La “maggiore esperienza del lavoratore” e le responsabilità per l’infortunio causato al collega più inesperto: “l’assunzione di fatto di un ruolo di tutela”. Analisi di una recente sentenza e principi giurisprudenziali

In una recentissima sentenza di questo mese (Cassazione Penale, Sez.IV, 2 novembre 2018 n.49885), la Cassazione si è pronunciata sul tema delle responsabilità colpose del lavoratore per infortuni causati ai colleghi all’interno dell’ambiente di lavoro.

Le responsabilità penali del lavoratore per lesioni “ad altri”
Nello specifico, la Corte ha ribadito l’ampiezza del perimetro delle responsabilità del lavoratore per infortuni provocati alle “altre persone presenti sul luogo di lavoro” (con particolare attenzione ai colleghi) a causa della violazione dell’articolo 20 del D.Lgs.81/08.

Non va dimenticato, infatti, che in generale anche il lavoratore può rispondere penalmente sia in via contravvenzionale, commettendo i reati di pericolo previsti dal D.Lgs.81/08, sia in termini di reato di evento, potendo essere imputabile per i reati di lesioni personali colpose (art.590 c.p.) e omicidio colposo (art.589 c.p.) con violazione di norme prevenzionistiche per aver causato ad altri un infortunio o una malattia professionale. L’articolo 590 del codice penale, a tale proposito, prevede testualmente la responsabilità penale di “chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale […]”.

In quest’ultimo caso, ovvero nell’ipotesi in cui il lavoratore commetta un reato colposo di evento, la colpa nella quale egli può incorrere può essere sia colpa “specifica” (per violazione degli obblighi su di lui gravanti) sia colpa “generica”, cioè negligenza, imprudenza o imperizia. Nella pronuncia in commento il reato di lesioni personali colpose è stato commesso con colpa specifica, avendo il lavoratore violato l’articolo 20 del D.Lgs.81/08 e così causato l’infortunio al collega con le modalità che vedremo.

In ogni caso, premessi questi aspetti tecnico-giuridici, ciò che di particolarmente interessante si riscontra in questa sentenza è il fatto che in essa la responsabilità del lavoratore per l’infortunio causato al collega viene valutata, oltre che sulla base dei principi generali, anche e soprattutto alla luce dell’esperienza del lavoratore (nella fattispecie trattasi in particolare di una “maggiore esperienza lavorativa” rispetto a quella del collega; una circostanza che, come vedremo, ha determinato o comunque rafforzato la posizione di garanzia del lavoratore ricorrente).

I principi sanciti in questa sentenza si rifanno inoltre a quelli già affermati da un importante precedente giurisprudenziale del 2014.

Vediamo ora il caso specifico trattato da questa recente sentenza del 2 novembre scorso e poi, a seguire, esaminiamo i principi contenuti nella precedente pronuncia Cassazione Penale, Sez.IV, 1 settembre 2014 n.36452.

La dinamica dell’evento
Come già accennato, in Cassazione Penale, Sez.IV, 2 novembre 2018 n.49885 la Corte ha confermato la responsabilità di un operaio per il reato di lesioni personali colpose commesso con violazione di norme antinfortunistiche (art.590, commi 1 e 2, cod. pen.) a danno del suo collega di lavoro M.G.

La dinamica dell’evento è stata la seguente.

Nel settembre del 2010, nello stabilimento della I. s.p.a., “il responsabile dello stabilimento, G.P., aveva incaricato gli operai S.T. e M.G. di smontare una macchina per portare il motore, tramite un paranco, all’officina del piano sottostante secondo dettagliate modalità che garantivano la sicurezza dell’operazione.”

Dunque l’incarico dato dal direttore di stabilimento ai due operai aveva tenuto conto delle implicazioni di salute e sicurezza. Tuttavia i due lavoratori, “concordemente, decidevano di non seguire le puntuali istruzioni date dal loro superiore, in quanto ritenute gravose, e insieme si adoperavano per rimuovere una porzione della griglia che faceva parte del pavimento di quel piano per calare la macchina da tale apertura utilizzando un paranco mobile che avevano attaccato ad una capretta metallica posta sopra la botola stessa.” A questo punto “l’operazione era riuscita ed il M.G. era sceso al piano di sotto per togliere il cavo del paranco dal macchinario.”

