Un documento sull’efficacia delle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione SGSL affronta anche il tema della conformità di un modello organizzativo secondo la UNI EN ISO 45001 ai requisiti dell’art. 30 del Testo Unico.

La responsabilità amministrativa degli “enti” (aziende, società, organizzazioni non governative, …), per i reati commessi dai loro rappresentanti o dipendenti durante l’esercizio delle loro funzioni, è regolamentata, come ricordato spesso nei nostri articoli, dal Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. E dunque “un’azienda può essere ritenuta responsabile per i comportamenti illeciti commessi dai suoi dipendenti, come, ad es., reati finanziari, corruzione, frode, ed altri, successivamente ampliati, tra i quali sono inclusi quelli di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

E rapporti tra il d.lgs. 231/2001 e i reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro si concretizzano poi con la legge 123/2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, cioè la legge delega che darà vita al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’ente può ottenere poi efficacia esimente “dalla responsabilità amministrativa se può dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. E l’ente/azienda deve anche “dotarsi di un organismo di vigilanza e controllo” sulla efficace attuazione del modello organizzativo (MOG) e di “un sistema sanzionatorio interno con cui punire i comportamenti dei propri dipendenti non rispondenti alle indicazioni e alle procedure previste dal modello”. Previsione normativa confermata con gli articoli 30 e 300 del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico).

A ricordare il tema della responsabilità amministrativa, ponendolo poi anche in relazione con la norma UNI EN ISO 45001:2023, è un contributo presente nel documento “ L’efficacia delle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro. Norme tecniche, regolamenti, sostegno e rilevazione dei risultati: dall’attualità alle prospettive” realizzato nel 2024 dalla Consulenza statistico attuariale (CSA) e la Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (CTSS) dell’ Inail insieme ad Accredia, ente italiano di accreditamento.

Ne parliamo nell’articolo soffermandoci, in particolare, sui seguenti argomenti:

  • L’articolo 30 del Testo Unico e i riferimenti mancanti
  • L’articolo 30 del Testo Unico e i modelli conformi alla UNI EN ISO 45001

L’articolo 30 del Testo Unico e i riferimenti mancanti

Il contributo “Il d.lgs. 231/2001 per la responsabilità amministrativa delle imprese e il d.lgs. 81/2008” – a cura di M.I. Barra, F. Benedetti, P. Ricciardi, A. Terracina (Inail – Direzione generale – CTSS) – si sofferma su vari aspetti connessi alle novità introdotte dall’articolo 30 del Testo Unico e anche sui punti di contatto con la UNI EN ISO 45001:2023.

A questo proposito si ricorda che già nel 2018 con la pubblicazione della norma ISO 45001:2018 e l’avvio del periodo di transizione che porterà all’abrogazione della BS OHSAS 18001, “ci si pose il problema dell’attualità dell’art 30 che esplicitamente citava quest’ultima norma”. Ma in realtà con grande lungimiranza il legislatore si era già “posto il problema dell’eventuale cambiamento delle norme di riferimento”.

Infatti, il comma 5 dell’art. 30 indica che ‘in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti…. (omissis) ….Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6’ (Commissione consultiva permanente).

Dunque il legislatore aveva previsto che in sede di Commissione consultiva permanente “si valutasse quali eventuali ulteriori modelli di organizzazione aziendale potessero godere della presunzione di conformità prevista, in prima applicazione, all’art 30 per le linee guida UNI – Inail e per la BS OHSAS 18001:07”. Tuttavia, tale previsione normativa “non ha avuto ancora seguito”.

E dunque “non vi sono indicazioni di sorta da parte della Commissione consultiva, ancorché la norma UNI ISO 45001:18”, recepita anche in Europa (recepimento in sede europea da parte del CEN -Comitato europeo di normazione) e diventata UNI EN ISO 45001:2023, “sia un documento di rango decisamente superiore alla 18001, essendo di livello internazionale e formalmente recepita dall’ente di normazione italiano (UNI) e dal Comitato europeo di normazione (CEN)”.

In mancanza di questo passaggio legislativo, è dunque lecito domandarsi – continuano gli autori – “se la citata norma internazionale sia comunque adeguata a costituire l’ossatura di un MOG-SSL avente efficacia esimente e se, come tale, possa essere utilizzata a prescindere a un esplicito pronunciamento della Commissione consultiva”.

