Le indicazioni operative per la progettazione e l’esecuzione in sicurezza dei lavori in ambienti confinati o a rischio inquinamento, dalla valutazione dei rischi alla gestione delle emergenze

Il tema dei lavori in ambienti confinati è delicatissimo sia per la carenza di approfondimenti in normativa (dlgs n. 81/2008), sia per i numerosi infortuni che accadono durante le attività lavorative.

Anche l’emanazione del dpr n. 177/2011 : “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti”, non ha fatto altro che generare problemi applicativi ed interpretativi.

Le linee di indirizzo del CNI

Preso atto del quadro normativo e giurisprudenziale attuale, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha ritenuto opportuno redigere un documento di indirizzo: “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento” (Settembre 2019).

Il documento ha lo scopo di offrire orientamenti e strumenti operativi efficaci per la progettazione e l’esecuzione in sicurezza delle attività all’interno degli ambienti confinati, nonché di individuare le figure coinvolte ed i relativi compiti.

In particolare si rivolge:

  • al Datore Di Lavoro committente (DDL);
  • al Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC);
  • al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
  • all’Addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP):
  • al Coordinatore della sicurezza nei cantieri (CSP/CSE).

Definizione

La definizione di ambiente confinato riportata nella pubblicazione è la seguente (tratta da “Indicazioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per lavori in ambienti confinati della Regione Emilia Romagna):

per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitati, da una ventilazione naturale sfavorevole, nel quale, in presenza di agenti pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, ecc.) o in carenza di ossigeno o per difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l’esterno, può verificarsi un infortunio grave o mortale. I luoghi di lavoro interessati sono quelli richiamati dagli artt. 63, 66 (punto 3 dell’All. IV) e dall’art. 121 (cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/08 ovvero pozzi, pozzi neri, fogne, camini, fosse in genere, gallerie, condutture, caldaie e simili, vasche canalizzazioni, serbatoi e simili, tubazioni, recipienti, silos, cunicoli.

Il dpr n. 177/11 ha aggiunto, poi, a questa definizione quella di “ambiente sospetto di inquinamento”, estendendo anche a questi luoghi le attenzioni riservate agli ambienti confinati.

Fra gli ambienti confinati facilmente identificabili si possono citare alcuni:

  • cisterne interrate, seminterrate o fuori terra contenenti prodotti o sottoprodotti di tipo organico, alimentare, zootecnico che possono dare luogo a fermentazioni derivanti sia dal ciclo produttivo (ad es. silos per foraggi, vini) che di origine accidentale o comunque indesiderata (ad es. infiltrazioni d’acqua in silos per sfarinati);
  • serbatoi pensili (ad esempio quelli degli acquedotti) o vasche interrate (ad esempio quelli delle reti di bonifica o degli acquedotti);
  • cunicoli di fogne e di impianti di smaltimento di liquami sia di origine civile che zootecnica (fosse settiche, biologiche ed altro);
  • silos, cisterne o altri contenitori per sostanze o prodotti chimici organici e inorganici;
  • recipienti di reazione e serbatoi di stoccaggio;
  • pozzi e tubazioni;
  • cisterne su autocarri.

Classificazione

Per tener conto dei rischi connessi in particolare all’atmosfera presente nei luoghi confinati (livello di ossigeno, esplodibilità, tossicità) è utile introdurre la classificazione applicata dalla normative National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 80-106 del 1979, che classifica gli ambienti in 3 categorie A, B, C con livello di rischio decrescente.

Tabella di classificazione degli spazi confinati:

Riconoscimento di un ambiente confinato

Le linee guida, partendo dalla definizione quanto più condivisa di ambiente confinato, indica le metodologie e gli strumenti (ad es. check list, algoritmi/SW, App, altro) attualmente a disposizione degli RSPP/consulenti per il riconoscimento di un ambiente confinato e per la relativa valutazione del rischio, individuando anche nuovi possibili sviluppi utili.

Valutazione dei rischi

Nel documento la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, classificabili ambienti confinati o a rischio di inquinamento, non viene trattata in maniera approfondita in quanto le modalità di gestione della valutazione variano in funzione dell’attività svolta, della tipologia del luogo interessato e della sua classificazione in relazione ai casi previsti dalla normativa.

Tuttavia, è presente una parte che evidenzia gli aspetti ed i contenuti della valutazione che sono a carico di:

  • datori di lavoro committenti;
  • datori di lavoro delle imprese appaltatrici/esecutrici.

Informazione, formazione ed addestramento

Non avendo la normativa vigente indicazioni operative in materia di tipologia, durata, contenuti, nonché modalità di erogazione e qualificazione dei docenti dei corsi di formazione ed addestramento di tutti i soggetti operanti in ambiente confinato, il CNI propone i requisiti minimi per la progettazione e l’erogazione dei percorsi di informazione – formazione e addestramento di tutti i soggetti operanti in ambienti confinati.

Gestione delle emergenze

Un’adeguata importanza è data alla gestione delle emergenze. Sebbene sia impossibile individuare una procedura standard, si sottolinea la necessità di tener presente i seguenti elementi:

  • tempestività di intervento da parte di personale in grado di agire, in pochi minuti ed in maniera appropriata;
  • l’efficacia e la presenza di personale adeguatamente formato.

I potenziali scenari di emergenza dipendono, infatti, da molteplici variabili:

  • caratteristiche dell’ambiente circostante, che potrebbero interferire con l’accessibilità al luogo da parte dei soccorritori;
  • caratteristiche morfologiche degli spazi (dimensioni interne, dimensioni aperture, caratteristiche strutturali, ecc.);
  • tipologia di lavorazioni da effettuare, che in alcuni casi possono comportare un aumento del rischio in corso d’opera;
  • presenza di sostanze tossiche o di potenziali miscele esplosive;
  • presenza di personale qualificato ed opportunamente addestrato allo svolgimento di quella specifica attività lavorativa;
  • presenza di addetti alle emergenze addestrati sugli specifici scenari d’emergenza;
  • il fattore umano che caratterizzano i comportamenti degli addetti in situazione di pericolo.

Vengono indicate dettagliatamente le procedura di emergenza e la formazione degli addetti alle emergenze.

La gestione delle emergenze deve considerare e coordinare tre fasi:

  1. Fase di allarme, che viene attivata dal momento in cui il lavoratore avverte un malore, in seguito al quale può perdere i sensi, oppure subire un trauma. La persona preposta a sorvegliare le attività, avrà il compito di lanciare l’allarme chiamando i soccorsi interni e di valutare, se necessaria, la chiamata ai soccorsi esterni.
  2. Fase di recupero/salvataggio. Le categorie di salvataggio in un ambiente confinato possono suddividersi in autosoccorso, salvataggio senza ingresso e salvataggio con ingresso.
  3. Fase di soccorso medico specializzato, è la fase successiva all’uscita dall’ambiente dove i soccorritori esterni dovranno intervenire con le manovre per la rianimazione cardio – polmonare, se necessario, o trasportare con mezzi idonei l’infortunato presso il presidio di primo soccorso più vicino.

Chiude il documento una breve trattazione in merito alla figura del medico competente; in particolare, quali sono i suoi obblighi di sopralluogo, protocollo sanitario/idoneità sanitaria, idoneità all’utilizzo dei DPI respiratori filtranti, redazione delle procedure operative, procedure di assistenza al pericolante.

Fonti: CNI, BibLus-net