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Una guida si sofferma sugli obblighi e adempimenti del datore di lavoro in materia di sicurezza negli ambienti lavorativi. Focus sulla nomina del medico autorizzato, nei casi di esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti, e del medico competente.

Per offrire una chiave di lettura e favorire la comprensione della nostra complessa legislazione in termini di sicurezza, riprendiamo la presentazione di una guida prodotta dall’ Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”.

Ci occupiamo oggi, dopo aver parlato di istituzione del servizio di prevenzione e protezione e di gestione delle emergenze, di nomina del medico autorizzato e del medico competente.

Intanto il documento ricorda che – come richiesto dagli articoli del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal D.Lgs. 241/00 – “il datore di lavoro, nei casi di esposizione dei lavoratori al rischio da radiazioni ionizzanti, deve nominare il medico autorizzato”.

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Il medico autorizzato è il medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti classificati come lavoratori esposti di categoria A.
E i datori di lavoro, nell’ambito di attività con tale esposizione, “devono assicurare la sorveglianza medica del personale dipendente avvalendosi esclusivamente di tale figura professionale. La sorveglianza medica sui lavoratori esposti classificati in categoria B, oltre che dal medico autorizzato, può essere effettuata anche dal medico competente (art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 230/1995)”.

Si ricorda poi che è competenza esclusiva del medico autorizzato “la sorveglianza medica eccezionale (art. 91, D.Lgs. n. 230/1995) e la consulenza al datore di lavoro in caso di esposizioni accidentali o di emergenza (art. 89, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 230/1995).

Queste le attribuzioni del medico autorizzato (elencate nell’art. 89, D.Lgs. 230/1995):
– “analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
– istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro consegna all’ISPESL (ora Inail, ndr);
– consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali, nel caso di cessazione dall’incarico;
– consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza”.

Inoltre per ogni lavoratore esposto “il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi:
– i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;
– la destinazione lavorativa, i rischi ad essa connessi e i successivi mutamenti;
– le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall’esperto qualificato”.
Si ricorda che i lavoratori hanno “diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici, nonchè ai risultati delle valutazioni di idoneità, che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione”.

La guida, che vi invitiamo a visionare integralmente, si sofferma poi sulla qualifica di medico autorizzato, conferita dal Ministero del lavoro previo accertamento del possesso dei requisiti, e riporta anche uno schema di domanda di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati.

Segnaliamo poi che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 gennaio 2014 la Direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom”. La direttiva – dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 6 febbraio 2018.

Veniamo alla figura, più conosciuta e diffusa, del medico competente.

Come spesso si ricorda nei nostri articoli, il D,Lgs. 81/2008 indica (art. 18) che “il datore di lavoro, nei casi in cui deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente”.
E si ricorda che il tale medico, nominato dal datore di lavoro, può svolgere la propria opera in qualità di:
a) “dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro”.
E dunque il datore di lavoro ha “piena libertà di scelta del proprio collaboratore, ricordando però che se decide di rivolgersi ad un dipendente da una struttura pubblica, quest’ultimo non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, l’attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza (D.Lgs. n. 81/2008, art. 39, comma 3).

Al medico competente devono essere assicurate le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti “garantendone l’autonomia” e “questo obbligo per il datore di lavoro non è più limitato al solo rapporto di dipendenza del medico competente, come era nel precedente D.Lgs. n. 626/1994. Inoltre il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri (D.Lgs. n. 81/2008, art. 39, comma 5)”.

Dunque se per piccole attività artigianali o industriali “è possibile per il medico competente gestire tutti gli adempimenti che gli sono affidati dal D.Lgs. n. 81/2008”, nelle grandi aziende “è di fatto indispensabile la presenza di un servizio di medicina del lavoro che garantisca l’organizzazione anche per l’attività di un medico che non sia dipendente. Anzi, lo stesso articolo 39, al comma 6, precisa che nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.

Sempre in merito agli adempimenti del datore di lavoro, la guida indica che il datore “deve mettere a disposizione la propria struttura organizzativa al medico, quale che sia il tipo di rapporto in essere; si ricordano in particolare alcuni obblighi che possono configurare la necessità di fornire un supporto:
– il datore di lavoro fornisce al medico competente informazioni in merito a (D.Lgs. n. 81/2008, art. 18, comma 2): la natura dei rischi; l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati relativi ai provvedimenti presi per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno; i dati relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
– il datore di lavoro, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori concorda con il medico competente il luogo di custodia delle cartelle sanitarie di rischio;
– il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (D.Lgs. n. 81/2008, art. 45, comma 1)”.

Concludiamo ricordando che il documento si sofferma anche sui requisiti per la nomina di medico competente e sul programma di educazione continua in medicina.

Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario, “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno I del semestrale “EBINTER NEWS – BILATERALITÀ NEL TERZIARIO”.

Fonti: EBINTER, Puntosicuro.it