’art. 39 del D.lgs. 81/08, doveva ‘necessariamente’ essere scelto tra questi un medico competente con funzioni di coordinamento.

In effetti, d’altra parte, la normativa non definisce in modo esplicito e dettagliato le funzioni e i compiti del medico competente ‘coordinatore’ e dei medici competenti ‘coordinati’ né, tanto meno, i reciproci rapporti. Tuttavia la rappresentazione più seguita, che appare anche la più corretta per le principali società scientifiche e associazioni del settore, concorda nell’assegnare al medico competente ‘coordinatore’ la funzione di primus inter pares tra tutti i medici competenti nominati per l’azienda (pubblica o privata che sia), senza che da questa designazione derivi un ruolo di sovra-ordinazione funzionale o, addirittura, gerarchica. Non può configurarsi, in altri termini, una situazione analoga a quella delle unità operative ospedaliere – o di altre strutture sanitarie – con dirigenti medici “coordinatori” di livello superiore (con funzioni di “primario”, per intendersi) e dirigenti medici “coordinati” di livello inferiore, ai primi subordinati. A tale proposito, del resto, in molti casi l’individuazione del medico competente coordinatore non viene fatta in base ai titoli, alla competenza o all’esperienza del singolo professionista bensì in rapporto alla vicinanza dello stesso con la sede legale (od operativa) dell’azienda che comprende più unità produttive distribuite sul territorio, locale o nazionale.

Risulta evidente, dunque, che la nomina di un medico competente coordinatore lascia in capo a ciascun medico competente – coordinatore o coordinato – tutti gli obblighi stabiliti dall’art. 25 del D.lgs. 81/08, relativamente alle unità produttive per le quali sono stati singolarmente nominati tra cui, ad esempio, l’esecuzione diretta della sorveglianza sanitaria per i lavoratori delle stesse unità coinvolte. Infatti non è ammissibile la prassi di far effettuare visite mediche a soggetti diversi dal medico competente nominato per l’unità produttiva in questione, sia esso coordinatore sia coordinato. Oltre alla sorveglianza sanitaria rivestono particolare importanza per ciascun medico competente (coordinatore o coordinato) la collaborazione alla valutazione dei rischi e il sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro, attività indispensabili per l’espletamento dell’incarico e per la stessa espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica per ciascun lavoratore.

La designazione di medico competente coordinatore o medico competente coordinato va contrattualmente stabilita e formalizzata all’atto della rispettiva nomina e si ricorda che l’Area MC Co.Si.P.S. ha da tempo elaborato una proposta di “contratto” per l’incarico del medico competente, da contestualizzare nelle varie realtà aziendali.

Da un punto di vista operativo, comunque, il medico competente coordinatore può svolgere, in accordo e sintonia con i medici competenti coordinati, il prezioso compito di:

  • standardizzazione dei criteri di valutazione dei rischi di natura sanitaria nelle varie unità produttive;
  • uniformazione – laddove possibile – dei protocolli di sorveglianza sanitaria per le mansioni specifiche che possono essere considerate analoghe per i rispettivi profili di rischio e per l’espressione dei relativi giudizi di idoneità;
  • indicazione dei parametri per la stesura della relazione sanitaria annuale da presentare alla riunione indetta ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 81/08; risulta ragionevole ritenere, a tale riguardo, stilare un’unica relazione comprendente i dati di tutte le unità produttive dell’azienda in questione, anche al fine di confrontare numeri e dati percentualmente significativi per individuare fenomeni eventualmente da approfondire in rapporto alle mansioni operative o di servizi soggette ai controlli sanitari di legge;
  • valutazione del coinvolgimento dei singoli medici competenti coordinati nelle attività di formazione e informazione dei lavoratori delle varie unità produttive;
  • contributo dei medici competenti coordinati a campagne di promozione della salute promosse dalle aziende a livello nazionale.
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Il medico competente coordinatore non può, ai sensi di legge, nominare direttamente i singoli medici coordinati né può, a tal fine, essere delegato dal datore di lavoro per tale adempimento. Resta escluso inoltre, da un punto di vista normativo, etico e deontologico che il medico competente coordinatore possa sostituirsi ai medici competenti coordinati nelle attività di valutazione del rischio per le singole unità produttive distaccate sul territorio o, peggio ancora, nella formulazione dei giudizi di idoneità, suggerendo, raccomandando o esigendo da parte del medico competente coordinato la sua (diversa) valutazione del caso.

