
La sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 7 febbraio 2025 ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 81/2008. Le indicazioni della sentenza e il referendum abrogativo.
L’articolo 75 della nostra Costituzione disciplina l’importante strumento del referendum abrogativo. Si indica che tale referendum è indetto quando lo richiedano 500.000 elettori o 5 Consigli regionali proponendo all’intero corpo elettorale ‘l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge’.
Tuttavia sono escluse dal referendum abrogativo alcune leggi, ad esempio le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Non è poi possibile abrogare disposizioni di rango costituzionale, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria. E la Corte costituzionale (la “Consulta”), che nel tempo ha esplicitato vari criteri di ammissibilità dei referendum, si pronuncia sull’ammissibilità del referendum.
Ne parliamo oggi, con particolare riferimento ad una recente sentenza della Consulta riguardo all’ammissibilità di un quesito referendario che si voterà il prossimo 8 e 9 giugno 2025. Quesito che riguarda in particolare un aspetto rilevante del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativo agli “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.
Per soffermarci brevemente sulla sentenza e sul quesito referendario affrontiamo i seguenti argomenti:
- Sentenza 15/2025 della Corte costituzionale: l’ammissibilità
- Sentenza 15/2025 della Corte costituzionale: le indicazioni dei promotori
- Sentenze della Corte costituzionale: il quesito e i referendum ammessi
Sentenza 15/2025 della Corte costituzionale: l’ammissibilità
Stiamo parlando della Sentenza della Corte costituzionale del 7 febbraio 2025, n. 15 che ha dichiarato ammissibile il referendum sulla responsabilità del committente (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio 2025).
Come indicato in un comunicato dell’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, con la sentenza 15/2025, la Corte costituzionale dichiara ammissibile la richiesta di “referendum popolare per l’abrogazione dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, limitatamente alle parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici»”, richiesta dichiarata “conforme a legge dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024”.
La Corte ha osservato che la “norma oggetto del quesito non interferisce con le materie per le quali l’articolo 75, secondo comma, della Costituzione preclude il ricorso all’istituto del referendum abrogativo”. E il quesito “rispetta i requisiti di chiarezza e semplicità, essenziali per garantire il popolo nell’esercizio del suo potere sovrano”.
Inoltre “dalla formulazione del quesito si evince in modo inequivocabile la finalità di rafforzare la responsabilità dell’ imprenditore committente”.
Sentenza 15/2025 della Corte costituzionale: le indicazioni dei promotori
Possiamo entrare più nel dettaglio della sentenza cercando di soffermarci anche sulle parole della Corte possono farci comprendere meglio l’obiettivo del referendum.
Nella sentenza la Corte indica che i promotori del referendum hanno “ribadito la finalità del quesito referendario di estendere la responsabilità dell’imprenditore committente per tutti i danni derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali subiti dai dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore, non indennizzati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dall’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)”. Sarebbe così rafforzata – indicano i promotori – “la responsabilità solidale ‘quale regola di base generale volta ad impedire che le diverse forme di decentramento produttivo, anche quando fisiologiche, si risolvano nella limitazione delle tutele del lavoro’”.
E, dunque, l’abrogazione “riporterebbe il regime della responsabilità solidale all’originaria formulazione, con ‘effetti di indubbia chiarezza’, fugando le incertezze interpretative che l’attuale disciplina ha generato circa la natura della responsabilità, da alcuni ancorata alla colpa, da altri configurata in chiave oggettiva”.
La sentenza indica poi che dalla formulazione del quesito e dall’analisi della sua incidenza sul quadro normativo “si evince in modo inequivocabile la finalità di rafforzare la responsabilità solidale per i danni non indennizzati dall’INAIL o dall’IPSEMA e di ripristinarne l’originaria ampiezza, nei termini definiti dall’art. 1, comma 910, della L. n. 296 del 2006, che non contemplava limitazioni di sorta”. E con tale esito “è coerente la struttura del quesito, che si rivela idonea a conseguire la finalità descritta”. Infatti “abrogata la limitazione che il secondo periodo oggi prevede, il sistema si ricompone in modo armonico con il fine ispiratore della richiesta referendaria: l’ imprenditore committente risponde in solido con appaltatori e subappaltatori per tutti i danni che l’INAIL o l’IPSEMA non devono indennizzare, a prescindere dall’eventuale inerenza di tali danni a rischi tipici delle attività degli appaltatori e subappaltatori”.
Sentenze della Corte costituzionale: il quesito e i referendum ammessi
Ricordiamo anche il quesito di questo referendum abrogativo che, come abbiamo visto, mira ad eliminare la limitazione della responsabilità solidale, mediante la soppressione di un intero periodo (che evidenziamo nel quesito) che tale limitazione ha disposto.
Questo il quesito integrale del referendum abrogativo che si terrà l’8 e il 9 giugno (ricordiamo che perché il referendum sia valido devono partecipare alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e perché la norma sia abrogata deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi):
Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
Segnaliamo, in conclusione, che la Corte costituzionale ha dato il via libera ad altri 4 referendum, che si potranno “votare” negli stessi giorni, dichiarati ammissibili con altre quattro sentenze:
- Sentenza n. 11/2025 per il referendum relativo alla cittadinanza italiana. Si indica che all’elettore è proposta una scelta “in ordine agli anni di residenza nel territorio della Repubblica necessari, per il maggiorenne cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, per poter presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana: dieci, come attualmente previsto, o cinque, come eventualmente disporrebbe la legge in caso di approvazione del referendum abrogativo”;
- Sentenza n. 12/2025 per il referendum sull’abrogazione del decreto delegato attuativo del Jobs Act n. 23/2015 in tema di licenziamenti illegittimi”;
- Sentenza n. 13/2025 per l’ammissibilità del referendum popolare per l’abrogazione dell’articolo 8 della legge numero 604 del 1966, limitatamente alle parole che stabiliscono una misura massima (pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) per la liquidazione dell’indennità da licenziamento illegittimo;
- Sentenza n. 14/2025 con cui la Consulta ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum relativo all’abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi.
Scarica la sentenza di riferimento:
Fonti: Puntosicuro.it, cortecostituzionale.it