news-cerchiatoLa Commissione Interpelli risponde ad un quesito di Confindustria in relazione al campo di applicazione del DPR 177/2011. Il decreto è applicabile alle attività portuali disciplinate dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272?

Non è la prima volta che la Commissione per gli Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, risponde a quesiti in merito all’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, il “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
A circa quattro anni della sua entrata in vigore, continuano a esserci dubbi e quesiti non solo sulle procedure di sicurezza applicabili negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ma anche sul campo di applicazione dello stesso decreto.
Ad esempio, il DPR 177/2011 è applicabile alle attività portuali, con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale?

A chiederselo è la Confederazione generale dell’industria italiana ( Confindustria) che ha inviato in tal senso un quesito alla Commissione per gli Interpelli.
Prima di arrivare alla risposta della Commissione, riportiamo brevemente i commi 1 e 2 del primo articolo (Finalità e ambito di applicazione) del DPR 177/2011:

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.
2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.
(…)

Veniamo ora all’Interpello n. 10/2015 del 2 novembre 2015 che ha per oggetto la “risposta relativa all’applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati – al d.lgs. n. 272/1999”.

La Confindustria ha dunque avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione “in merito all’ambito di applicazione del DPR 177/2011 (in tema di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale”, come disciplinate dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 ‘Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485’.

Secondo Confindustria poiché l’articolo 1, comma 2, del DPR 177/2011 definisce il proprio campo di applicazione ‘in modo puntuale e circoscritto’ ne deriva che tale normativa si applica esclusivamente “ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo” e, di conseguenza, “non si applica alle diverse attività in ambito portuale”.

Prima di rispondere al quesito, la Commissione Interpelli premette che l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che ‘nei riguardi […] dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative’ e che con appositi decreti si dovrà provvedere a ‘dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 […]’.

Inoltra – continua la Commissione – il comma 3, dell’articolo 3 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce poi che ‘fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1991, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 […]’.

Fatte queste premesse la Commissione risponde al quesito posto da Confindustria.

Le disposizioni di cui al Titolo II (Luoghi di lavoro) del d.lgs. n. 81/2008 “trovano espressa applicazione esclusivamente nei luoghi di lavoro specificatamente previsti dall’articolo 62 del citato decreto che, al comma 2, sancisce la non applicabilità dell’intero Titolo II ‘[…] ai mezzi di trasporto’”.

Articolo 62 – Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

E “il DPR 14 settembre 2011, n. 177 ‘in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81’ limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121, nonché a quelli confinati di cui all’allegato IV, punto 3 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (il punto 3 dell’allegato IV fa riferimento a vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos).
Inoltre nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 272/1999, “l’articolo 1, lettera e), prevede l’obbligo di ‘adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio’ – tra cui i rischi di inquinamento dell’aria in locali a bordo delle navi, specificamente richiamati negli articoli 12, 13, 17, 25, 36, 46, 48 e 49 del medesimo decreto”.

Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272

Art. 1 – Oggetto
1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in modo da:
a) assicurare la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni e malattie professionali;
b) determinare gli obblighi e le responsabilità specifiche del datore di lavoro, dei lavoratori in relazione alla valutazione dei rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici;
c) definire i criteri relativi all’organizzazione dei sistema di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoro;
d) dettare le disposizioni generali sull’impiego dei mezzi personali di protezione;
e) adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;
f) assicurare la formazione e l’informazione del personale addetto alle operazioni ed ai servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.
2. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

Art. 2 – Campo di applicazione
1. Le norme del presente decreto si applicano alle operazioni ed ai servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.
2. Il presente decreto non si applica ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi o chimici allo stato liquido e di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

(…)

Pertanto “fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di garantire, durante le operazioni ‘di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale’, tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, sulla base di quanto sopra espresso, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, si esclude, in vigenza dell’attuale normativa, l’applicabilità del DPR n. 177/2011 nell’ambito delle lavorazioni disciplinate dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272”.

 

Fonti: Puntosicuro.it