Riguardo alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, il 12 marzo scade il termine per il riconoscimento della formazione pregressa. Rimandata la scadenza del 22 marzo relativa alle macchine agricole.
Come quotidiano di informazione e di servizio PuntoSicuro si sofferma sulle varie scadenze che hanno a che fare con gli adempimenti normativi correlati alla gestione della sicurezza aziendale e alla prevenzione e tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Non potevamo dunque non rimarcare in questi giorni due importanti scadenze relative all’utilizzo delle attrezzature di lavoro.
Alla prima abbiamo già dedicato un articolo alcuni giorni fa. È una scadenza che riguarda direttamente l’ Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
In base a questo accordo il 12 marzo 2015 scade infatti il termine ultimo per il riconoscimento della formazione pregressa e per fare l’aggiornamento formativo necessario, per tutti gli operatori che usano macchine che richiedono una particolare abilitazione, quali:
– piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
– gru a torre;
– gru mobile;
– gru per autocarro;
– carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
– macchine movimento terra (pale, terne, escavatori);
– pompe per calcestruzzo.
Ricordiamo che l’Accordo del 2012 aveva concesso – ai lavoratori che al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo (è entrato in vigore il 12 marzo 2013) risultavano essere già incaricati della conduzione di una delle attrezzature indicate – la possibilità di vedersi riconosciuta, entro il 12 marzo 2015, una eventuale dimostrata formazione pregressa. E il riconoscimento della formazione pregressa si consegue, in alcuni casi, mediante una integrazione formativa (corso di aggiornamento). Riportiamo brevemente, a questo proposito, un utile schema già presentato nei nostri articoli:
caso
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formazione ricevuta e dimostrata
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integrazione richiesta
(da fare entro il 12.03.2015)
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a
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corso di durata complessiva non inferiore a quella prevista dai singoli allegati dell’Accordo, composto di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento
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nessuna
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b
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corso composto da modulo teorico, modulo pratico + verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dai singoli allegati dell’Accordo
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solo modulo di aggiornamento (durata minima 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici)
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c
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corso di qualsiasi durata non completato da verifica finale di apprendimento
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modulo di aggiornamento (durata minima 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici) + verifica finale di apprendimento
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Un documento che fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 è la Circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del lavoro.
Questi alcuni dei chiarimenti forniti:
– ai fini della documentazione dell’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare:
“a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.”
“b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.”
– il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro escludendo le “operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..”.
– ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento, le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possono essere effettuate anche in aula con max 24 partecipanti”, e “il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo docente”.
Ricordiamo poi una seconda scadenza recentemente rimandata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
Il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 aveva portato alcune modifiche all’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012: con il Decreto del Fare era cambiato il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, prorogato al 22 marzo 2015.
Riportiamo interamente l’articolo 45-bis come riportato nel testo coordinato tra legge n. 98/2013 e DL 69/2013:
Art. 45 – bis Abilitazione all’uso di macchine agricole
1. Al comma 5 dell’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».
2. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015.
Con il decreto milleproroghe recentemente approvato – la legge 27 febbraio 2015, n. 11 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015 – la scadenza del 22 marzo è stata prorogata al 31 dicembre 2015.
Il testo del milleproroghe indica infatti che all’articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “22 marzo 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
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Fonti: Puntosicuro.it