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I testi della revisione degli Accordi RSPP/ASPP attualmente al vaglio contengono sensibili modifiche ai corsi di formazione per queste figure: chi sarà esonerato? Quali saranno i requisiti richiesti ai docenti? Che durata avranno i corsi e che contenuti?

Sul tema della revisione degli Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006, che – come PuntoSicuro ha più volte sottolineato in questi mesi – vengono a riguardare rilevanti cambiamenti anche in altri Accordi Stato/Regioni in materia di formazione, è necessario mantenere alta l’attenzione. Non si può solo aspettare la versione finale del testo, dopo tutti i lunghi passaggi normativi, ma è necessario cercare di comprenderne l’evoluzione, le criticità, anche per offrire un possibile scenario futuro della formazione alla sicurezza nel nostro paese.

Abbiamo cercato di offrire qualche anticipazione intervistando più volte uno dei referenti del Gruppo di Lavoro del Coordinamento tecnico delle Regioni che lavora alla revisione dell’Accordo, ma ormai è ora di far conoscere direttamente una bozza di testo dei futuri accordi. Almeno nella sua ultima versione successiva all’incontro del 13 marzo tra il Coordinamento delle Regioni e il Ministero del Lavoro.
Versione che, secondo quanto da noi a conoscenza, potrebbe avere per il momento solo qualche variazione in merito alla quantità in percentuale della validità degli aggiornamenti ottemperati tramite partecipazione a convegni o seminari. Ma che potrebbe essere poi sensibilmente modificata nei prossimi passaggi.

Quali saranno sono i successivi passi di questo testo?
Innanzitutto il passaggio in Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e il passaggio attraverso la consultazione delle parti sociali.
Forse entrambi i passaggi potrebbero essere soddisfatti nel futuro incontro in Commissione del 22 aprile, ricordando che una componente della Commissione Consultiva è costituita proprio da rappresentanti delle parti sociali.
E poi ci sarà il successivo passaggio in Conferenza Stato–Regioni che dovrà approvare il testo come modificato nelle consultazioni precedenti.

Senza dimenticare che in questo percorso, ancora lungo, ulteriori modifiche potrebbero essere correlate all’arrivo dell’atteso “Decreto basso rischio” ex Decreto del Fare, di nuove normative conseguenti alle deleghe del Jobs Act in materia di semplificazioni o dalle riforme costituzionali relative alle competenze in materia di sicurezza.

Insomma un percorso ancora accidentato e impervio.

Tuttavia per conoscere lo stato attuale del testo e il cammino che la formazione alla sicurezza sta intraprendendo in Italia, ci soffermiamo sulla bozza di testo e su quanto si dice nell’Allegato A del documento in relazione alla formazione per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione e, in particolare, in merito alla individuazione di titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione:

1. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE
In attuazione di quanto disposto dall’art. 32, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:
– laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM- 35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
– laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
– laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;
– laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.
Sono, altresì validi, ai fini dell’esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto del 30/09/1938 n.1652.
Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente accordo.
Nell’allegato I è riportato l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

E riguardo ai requisiti dei docenti “i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008”.

Veniamo brevemente ai moduli di formazione: “il Modulo A costituisce il corso base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La durata complessiva è di 28 ore escluse le verifiche di apprendimento. Il Modulo A è propedeutico per gli altri moduli. Il suo superamento consente l’accesso a tutti i percorsi formativi. È consentito l’utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’Allegato II del presente accordo”.

Ricordiamo, a questo proposito, che con questo documento “vengono rivisitati gli accordi del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37 d.lgs. n. 81/2008) relativamente alla formazione in modalità e-learning. Di conseguenza, l’allegato II al presente accordo sostituisce l’allegato I agli accordi del 21 dicembre 2011”.

Inoltre il Modulo B è “il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Come il Modulo A anche il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP. L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione”: Modulo B-SP1 Agricoltura – Pesca (12 ore), Modulo B-SP2 Cave – Costruzioni (16 ore), Modulo B-SP3 Sanità residenziale (12 ore), Modulo B-SP4 Chimico – Petrolchimico (16 ore).
E il Modulo B “deve essere orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all’approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio ed evitando la ripetizione di argomenti”.

Infine il Modulo C “è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento. Il Modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:
– progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
– pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
– utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema”.

E riguardo all’aggiornamento “le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:
– ASPP: 20 ore nel quinquennio
– RSPP: 40 ore nel quinquennio.
È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio. Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:
a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.
L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’Allegato II”.

Concludiamo rimandando a prossimi articoli l’analisi di altre novità presenti nella bozza del testo di revisione degli accordi ASPP/RSPP.

NB: Ricordiamo che quanto indicato nell’articolo fa riferimento ad una versione non definitiva e soggetta a future modifiche della revisione degli accordi RSPP ASPP.

Bozza del testo di revisione degli Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006 – versione 13 marzo 2015.

Fonti: Puntosicuro.it