La Legge 147/2025, di conversione del DL 116/2025 “Terra dei Fuochi”, introduce nuovi reati e aggravanti in materia di gestione dei rifiuti, inasprisce le pene, amplia la responsabilità degli enti e rafforza gli strumenti di prevenzione e confisca.

La Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ha convertito con modifiche il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 — comunemente conosciuto come “DL Terra dei Fuochi” — consolida e amplia il sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei rifiuti, introducendo nuove figure di reato, aggravanti specifiche e casi di confisca obbligatoria espressamente previsti. Le modifiche più rilevanti riguardano il Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale), il Codice Penale, il Codice di Procedura Penale e il Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. La norma è entrata in vigore l’8 ottobre 2025, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 233 del 7 ottobre 2025.

Il provvedimento conferma la struttura sanzionatoria introdotta dal decreto originario e la integra con ulteriori misure repressive e correttive. Per quanto riguarda l’abbandono di rifiuti, viene mantenuto l’articolo 255 del Testo Unico Ambientale, che disciplina la contravvenzione per l’abbandono di rifiuti non pericolosi con una sanzione pecuniaria compresa tra 1.500 e 18.000 euro. Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, la sospensione della patente è portata da quattro a sei mesi, rispetto ai quattro previsti in precedenza. È confermato inoltre il comma 1.1, che punisce i titolari d’impresa o i responsabili di enti che abbandonano rifiuti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro.

In sede di conversione è stato inserito un nuovo punto, il comma 1.2, che punisce l’abbandono di rifiuti urbani nei pressi dei cassonetti stradali, in violazione delle regole comunali, con una sanzione da 1.000 a 3.000 euro e, in caso di uso del veicolo, con il fermo amministrativo di un mese. Restano in vigore anche le disposizioni già introdotte per l’abbandono di piccolissimi rifiuti (come mozziconi e gomme da masticare), punito con una sanzione da 80 a 320 euro, e per l’accertamento tramite sistemi di videosorveglianza.

Due nuove fattispecie delittuose, introdotte dal decreto e confermate dalla legge di conversione, ampliano il quadro repressivo: l’articolo 255-bis, che punisce l’abbandono di rifiuti non pericolosi in particolari circostanze con la reclusione da sei mesi a cinque anni, e pene più severe per i titolari d’impresa o di enti; e l’articolo 255-ter, che sanziona l’abbandono di rifiuti pericolosi con la reclusione da uno a cinque anni, aumentata nei casi aggravati o se il responsabile è un soggetto economico.

L’articolo 256 del Testo Unico Ambientale, relativo alla gestione non autorizzata di rifiuti, è stato rimodulato. Le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione svolte senza le necessarie autorizzazioni comportano l’arresto da tre a dodici mesi o un’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, mentre se i rifiuti sono pericolosi la pena è la reclusione da uno a cinque anni. Sono previste pene più alte in presenza di pericolo per la salute o per l’ambiente, nonché in caso di condotte commesse in aree contaminate. Se l’infrazione è commessa con veicolo, è disposta la sospensione della patente da tre a nove mesi e la confisca del mezzo, salvo appartenga a un terzo estraneo al reato. In caso di discarica non autorizzata, la reclusione va da uno a cinque anni, con aggravanti se vi sono rifiuti pericolosi e confisca obbligatoria dell’area, fermo restando l’obbligo di bonifica. Sono inoltre previste sanzioni specifiche per l’inosservanza di prescrizioni autorizzative e per la miscelazione illecita di rifiuti pericolosi.

L’articolo 258 introduce un incremento delle sanzioni per le irregolarità nella tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione, che variano da 4.000 a 20.000 euro, e prevede anche la sospensione della patente e dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario comporta la reclusione da uno a tre anni e la confisca del mezzo in caso di condanna o patteggiamento.

Rilevante è anche la modifica dell’articolo 259, che cambia titolo e diventa “Spedizione illegale di rifiuti”. Tale condotta è ora configurata come delitto, punito con la reclusione da uno a cinque anni, aumentata se riguarda rifiuti pericolosi. Sono stati introdotti gli articoli 259-bis, che prevede un’aggravante se il reato è commesso nell’ambito di un’attività d’impresa, e 259-ter, che disciplina le ipotesi colpose con pene ridotte.

In materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la legge modifica il Decreto Legislativo 49/2014, introducendo sanzioni amministrative da 2.000 a 10.000 euro per mancata comunicazione o violazione degli obblighi informativi verso il Centro di coordinamento. È inoltre prevista la possibilità per i distributori di ritirare gratuitamente a domicilio i RAEE domestici anche senza un nuovo acquisto.

Sul piano penale, la Legge 147/2025 inasprisce la risposta punitiva ai reati ambientali. All’articolo 131-bis del Codice Penale viene inserito un nuovo punto che esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati ambientali più gravi previsti dal Testo Unico Ambientale. L’articolo 452-sexies è modificato aumentando le pene nei casi di pericolo per la salute pubblica o per la vita, mentre l’articolo 452-quaterdecies prevede un aggravamento della pena fino alla metà nelle medesime circostanze.

Infine, la legge di conversione interviene sul Decreto Legislativo 231/2001, ampliando il catalogo dei reati ambientali che comportano la responsabilità amministrativa degli enti. Tra i reati-presupposto figurano ora anche l’abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi e la combustione illecita. Le imprese che traggono vantaggio da tali condotte rischiano sanzioni pecuniarie elevate e, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività o la revoca delle autorizzazioni ambientali. Contestualmente vengono aumentati gli importi delle sanzioni economiche e ridefinite le misure interdittive, con l’obiettivo di rendere più incisiva la repressione dei reati contro l’ambiente e la salute collettiva.

LEGGE 3 ottobre 2025, n. 147 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

Fonti: Puntosicuro.it, gazzettaufficiale.it