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Una pubblicazione dell’Inail si sofferma sulla valutazione dei rischi per le attività svolte presso terzi e analizza i ruoli e gli obblighi dei datori di lavoro mandanti e ospitanti. L’informativa preaccesso e l’azione di coordinamento preventivo.

Quando un lavoratore si reca fuori sede, inviato dal proprio Datore di Lavoro a svolgere una specifica attività lavorativa, risulta esposto ad una serie di rischi che l’attività comporta (ad es.: infortunio in itinere, elettrocuzione, caduta dall’alto, esplosione ecc.).
La situazione è resa più delicata dal fatto che il soggetto terzo è sempre diverso e spesso non conosciuto, quindi il Datore di Lavoro mandante non è mai certo dell’avvenuta applicazione delle norme di sicurezza nel sito ospitante.
La preventiva valutazione dei rischi resta di competenza del Datore di Lavoro, anche se si rende necessaria un’azione di coordinamento preventivo tra il datore di lavoro “mandante” e quello “ospitante”, a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori.

L’INAIL ha pubblicato la guida “Le Attività esterne – Valutazione dei rischi per attività svolte presso terzi” che si propone come utile strumento di supporto ai tecnici e ai datori di lavoro cui spetta il compito di informare i lavoratori dell’impresa circa i rischi presenti in attività del genere.
Nello specifico, la guida individua compiti, responsabilità e modalità operative, con specifici diagrammi di flusso.

Questi gli argomenti trattati:

  • Le attività svolte presso terzi
  • I rischi specifici inerenti le attività esterne
  • La valutazione dei rischi
  • Le buone prassi per i lavoratori che operano fuori dalla sede aziendale

ecco qui il link del documento

 

Fonti :INAIL