La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il 19 giugno 2025 le nuove linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. Il contesto normativo e l’ambito di applicazione.

Come raccontato anche in molti articoli e interviste del nostro giornale, l’aumento delle temperature medie, connesse ai cambiamenti climatici, può avere un impatto significativo sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Lavorare in condizioni di calore estremo – come ricordato anche nella rubrica “ Imparare dagli errori” – non solo porta a rischi di patologie da calore, ma può accrescere il rischio di infortuni dovuti alla stanchezza e alla mancanza di concentrazione. Inoltre “può incidere sui livelli di produttività” e “temperature più elevate possono avere un impatto su alcuni materiali e attrezzature, o su sostanze chimiche presenti nell’ambiente di lavoro”.

Tutti i lavoratori “hanno diritto ad un ambiente di lavoro in cui i rischi per la salute e sicurezza siano adeguatamente controllati e il microclima e la radiazione solare rientrano fra questi”.

A sottolinearlo è l’introduzione di un recente documento – approvato il 19 giugno 2025 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’organo comune delle Regioni e delle Province autonome – dal titolo “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo di presentazione delle linee di indirizzo:

  • La protezione dal calore e dalla radiazione solare: le linee di indirizzo
  • La protezione dal calore e dalla radiazione solare: il contesto normativo
  • La protezione dal calore e dalla radiazione solare: l’ambito di applicazione

La protezione dal calore e dalla radiazione solare: le linee di indirizzo

Sempre nell’introduzione del documento si ricorda che il datore di lavoro è tenuto alla gestione anche dei rischi connessi al microclima e alla radiazione solare “attraverso il consolidato processo che inizia con la valutazione dei rischi, passa per la individuazione delle misure di prevenzione e aspira al miglioramento continuo attraverso il controllo della efficacia, tenendo conto in particolare delle persone maggiormente suscettibili”.

E con queste linee di indirizzo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome offre una “visione di insieme degli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare”. Linee di indirizzo che rappresentano “una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e Province Autonome”, con l’obiettivo di “fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione”.

Documenti regionali che, in alcuni casi, abbiamo presentato anche sul nostro giornale.

Ad esempio con riferimento alle “ Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e della radiazione solare” della Regione Toscana. Linee di indirizzo toscane la cui adozione era raccomandata in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne.

La protezione dal calore e dalla radiazione solare: il contesto normativo

Le nuove linee di indirizzo presentano brevemente il contesto normativo.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 – come riportato anche nell’introduzione – il Datore di lavoro è “obbligato alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi, pertanto, quelli dovuti all’esposizione a microclima e alla radiazione solare, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) della valutazione” e “dell’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare i rischi”.

Si segnala che tale analisi “deve essere effettuata sia in relazione a quanto prescritto all’allegato IV, relativo ai requisiti degli ambienti di lavoro”, che a quanto previsto all’art. 180 del Titolo VIII (Agenti Fisici), dove “il microclima è citato come uno degli agenti di rischio fisico”.

Mancando nel Titolo VIII un capo specificamente dedicato a microclima o alla radiazione solare, si applicano – continua il documento interregionale – “le disposizioni generali contenute negli articoli 181 – 186”:

  • Articolo 181 – Valutazione dei rischi
  • Articolo 182 – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
  • Articolo 183 – Lavoratori particolarmente sensibili
  • Articolo 184 – Informazione e formazione dei lavoratori
  • Articolo 185 – Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 186 – Cartella sanitaria e di rischio

Si indica poi che vari strumenti di ausilio alla valutazione sono stati prodotti dalle Regioni e da enti e organismi nazionali (Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome, INAIL) e sono reperibili in rete, in particolare sul Portale Agenti Fisici e sul portale Worklimate .

Si indica poi che sussiste l’obbligo, di cui all’art. 184, di “provvedere affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro, e i loro rappresentanti, vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi. Tale obbligo assume particolare rilevanza nel caso dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio ove una corretta informazione può condurre il lavoratore a formulare motivata richiesta di sorveglianza sanitaria, nei casi in cui non sia già attivata, come previsto dall’art. 41”.

Si indica poi che a norma dell’art. 181, comma 2, “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, oltreché aggiornata in occasione di modifiche che potrebbero renderla non più valida, (ad esempio nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, ecc.)”.

La protezione dal calore e dalla radiazione solare: l’ambito di applicazione

Infine, ci soffermiamo sull’ambito di applicazione del documento.

Le linee di indirizzo “possono essere utilizzate in tutti i settori, dove sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione a elevate temperature e esposizione alla radiazione solare”.

Si fa presente poi che:

  • “il rischio da radiazione solare è presente solo negli ambienti outdoor”;
  • “il rischio da calore può essere presente anche negli ambienti indoor quando non siano opportunamente isolati e climatizzati e le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne o presentino un layout non favorevole al raggiungimento di una situazione di comfort”.

Si precisa, infine, che negli ambienti non vincolati, “cioè dove non sono presenti vincoli dovuti al processo produttivo che impediscono di raggiungere condizioni microclimatiche favorevoli, l’obiettivo dovrebbe sempre essere il comfort”.

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta anche indicazioni specifiche (e schede di autovalutazione) per vari comparti:

  • comparto agricoltura
  • comparto edile
  • comparto logistica

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” (25/69/CR6bis/C7), documento approvato il 19 giugno 2025.

Fonit: Puntosicuro.it, Conferenza delle Regioni