Poiché la formazione è una importante “misura di sicurezza” che svolge una funzione essenziale nel controllo dei rischi lavorativi, è necessario che tramite il nostro sito se ne ricordi periodicamente le novità, e i principali aspetti normativi e qualitativi.
Ricordando inannzitutto ai nostri lettori che abbiamo aperto una nuova sessione di formazione in zona Milano (questo è il link con le date e le specifiche dei corsi), inoltre con questo articolo vogliamo soffermarci su una relazione presentata ad un seminario che si è svolto il giorno 20 febbraio 2014 – organizzato dalla Regione Toscana e dall’ Azienda Sanitaria 12 di Viareggio – dal titolo “Gli Accordi Stato – Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’abilitazione all’uso di attrezzature di lavoro – la qualificazione dei formatori”.
L’intervento “Accordi Stato Regioni FORMAZIONE in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro”, a cura di Amerigo Bianchi – Dip. Prev. ASL 10 Firenze, parte dall’ Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Accordo che disciplina i processi formativi, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 per quanto attiene a durata (ore minime), contenuti (minimi) e modalità (organizzazione, metodologia, attestati) con riferimento alla formazione obbligatoria (percorsi “base” e aggiornamento) di lavoratrici e lavoratori.
E si ricorda che “l’applicazione dei contenuti per la formazione dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione” dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008. E nel caso “venga posto in essere un percorso formativo di contenuti e modalità differenti, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione ‘adeguata e specifica’”.
Senza dimenticare poi che i contenuti dell’accordo sono validi anche per la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 (imprese familiari, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, soci di società semplici del settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti).
Sempre in merito al campo di applicazione l’intervento si sofferma sulle conseguenze di due provvedimenti recenti.
Ad esempio il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.
Tale decreto è valido per:
– stagionali agricoli con un numero uguale o minore di 50 giornate/anno a condizione che svolgano lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali;
– occasionali agricoli: pensionati, giovani studenti – attività esclusivamente in comuni montani – attività agricole con volumi d’affari inferiori o uguali a 20.658 euro di cui 2/3 derivanti dalla vendita prodotti”.
In cosa consistono le semplificazioni del decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali)?
All’articolo 3 si indica che gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, e limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, “si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.
Ricordando, tuttavia che nei confronti dei lavoratori non italiani, deve comunque essere garantita la comprensione dei contenuti dei documenti relativi all’informazione e formazione.
Altro aggiornamento normativo relativo alla formazione è relativo alle modifiche apportate dalla Legge 98 del 9 agosto 2013 – conversione in legge del cosiddetto Decreto del Fare – che aggiunge due nuovi commi all’articolo 3 (Campo di applicazione) del D. Lgs. 81/2008.
Sono aggiunti il:
– comma 13 bis: “con decreto attuativo saranno definite misure di semplificazione della documentazione che dimostri l’adempimento del D.L. degli obblighi di informazione e formazione per i lavoratori con permanenza in azienda non superiore a 50 giornate nell’arco dell’anno solare di riferimento”. È stato fatto per il settore agricolo con il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e dovrebbe essere fatto in futuro per altri settori lavorativi;
– comma 13 ter: “con decreto attuativo saranno definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria, per le imprese agricole e per le imprese di piccole dimensioni”.
Dopo essersi soffermato sulle novità normative, l’autore ricorda che per il lavoratore è prevista una formazione generale, con possibilità di modalità e-learning, e una formazione specifica in funzione dei settori Ateco. E si ricorda che i percorsi formativi previsti dai Titoli successivi al I° del D. Lgs. 81/2008 (macchine e attrezzature, pontisti, amianto, …) “così come l’addestramento, sono aggiuntivi”.
La formazione del preposto è costituita da quella dei lavoratori e integrata da una formazione particolare e aggiuntiva, in relazione ai compiti e ruolo di preposizione esercitato in materia si salute e sicurezza sul lavoro.
Dei vari contenuti previsti (1 Sistema di responsabilità; 2 Relazioni soggetti interni ed esterni; 3 Definizione e Individuazione dei rischi; 4 Incidenti e infortuni mancati; 5 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione; 6 Valutazione dei rischi in riferimento al suo ruolo; 7 Individuazione misure tecniche organizzative e procedurali; 8 Modalità dell’esercizio della funzione di controllo) solo per i primi cinque, al di là di eventuali progetti sperimentali regionali, è possibile utilizzare l’e-learning.
La formazione del dirigente (16 ore per tutti i settori Ateco) sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. E per tutti i moduli previsti (Giuridico normativo; Gestione ed organizzazione della sicurezza; Individuazione e valutazione dei rischi; Comunicazione, formazione e consultazione) è possibile utilizzare la modalità e-learning.
Rimandando ad una lettura integrale dell’intervento che si sofferma su vari aspetti relativi alla formazione (ruolo enti bilaterali, organizzazione, crediti formativi, avvio della formazione, …) e su altri aspetti della normativa sulla formazione (formazione datore di lavoro che svolge compiti di prevenzione e protezione, qualificazione dei formatori), concludiamo soffermandoci su alcune recenti semplificazioni della normativa e sugliaggiornamenti.
Innanzitutto un nuovo aggiornamento della normativa sulla formazione dovuto al nuovo comma 14 bis all’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del Testo Unico, inserito dalla L. 98 del 9 agosto 2013: “In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 (del D.Lgs. 81/2008, ndr). Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Infine qualche cenno agli aggiornamenti.
Nell’aggiornamento “(minimo 6 ore) non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nella formazione di base, specifica o aggiuntiva”. Ad esempio:
– per i lavoratori: “si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche, approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi, sull’organizzazione e la gestione della sicurezza in azienda, etc”;
– per i preposti e i dirigenti: “si dovranno trattare approfondimenti e aggiornamenti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
E riguardo ai lavoratori nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa a: “trasferimento; cambio di mansioni, introduzione di nuove attrezzature di lavoro, introduzione di nuove tecnologie, nuove sostanze e miscele pericolose, evoluzione dei rischio o insorgenza di nuovi rischi. in tali circostanze deve essere espletata la formazione specifica in relazione all’entità del rischio (basso-medio-alto)”.
Fonti: Puntosicuro, ASL Firenze, USL Viareggio, Regione Toscana