Sancito l’obbligo dal Ministero del Lavoro a predisporre misure di protezione collettiva nel caso di lavori in copertura, su tetti e lucernari

In merito ad un dubbio avanzato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, relativo all’ obbligo di cui art. 148 comma 1 del dlgs n. 81/2008, la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito adeguati chiarimenti nell‘interpello n. 6/2019.

Quesito

Il quesito avanzato è il seguente:

Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?

pur considerando, prosegue la Federazione, che:

Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre.

Risposta

Al riguardo, la Commissione Interpelli ha innanzitutto fatto un’attenta analisi del del dlgs n. 81/2008:

  • l’art. 15 prevede “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”;
  • l’art. 75 stabilisce, inoltre, che “I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”;
  • l’art. 111 stabilisce la “priorità” delle “ misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”; al comma 6 prevede che “Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”;
  • l’art. 148 inoltre riporta che “Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego”; al comma 2 prevede che: “Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”.

In particolare, l’art. 148 (riguardante i lavori speciali) sancisce l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili; nel caso sia dubbia la loro resistenza, è necessario fare uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. Si tratta di una disposizione speciale (art. 148) rispetto a quella generale dell’art. 111 che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa.

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene quindi che non sussiste alcun contrasto tra gli art. 148 e 111 del dlgs n. 81/2008.

fonti: BibLus-net