Per la caduta di un cliente di un supermercato durante l’utilizzo di una scala mobile installata nella struttura risponde il gestore dell’esercizio quale soggetto garante della sicurezza di tutti coloro che frequentano l’esercizio commerciale.
L’infortunio verificatosi in centro commerciale al quale fa riferimento questa sentenza della Corte di Cassazione, chiamata a decidere su di un ricorso presentato dal gestore dell’esercizio ritenuto responsabile dell’evento, non è quello accaduto a un lavoratore dipendente dell’esercizio stesso ma a una cliente che, nel mentre si accingeva ad utilizzare una scala mobile, è caduta in quanto il movimento della stessa generalmente utilizzata in salita era stato invertito senza che l’inversione fosse stata opportunamente segnalata.
Il gestore dell’esercizio nel ricorso ha sostenuto a sua difesa che la scala mobile non era di sua proprietà ma condominiale per cui la vigilanza sulla stessa non era di sua competenza e che inoltre l’inversione del senso di marcia era stato fatto comunque da qualche dipendente che non aveva provveduto a segnalare la nuova situazione; non era stato inoltre tenuto conto della responsabilità della stessa cliente che, per salire, nell’accingersi ad utilizzare la scala che si muoveva in discesa non aveva usata la massima attenzione e diligenza.
La suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito che dell’accaduto doveva rispondere non il condominio ma il gestore quale utilizzatore dell’apparecchiatura e quale garante della sicurezza di tutti i clienti che frequentavano la struttura.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso per cassazione
Il Tribunale ha confermata la sentenza del Giudice di pace che ha dichiarato il legale rappresentante di un supermercato responsabile del reato di lesioni colpose ai danni di una cliente del Centro commerciale. All’imputato era stato addebitato di non aver chiaramente indicato ai clienti dell’esercizio commerciale l’inversione del senso di marcia di una delle due scale mobili rimasta in funzione, solitamente utilizzata in salita anziché in discesa, cosicché la cliente appena poggiati i piedi sulla pedana, è rovinata a terra, procurandosi le lesioni indicate in atti.
Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il titolare del supermercato, a mezzo del proprio difensore, adducendo alcune motivazioni. fra le quali quella che non era stato preso in considerazione che la scala mobile era di proprietà condominiale per cui la vigilanza sulla stessa o comunque la sua gestione non era di sua competenza. Lo stesso si è anche lamentato perché non si era tenuto conto che era stato un vigilante dell’azienda a invertire il senso di marcia della scala mobile, pur se dietro suo ordine, per cui sarebbe spettato a lui segnalare la nuova situazione, e inoltre del comportamento della persona offesa, responsabile nella causazione dell’evento, non avendo usata la stessa la massima diligenza nell’accingersi a salire sulla piattaforma mobile.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto manifestamente infondato e reiterativo di censure già proposte in sede di appello e adeguatamente disattese nella sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, la suprema Corte ha sottolineato che il Tribunale aveva esaurientemente e logicamente delineato il ruolo di garante del ricorrente nonché l’obbligo su questi gravante di assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone che frequentavano il supermercato mediante l’utilizzo della scala mobile. Lo stesso Tribunale, sotto questo profilo, aveva correttamente ritenuto irrilevante che la scala mobile non fosse di proprietà della società che gestiva il supermercato, ma del condominio, atteso che essa era comunque ad esclusivo servizio dell’esercizio commerciale ed era gestita dall’imputato.
Il secondo motivo è stato considerato generico ed inconsistente, avendo il Tribunale congruamente argomentato in ordine alla esclusiva responsabilità dell’imputato, soggetto che nella sua qualità di titolare dell’esercizio aveva dato disposizioni al dipendente di effettuare il cambio di direzione della pedana e di conseguenza aveva l’onere di far predisporre i necessari avvisi alla clientela. Di contro, la persona che aveva operato il cambio di marcia della scala mobile era solo un addetto alla vigilanza, privo di alcun ruolo nella tutela della sicurezza del luogo di lavoro.
Il Tribunale inoltre, secondo la Sezione IV, aveva esaurientemente e logicamente escluso qualsivoglia responsabilità della persona offesa nella causazione dell’evento, sulla scorta delle risultanze dell’istruttoria espletata e aveva giustamente ritenuto che l’infortunio era occorso a causa della omessa segnalazione del pericolo derivante dall’inversione del senso di marcia della scala mobile, pericolo effettivo e concreto in quanto era stato accertato che la pedana della stessa scala mobile, sino al giorno dell’incidente, aveva sempre funzionato in una certa direzione, sicché era normale attendersi che la direzione fosse rimasta invariata.
La Cassazione, in conclusione, stante l’inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che ha liquidate in 3000 euro complessivi oltre agli accessori come per legge.
Fonti: Olympus.uniurb.it, Puntosicuro.it