Siglato un accordo INAIL-INL per l’accesso ai servizi flussi informativi, al registro delle esposizioni e al cruscotto infortuni con l’obiettivo di rendere più efficace l’attività di vigilanza. L’accordo e le tre banche dati Inail.
Istituito dal Decreto Legislativo n. 81/2008, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), sarebbe dovuto diventare nel tempo, attraverso la condivisione di rilevanti dati, uno strumento indispensabile di programmazione e valutazione dell’attività di prevenzione. Il SINP avrebbe raccolto tutti i dati utili a pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione e contribuire a programmare e valutare le attività di vigilanza con l’utilizzo delle informazioni disponibili, anche attraverso l’integrazione di archivi specifici e la creazione di banche date unificate.
Ma il Sistema ha trovato sulla sua strada molti ostacoli e a quattordici anni dalla sua istituzione, malgrado anche recenti riforme e decreti, si è ancora in attesa del completamento del processo di creazione e dell’effettiva entrata a regime.
Tuttavia nell’ambito del processo di implementazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione sono stati recentemente condotti alcuni passi in avanti attraverso un recente accordo, siglato il 2 agosto 2022, tra l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( INAIL) e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL): “Accordo per l’accesso ai servizi flussi informativi, registro delle esposizioni e cruscotto infortuni”.
L’Accordo, che è stato firmato e presentato insieme alla definizione di un percorso di scambio dati con Regioni e Province autonome, fa riferimento anche ad alcune modifiche del D.Lgs. 81/2008 operate dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Ora nell’articolo 8, comma 3, del Testo Unico, come modificato dal D.Lgs. 146/2021, si specifica che ‘l’Inail rende disponibili (…) all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate”.
Per presentare il nuovo accordo INAIL-INL ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Il contenuto dell’accordo: l’accesso e la protezione dei dati
- Flussi informativi, registro delle esposizioni e cruscotto infortuni
Il contenuto dell’accordo: l’accesso e la protezione dei dati
Il primo articolo dell’Accordo (Oggetto, finalità e ambito di applicazione) indica che “al fine di realizzare un’efficace attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il presente Accordo prevede l’utilizzo, a titolo gratuito, dei servizi telematici denominati Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Cruscotto infortuni erogati on line da INAIL sul Portale istituzionale”.
E dopo avere ricordato i dati contenuti in questi flussi, registri e cruscotti si segnala che l’Accordo fornisce indicazioni in ordine alla “modalità di accesso dell’INL ai dati e alle informazioni contenute negli archivi e nelle banche dati INAIL relative alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate, per le finalità istituzionali dell’INL medesimo richiamate in premessa”.
L’articolo 5 indica che l’Ispettorato nazionale del lavoro “si impegna a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell‘articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato”. E un intero articolo (Articolo 7) è dedicato poi alle “Disposizioni in materia di protezione e trattamento dei dati” con riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d.lgs. n. 101/2018 ed ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 139/2021 nonché le prescrizioni già dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
Ricordiamo (Articolo 10) che l’Accordo è “di durata quinquennale, è efficace dal giorno della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per pari durata e per concorde volontà delle Parti”.
Flussi informativi, registro delle esposizioni e cruscotto infortuni
Secondo il direttore dell’INL, Bruno Giordano, l’Accordo con l’avvio di questa collaborazione porta a realizzazione ‘l’ultimo dei più importanti tasselli previsti dal Testo unico sulla salute e sicurezza del 2008, che ci consentirà di migliorare l’attività ispettiva. La vigilanza, infatti, è innanzitutto programmazione, analisi dei dati, studio dei contratti e del mercato del lavoro’.
Vediamo di comprendere meglio le banche dati Inail che, secondo gli intenti dell’Accordo, potranno rendere più efficace l’attività di vigilanza nell’azione di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali.
Con l’Accordo, come abbiamo visto, il personale ispettivo dell’INL è abilitato ad accedere ed utilizzare i Flussi informativi, il Registro delle esposizioni e il Cruscotto infortuni, come ricordato nell’articolo 1.
L’accesso ai Flussi informativi permette la consultazione delle informazioni relative agli infortuni e malattie professionali con “indicazioni identificative dei lavoratori e delle aziende collegate a tali eventi con relativi indicatori per la programmazione e il supporto all’azione dei decisori delle politiche d’intervento”.
La condivisione del Cruscotto infortuni permette poi la consultazione “dei dati relativi alle denunce di infortunio pervenute telematicamente all’Inail a partire dal 23 dicembre 2015 nonché dei dati riguardanti le comunicazioni d’infortunio a fini statistici e informativi, pervenute telematicamente all’Inail a decorrere dal 12 ottobre 2017”.
Infine il Registro di Esposizione “permette la consultazione dei dati riferiti ai Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata con l’obiettivo di pianificare l’attività di vigilanza e delle politiche di prevenzione a livello epidemiologico, nonché nell’ottica di un completo programma di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di promozione della sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro”.
In definitiva, con l’accesso a questi dati, le ispezioni potranno essere meglio orientate sulla base del dato infortunistico e della sorveglianza su alcune esposizioni maggiormente rilevanti, i cui dati sono ora pienamente condivisi con l’Ispettorato del lavoro.
Ricordiamo, in conclusione, che con l’Accordo sono stati pubblicati anche alcuni allegati tecnici che forniscono ulteriori informazioni sulla tipologia dei dati e sulle modalità di accesso ai Flussi informativi, al Registro delle esposizioni e al Cruscotto infortuni.
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
Fonti: Inail, Puntosicuro.it, Olympus.uniurb.it