Quali sono le competenze che deve avere un soccorritore industriale nella gestione delle emergenze? Cosa dice la normativa? Quali sono le specificità per gli ambienti confinati? Ne parliamo con l’ingegnere Adriano Paolo Bacchetta.
Un tema di cui spesso non ci si occupa sufficientemente è la gestione delle emergenze e il soccorso industriale. Una gestione che dovrebbe presupporre precise competenze e idoneità, specialmente se le emergenze avvengono in situazioni e ambiti lavorativi particolari come, ad esempio, gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Per approfondire questi temi – la gestione delle emergenze, il soccorso negli ambienti confinati, le indicazioni normative, le competenze dei soccorritori industriali – abbiamo intervistato durante la manifestazione Ambiente Lavoro 2018 di Bologna l’ing. Adriano Paolo Bacchetta ( www.spazioconfinato.it) che durante la manifestazione (17-19 ottobre 2018) ha organizzato due diversi convegni: “La gestione dell’emergenza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati alla luce del DPR 177/2011” e “Il soccorso industriale: ambiti operativi e prospettive future”.
Gli ambiti operativi del soccorso industriale
Nell’intervista, riguardo al soccorso industriale, si è sottolineato che gli addetti, i soccorritori, devono essere in possesso di specifiche competenze tecniche – tecnico/sanitarie e di comprovata esperienza sul campo – e devono essere in grado di coordinare, progettare, pianificare ed eseguire direttamente interventi di soccorso in varie situazioni di emergenza.
Le domande hanno inizialmente affrontato la gestione delle emergenze in generale.
Come affrontare la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro?
Cosa dice il D.Lgs. 81/2008 riguardo alle emergenze? Chi deve gestirle? E quali sono le altre normative di riferimento?
Abbiamo poi affrontato il tema del soccorritore industriale.
Quali sono le competenze necessarie di un soccorritore in ambienti confinati o nel soccorso industriale?
La normativa ha sufficientemente specificato le competenze del soccorritore? Sono necessarie modifiche normative riguardo a questi aspetti?
E, infine, qualche domanda ha invece riguardato le emergenze negli spazi confinati con particolare riferimento al decreto D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.
Cosa dice il decreto 177/2011 riguardo alle procedure di emergenza?
Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di ascoltare integralmente l’intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione.
L’intervista di PuntoSicuro ad Adriano Paolo Bacchetta:
Cosa è la gestione delle emergenze? Come affrontarla nei luoghi di lavoro? E quale normativa ne parla?
Adriano Paolo Bacchetta: “Diciamo che, fondamentalmente, il problema dell’emergenza è un problema che prevede la necessità di competenze disciplinari. Perché, di fatto, i potenziali scenari che si vengono ad aprire a seguito di un intervento, quindi di un’attività lavorativa, possono essere i più diversi.
È chiaro che gestire un’emergenza nei cosiddetti ambienti sospetti di inquinamento o confinati comporta delle particolari problematiche in particolar modo per quanto riguarda il discorso delle condizioni di attività; e questo vuol dire, ad esempio, difficoltà di ingresso-uscita, vuol dire spazi all’interno nei quali è difficile operare, … Riguarda anche alcune scelte da fare, ad esempio studiare delle metodiche che vanno, in qualche modo, a consentire di decidere in quale modalità operare. Quindi ‘scoop and run’, intervento rapido per l’estrazione nel minor tempo possibile, o ‘stay and play’, interventi che prevedono che la persona, il pericolante, quello che ha avuto un evento incidentale, sia assistita sul posto prima di poter essere movimentata. Fermo restando che noi, a livello di organizzazione con i servizi di Soccorso Nazionale, abbiamo la netta distinzione tra quello che è il soccorso sanitario e quello che è soccorso tecnico inteso come Vigili del Fuoco.
Quindi il problema grosso è sempre quello di riuscire a coprire quell’arco di tempo che decorre dal momento in cui si verifica l’incidente al momento in cui arriva il soccorso sanitario e poi anche il soccorso dei Vigili del Fuoco. Fermo restando che il soccorso sanitario deve attendere, e normalmente attende, l’arrivo dei Vigili del Fuoco per avere la certezza che l’aria è sicura. Perché i soccorritori, ovviamente, devono tutelare prima la loro sicurezza e poi eseguire l’intervento nel miglior modo possibile”.
Cosa dice il D.Lgs. 81/2008 riguardo alle emergenze? Chi deve gestirle? E quali sono le altre normative di riferimento?
A.P.B.: “Certamente è compito del datore di lavoro individuare i lavoratori da incaricare per quanto riguarda il primo soccorso, l’antincendio, la gestione dell’emergenza e quello che riguarda il concetto del salvataggio.