Dalla sentenza emerge dunque che la decisione di non seguire le istruzioni fornite dal dirigente era stata adottata dai due lavoratori di comune accordo (“concordemente”). Lo stesso non si può dire però per i passaggi successivi, che non hanno visto il coordinamento tra i due operai.

Infatti “i due, tuttavia, non concordavano le azioni successive e così il M.G. decideva di risalire subito al piano soprastante per vedere se il S.T. avesse bisogno di aiuto. Quest’ultimo, nel frattempo, si accingeva a riposizionare la griglia sulla apertura al fine di ripristinare il pavimento ed aveva, quindi, spostato la capretta metallica.”

M.G. quindi “metteva il piede nella botola non ancora richiusa e precipitava al piano inferiore, da un’altezza di 4,5 metri, riportando la frattura dell’astragalo con conseguente malattia della durata di 88 giorni.”

L’operaio S.T., ritenuto responsabile dell’infortunio del collega, ricorre in Cassazione lamentando che “nella qualità di semplice operaio non era gravato da alcun obbligo di natura antinfortunistica, non rivestendo la qualifica né di datore di lavoro né quella di altra figura equiparabile. Contesta l’applicabilità dell’art.20, del d.lgs. n.81/2008, affermando di non avere compiuto, di propria esclusiva iniziativa, alcuna manovra pericolosa, in quanto aveva concordato e condiviso con il suo collega di lavoro M.G. le modalità operative.”

Ma la Corte conferma la condanna del lavoratore S.T., affermando che “il giudizio di responsabilità si fonda sulla ritenuta posizione di garanzia ricoperta dal S.T. ai sensi dell’art.20, d.lgs.n.81/2008, che, al primo comma, recita: «Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro».

E collega tale posizione di garanzia (anche) all’esperienza lavorativa di S.T. (che era di gran lunga maggiore di quella del lavoratore infortunato).

Vediamo sulla base di quali principi.

La responsabilità del lavoratore ai sensi dell’art.20 D.Lgs.81/08, anche “in ragione della maggiore esperienza lavorativa”
La Cassazione ricorda che “la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di infortuni sul lavoro, il lavoratore, in base al citato disposto normativo, è garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri colleghi di lavoro o di altre persone presenti, quando si trova nella condizione di intervenire per rimuovere le possibili cause di pericolo, in ragione della maggiore esperienza lavorativa (Sez.4, n.36452 del 15/05/2014, Rv. 262090).”

Nel caso di specie descritto sopra, ad esempio, emerge che “il S.T., quale operaio addetto alla manutenzione, avesse un’anzianità ed una formazione tali da potere apprezzare e cogliere il pericolo creato dalla procedura seguita per calare il macchinario al piano sottostante, in violazione delle disposizioni appena ricevute dal superiore e del disposto normativo dell’art.20, d.lgs.n.81/2008.”

I medesimi principi, come anticipato, sono rintracciabili – e ulteriormente approfonditi – anche nel precedente giurisprudenziale del 2014.

Un importante precedente giurisprudenziale: la maggiore esperienza del lavoratore e “l’assunzione di fatto di un ruolo di tutela”. Cassazione Penale, Sez.IV, 1 settembre 2014 n.36452
La sentenza di Cassazione n.36452/2014 ha condannato un datore di lavoro (R.) e un lavoratore (A.G.) per lesioni personali in danno del lavoratore (C.S.). Nell’infortunio peraltro era rimasto coinvolto anche lo stesso lavoratore A.G. (imputato) il quale aveva riportato a sua volta, al pari del collega, delle lesioni gravi.

Brevemente, la dinamica dell’evento era stata la seguente: “C.S., ed A.G., entrambi dipendenti, rispettivamente con la qualifica di operaio generico ed elettricista specializzato, della R. s.a.s. di cui, il R.W. è socio accomandatario, si trovavano […] al di sopra di un trabattello semovente, con struttura a pantografo, ad un’altezza di sette metri, nel capannone della Ditta V.F. s.r.l. […], società appaltante, intenti alla posa di canaline e di blindo luce, e stesura di cavi elettrici”. Così “ad un certo momento, mentre il trabattello veniva spostato, nell’urtare un’asperità del suolo si abbatteva facendo precipitare i due operai che riportavano entrambi lesioni gravi.”