L’articolo 30 del Testo Unico e i modelli conformi alla UNI EN ISO 45001

Per rispondere a queste domande gli autori provano ad “approcciare l’argomento dal punto di vista tecnico valutando le parti corrispondenti”.

Infatti, la chiave di lettura del comma 5 dell’art 30 – ripreso poi dalla lettera circolare del 11 luglio 2011 – è proprio “la corrispondenza tra i requisiti di cui all’art. 30 (commi 1, 2, 3 e 4) e gli standard tecnici citati nel comma 5 (la BS OHSAS 18001:07 e le linee guida Uni Inail)”.

Nel contributo è inserita una lunga tabella che riprende quella analoga della circolare indicata sopra e la integra con una ulteriore colonna in cui sono riportati i requisiti di cui alla UNI EN ISO 45001:23.

Riprendiamo un breve stralcio (solo con riferimento alla lettera a e b del comma 1 dell’articolo 30) della tabella presentata:

La tabella presentata nel documento, che fa riferimento ai commi 1/2/3/4 dell’articolo 30) mostra “con grande chiarezza e semplicità come la nuova norma UNI EN ISO 45001:23 segua esattamente lo schema delle precedenti e che vi siano di fatto le medesime corrispondenze; infatti essa presenta, nella sostanza, dei requisiti aggiuntivi che non fanno certo venir meno le citate corrispondenze, anzi le rafforzano”.

Identico – continuano gli autori – “resta anche il riferimento alla ‘parte non corrispondente’ costituita dal ‘sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello’ che non è presente nemmeno nella UNI EN ISO 45001:23”. E pertanto “un’azienda che adotti questo standard internazionale e voglia utilizzarlo per costituire un MOG -SSL dovrà comunque dotarsi, come in passato, del citato sistema disciplinare, così come di un organismo di vigilanza ai sensi dell’art 6 del d.lgs. 231/01”.

Secondo gli autori del contributo, in realtà, tra le aziende e gli addetti ai lavori, questa transizione è “stata considerata fisiologica perché di fatto la norma internazionale ha sostituto completamente quella britannica che è stata ufficialmente ritirata”.

E tra i riferimenti più autorevoli viene citato un passaggio che, nel merito, viene fatto dalle linee guida di Confindustria (versione 2021) che così si esprimono: ‘In questo senso, per migliorare l’efficienza dei modelli organizzativi richiesti dal decreto 231, sarà importante valorizzare la sinergia con la documentazione (articolata di solito in manuali interni, procedure, istruzioni operative e registrazioni) dei sistemi aziendali in materia antinfortunistica (UNI-Inail o OHSAS 18001 o ISO 45001)’.

Se poi il contributo – come viene indicato – non è certo la sede giusta “per affermare sul piano giuridico che un MOG – SSL realizzato utilizzando il riferimento normativo della 45001 possa godere della presunzione di conformità ai fini dell’efficacia esimente, poiché tale compito è affidato alla Commissione consultiva permanente”, dal punto di vista tecnico e da quello della prassi degli utilizzatori, è “lecito sostenere che un MOG-SSL che utilizzi un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001:23 sia idoneo a rispondere ai requisiti dell’art. 30; anzi, nell’esperienza di chi scrive, tale norma fornisce sicuramente strumenti organizzativi e gestionali più efficaci poiché costituisce l’evoluzione dello stato dell’arte a livello internazionale”.

Rimandiamo alla lettura integrale del documento Inail/Accredia e, in particolare, del contributo presentato che si sofferma anche su vari altri temi connessi al tema della responsabilità amministrativa delle imprese:

  • il sistema disciplinare
  • l’organismo di vigilanza
  • le sanzioni
  • l’asseverazione dei MOG
  • gli organismi paritetici
  • le norme tecniche a supporto del processo di asseverazione
  • le opportunità legate al processo di asseverazione

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Consulenza statistico attuariale Inail, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza Inail, Accredia, “ L’efficacia delle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro. Norme tecniche, regolamenti, sostegno e rilevazione dei risultati: dall’attualità alle prospettive”, versione 2024 (formato PDF, 3.00 MB).

Fonti: Puntosicuro.it, Accredia, Inail