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Tra i costi della sicurezza vanno ricompresi anche i costi di riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione dei baraccamenti? La risposta della Commissione Interpelli sui costi di manutenzione degli apprestamenti.

Nei giorni scorsi abbiamo cercato di approfondire il meccanismo degli interpelli in materia di salute e sicurezza intervistando Giuseppe Piegari, Presidente della Commissione per gli Interpelli ex art. 12 del D.Lgs. 81/2008. Interpelli che stanno svolgendo in questi anni un utile funzione di chiarimento dei meccanismi, a volte molto complicati, correlati ai vari adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza.

E malgrado il persistente blocco delle risposte ai molti quesiti che arrivano alla Commissione in materia di formazione – come ricordato da Piegari nell’ intervista a PuntoSicuro – è stato pubblicato un nuovo interpello relativo ai costi di manutenzione degli apprestamenti, quindi un tema molto importante per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel comparto edile: i costi della sicurezza.

È l’ ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ad avere inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito all’individuazione di alcune voci di costo per la sicurezza di cui all’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare chiede di sapere se, con riferimento alla lettera a) del punto 4.1.1 dell’allegato XV, relativa agli apprestamenti, di cui fanno parte i “baraccamenti”, tra le voci di costo per la sicurezza, oggetto di stima da parte del coordinatore per la progettazione, debbano essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale dei baraccamenti (fornitura, trasporto, realizzazione piano di appoggio, realizzazione sottoservizi per allacciamento, montaggio e smontaggio) anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione.

Poiché il tema dei costi della sicurezza è trattato in particolare nell’ allegato XV del D.Lgs. 81/2008, più volte citato da interpellante e Commissione, ne riportiamo interamente il punto 4 (stima dei costi della sicurezza) insieme al punto 1 dell’allegato XV.1:

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
4.1. Stima dei costi della sicurezza
4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.
4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d’opera previste dall’articolo 132 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del Codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso.
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.

Allegato XV.1
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
(…)

A cercare di rispondere al quesito sollevato è dunque la Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, con l’Interpello n. 25/2014 del 4 novembre 2014 in merito ai costi di manutenzione degli apprestamenti.

La Commissione fornisce le seguenti premesse.

Preliminarmente si rileva “che l’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, al punto 4.1.1, lett. a) prevede che “nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)”.

Inoltre, il punto 1 dell’allegato XV.1 del decreto citato, richiama tra gli apprestamenti i “[…] gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori […]”. Tali apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati “baraccamenti”.

Premesso ciò e tenuto conto del punto 4.1.3 dell’allegato XV, che stabilisce che “le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento”, la Commissione ne deduce che “le spese di manutenzione dei suddetti ‘baraccamenti’ vanno ricomprese tra i costi della sicurezza di cui sopra”.

E – conclude la Commissione – anche “le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza”.

 

Fonti: Puntosicuro.it