Per quanto attiene specificamente alla responsabilità del lavoratore condannato e quindi “alla posizione dell’A., in violazione del D.Lgs. n.626 del 1994, art.5, comma 1 e comma 2, lett. b) [ora art.20 c.1 e c.2 lett.c) D.Lgs.81/08, n.d.r.]”, essa secondo la Corte si giustifica “in quanto, pur essendo a conoscenza del non funzionamento del sistema di sicurezza che impediva al trabattello di essere spostato con il pantografo tutto alzato, procedeva al movimento dello stesso con il cestello alzato che per un ostacolo al suolo si abbatteva provocando, in tal modo in cooperazione con il datore di lavoro, le lesioni allo C.S.”

Peraltro, sottolinea la Corte, è stato lo stesso lavoratore ricorrente, “nel corso del suo esame, ad ammettere di essere consapevole sia delle corrette modalità di spostamento del mezzo (da movimentare solo con la piattaforma completamente abbassata), sia della manomissione del dispositivo di sicurezza destinato ad impedire la traslazione con cestello in elevazione, manomissione di cui egli, anche il giorno del fatto, ha approfittato all’evidente scopo di “non perdere tempo” con continue manovre di completo abbassamento e spostamento, elevazione della piattaforma da effettuarsi man mano che si procedeva alla stesura dei cavi, operazione che richiedeva piccoli avanzamenti.”

A questo punto la sentenza propone degli importanti approfondimenti sulla fonte di tale tipo di responsabilità.

Nel confermare la condanna del lavoratore A.G., la Corte precisa infatti che la sua responsabilità “trova il suo fondamento nell’assunzione di fatto di un ruolo di tutela nei confronti di altri soggetti in posizione subordinata.”

E’ opportuno soffermarsi qualche momento su questo principio, approfondendolo.

La sentenza chiarisce che in questo caso “la fonte dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, menzionato nel capoverso dell’art.40 c.p., può consistere anche nella “posizione di garanzia” assunta di fatto nei confronti di altra persona che implica l’obbligo giuridico di comportarsi allo stesso modo di come sarebbe stato obbligato a comportarsi il soggetto tenuto dall’ordinamento, a tali funzioni di garanzia.”

A questa premessa segue un passaggio della sentenza di grande rilevanza, che pone una importante massima giurisprudenziale sulla posizione di garanzia del lavoratore: “la fonte di tale assunzione, per altro, nel campo specifico della sicurezza sul lavoro, si rinviene, come correttamente contestato, nella disposizione di cui al D.Lgs.n.626 del 1994, art.5, comma 1 e comma 2, lett. b) [ora art.20 D.Lgs.81/08, n.d.r.] che ha introdotto un nuovo principio: la trasformazione del lavoratore da semplice creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro a suo compartecipe nell’applicazione del dovere di fare sicurezza, nel senso che il lavoratore diventa garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti, quando si trovi nella condizione, in ragione di una posizione di maggiore esperienza lavorativa, di intervenire onde rimuovere le possibili cause di infortuni sul lavoro.”

E, calando tale principio nel caso specifico, la Cassazione conclude precisando che “l’A.; quale elettricista specializzato, con una lunga esperienza lavorativa, si trovava rispetto al C., assunto da poco e certamente inesperto, nelle condizioni di rendersi conto della pericolosità dell’uso non consentito della piattaforma mobile, e ciò nonostante l’ha volontariamente utilizzata mettendo a repentaglio non solo la propria incolumità ma anche quella del suo compagno di lavoro.”

Di conseguenza “è irrilevante, in tale contesto accertare in concreto chi fosse a manovrare nel momento dell’infortunio la piattaforma, in quanto anche se fosse stato il C. (ma ciò si esclude […]), l’A. in forza della sua posizione aveva il dovere di impedirglielo e fare in modo che la piattaforma venisse utilizzata correttamente. Né può esimersi da tale colpa adducendo di dover dare conto delle direttive impartite dal datore di lavoro, improntate alla logica dell’evitare di perdere tempo, in quanto, stante la sua consapevolezza dell’utilizzo pericoloso del mezzo aveva il dovere di non avallare il comportamento illegale impostogli dal R.”

Fonti: Anna Guardavilla, Olympus.uniurb.it, Puntosicuro.it

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 49885 del 02 novembre 2018 – Il lavoratore è garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri colleghi di lavoro quando, in virtù della propria anzianità lavorativa, è in grado di intervenire per rimuovere un pericolo