È ovvio che, in alcune condizioni, le cose sono abbastanza ormai codificate. Noi abbiamo il decreto n. 388/2003 che ci dice quali sono le competenze che devono essere acquisite dai lavoratori per quanto riguarda la gestione del primo soccorso, Abbiamo la normativa che ci dà indicazioni per quanto riguarda la tematica della prevenzione incendi, quindi anche dei corsi, alto, basso e medio rischio.
Riguardo, invece, al concetto (…) molto più generico di gestione delle emergenze e di salvataggio invece non esistono delle prescrizioni puntuali. E conseguentemente poi è necessario, in alcuni casi, andare al di là di quello che è solo il primo soccorso, di quello che è solo la gestione della tematica antincendio, ma entrare nello specifico del concetto del soccorso industriale”.
Quali sono le competenze necessarie di un soccorritore in ambienti confinati o nel soccorso industriale?
A.P.B.: “Diciamo che per quanto riguarda gli ambienti confinati già l’attività di soccorso a un lavoratore che può essere stato oggetto di un incidente all’interno di un ambiente confinato compete una conoscenza di quelle che sono le tipiche manovre di primo soccorso, che qualche volta possono essere difficoltose da operare. Immaginiamo una persona che, anche banalmente senza avere avuto un incidente in senso stretto ma un malore, può essere in una condizione che porta l’operatore a essere difficilmente trattabile nel luogo in cui si trova. E quindi è necessario eseguire una serie di manovre che consentono di estricare la persona, magari attraverso un passo d’uomo, limitato, ed è chiaro che questo, in qualche modo, deve essere fatto da soggetti che hanno un po’ di competenza da un punto di vista sanitario (e su questo potremmo aprire una parentesi su qual è il livello di specializzazione o quantomeno di competenza che potrebbe essere richiesto anche in ottica di 388). Dopodiché è ovvio che ci sono delle manovre per le quali è necessario utilizzare magari delle attrezzature specifiche. (…)
Inoltre il livello di preparazione è una cosa, ma la idoneità sanitaria a seguire quel tipo di manovre apre un altro scenario. Perché ovviamente un addetto al soccorso non è un lavoratore con l’idoneità sanitaria alla mansione di lavoratore che fa anche il soccorritore.
In alcuni casi specifici, per esempio gli ambienti confinati, (…), a mio parere il soccorritore deve avere una idoneità specifica per questo tipo di attività, perché esula dalla normale attività e quindi va al di fuori di quelli che sono i parametri classici a livello di stress, di sforzo fisico, che potrebbero essere derivante dall’attività lavorativa ordinaria. E conseguentemente, quindi, ci vuole una particolare attenzione anche su questo campo”.
C’è dunque una criticità nella normativa nel non aver sufficientemente specificato le competenze del soccorritore? Si augura in futuro che si punti sulla formazione e qualificazione del soccorritore?
A.P.B.: “Ci sono due ambiti che devono essere considerati. Innanzitutto il decreto 81 già oggi lo prevede, nel momento stesso in cui precisa che il datore di lavoro deve assegnare le mansioni e, tra virgolette, anche l’eventuale addetto all’antincendio, al primo soccorso, al salvataggio, piuttosto che alla gestione delle emergenze è, di fatto, una mansione che non è direttamente collegata all’attività lavorativa.
Quindi nel momento stesso in cui l’81, in maniera molto generale, mi dice che il datore di lavoro deve assegnare le mansioni ai lavoratori in funzione delle loro caratteristiche, capacità e anche possibilità dal punto di vista fisico, io non ho da chiedere altro all’81.
Semplicemente ci vuole qualcuno che comprenda quale è la portata di una definizione così generica che è presente nella norma.
Quindi non è tanto un problema di cambiare la norma, integrare la norma, ma si tratta semplicemente di applicarla in maniera più estensiva rispetto a quello che talvolta succede.
Questo per quanto riguarda idoneità alla mansione, dopodiché anche in questo caso ci troviamo ad avere concomitanza tra due ambiti. L’ambito dell’81 che dice comunque che le persone devono essere addestrate all’utilizzo, alla gestione di tutte le attrezzature. E dall’altra parte, nello specifico, il decreto 177 che entra molto mirato e fondamentalmente prevede l’addestramento delle persone all’utilizzo corretto dei DPI, strumentazione e attrezzature, per quanto riguarda la prevenzione e anche poi eventuali fase di soccorso in caso di attività in spazi confinati, e l’articolo 3 comma 3 che individua l’obbligatorietà di adottare e efficacemente applicare una procedura di lavoro che serva alla prevenzione dei rischi nella normale attività ma che comprenda anche la gestione dell’emergenza con il coordinamento con il Soccorso Nazionale e i Vigili del Fuoco.
Questo vuol dire che oltre alla parte procedurale il datore di lavoro dovrà preoccuparsi di preparare in maniera adeguata le persone che poi dovranno andare a svolgere questo tipo di attività”.
(…)
Fonti: Puntosicuro.it