Quanto detto è tanto più rilevante nel caso di ‘appalti’ per la Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro assegnati a società di servizi per le imprese o ad aziende sanitarie locali o istituti universitari – talora anche tramite Consip – che non precisano nell’offerta e sin dall’inizio i relativi nominativi, gli ambiti degli incarichi territoriali e le attribuzioni dei singoli medici competenti “coordinati”, designando successivamente e discrezionalmente e arbitrariamente tali ruoli (anche a prescindere dalle decisioni del datore di lavoro o del dirigente aziendale all’uopo delegato).

Risulta evidente da quanto detto che la corretta definizione e formalizzazione dei rispetti ambiti normativi e operativi tra medico competente coordinatore e medici competenti coordinati, con relativa ed esaustiva identificazione di compiti e funzioni, costituisce una precisa garanzia di rispetto della legge e di qualità delle prestazioni svolte, in particolare negli enti pubblici di natura sanitaria e non.

Tuttavia non si può non considerare che la risposta data dalla Commissione ministeriale alla questione specifica sollevata dalla CIMO possa comportare difficoltà logistico-organizzative, soprattutto nelle società o aziende private a carattere nazionale o regionale che svolgono le loro attività produttive, commerciali o di servizio in numerose unità distribuite sul territorio, ciascuna inevitabilmente con un proprio medico competente incaricato. Si pensi, ad esempio, alle società commerciali che gestiscono supermercati o punti-vendita o agli istituti assicurativi o di credito etc. che possono aver nominato – oltre al medico competente coordinatore – anche parecchie decine di medici competenti coordinati. In questi casi, tenuto conto anche dell’indicazione espressa nell’Interpello esaminato in questa sede, alla riunione ex art. 35 del D.lgs. 81/08, oltre naturalmente al medico competente coordinatore, devono essere invitati tutti i medici competenti coordinati e la riunione non risulterebbe valida in assenza di uno (o più) di tali professionisti. Detta circostanza, in passato, è stata oggetto anche di contestazione da parte degli Organi di Vigilanza, sia pure con decisioni e risultati variabili assunte nelle diverse regioni. A tale proposito, al di là di ipotizzare improbabili deleghe dei coordinati al coordinatore, nel caso di difficile intervento di alcuni per via della distanza o di impegni professionali concomitanti, sarebbe più ragionevole programmare detta presenza in modalità remota, via web e in video-conferenza, come del resto ampiamente sperimentato con successo nel recente periodo di emergenza sanitaria per molteplici eventi e incontri di carattere societario.

In definitiva, questo recente Interpello concorre a fare chiarezza su un aspetto della normativa che nell’ambito della tutela della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro e della stessa pratica professionale dei medici competenti ha spesso presentato qualche incertezza e contribuisce a puntualizzare ambiti e prerogative dei medici competenti coordinatori e coordinati, allo scopo di mantenere la rispettiva indipendenza, dignità  e autonomia professionale e salvaguardando le singole responsabilità di ciascuno nei confronti della legge, degli Organi di Vigilanza e dell’Autorità giudiziaria.

Fonti: Puntosicuro.it, Ernesto M. Ramistella (Medico del Lavoro Competente)

Nota: l’autore è componente del consiglio direttivo nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro (S.I.M.L.) e segretario nazionale dell’area MC del Coordinamento Sindacale Professionisti della Sanità (Co.Si.P.S.); si precisa che l’articolo esprime le opinioni personali dello stesso e non impegna in alcun modo le suddette associazioni di cui fa parte.