Un documento dell’ASL Monza e Brianza si sofferma sulla sicurezza della viabilità aziendale. I suggerimenti per le aziende, il piano della viabilità aziendale, le indicazioni da prevedere e i provvedimenti in caso d’inottemperanza delle regole fissate.
Più volte, anche con riferimento alle dinamiche degli infortuni riportate in “ Imparare dagli errori” abbiamo potuto constatare come la viabilità in un’azienda sia un elemento importante da valutare per evitare incidenti.
Malgrado ciò spesso la viabilità aziendale non è tra gli aspetti che vengono analizzati e sottoposti a valutazione del rischio e si tende a considerarla solo per gli aspetti che riguardano il trasporto e l’esodo in caso d’emergenza.
Per sottolineare l’importanza del tema ci soffermiamo su un documento – prodotto in relazione al Piano Mirato di Prevenzione “Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda” dell’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza – dal titolo “Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda. Requisiti essenziali per l’uso in sicurezza dei carrelli elevatori”.
Il documento dedica un capitolo alla viabilità sicura in azienda e ricorda che per viabilità aziendale si può intendere “tutto quanto (strutture,organizzazione, regole, mezzi ecc.) è connesso con gli spostamenti delle persone, dei mezzi di trasporto, delle materie prime e dei prodotti all’interno degli spazi aziendali, siano questi reparti chiusi o aree esterne”.
Per non considerare la viabilità generale solo come un problema complementare – “difficilmente gestibile per il suo carattere precario e dinamicamente variabile” in base a diversi fattori contingenti quali le possibili interferenze causate da ditte esterne, la varietà di percorsi e stazionamenti dei mezzi di trasporto – bisogna “puntare ad un organizzazione che consideri importante anche il problema della viabilità come una possibile causa di gravi incidenti per investimento nelle aziende”.
Oltre ad invitare i lettori ad affrontare in modo organico il problema della viabilità, il documento suggerisce di:
– “semplificare e ridurre il più possibile i flussi dei prodotti, basandosi sul layout aziendale e limitare al massimo le operazioni di trasporto interno, anche utilizzando, dove possibile, dei sistemi automatici d’avanzamento dei prodotti, quali, ad esempio, i nastri trasportatori;
– riunire in un unico blocco, se possibile, gli spogliatoi, i servizi igienici, i lavabo, le docce ed i locali di riposo: una razionale dislocazione dei servizi igienico-assistenziali permette di realizzare delle strutture complete, agevoli da gestire limitando così le necessità di transito dei pedoni all’esterno dei fabbricati;
– qualora vi fossero due accessi stradali è buona regola optare per il senso unico nei piazzali esterni dedicando un accesso all’entrata e l’altro all’uscita; in questo modo si dimezza automaticamente il rischio di investimento da camion e muletti”;
– dare la massima diffusione “di quanto definito a tutti i lavoratori, fornitori e visitatori, relativamente a quali siano le regole di viabilità che vigono in azienda”.
Il documento si sofferma in particolare sul “Piano della viabilità aziendale”, un piano scritto che “definisca le regole di circolazione in uso nei reparti e nelle aree esterne dell’Azienda e che stabilisca le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’uso dei carrelli elevatori e di tutti gli altri mezzi di trasporto (transpallet, auto, camion, ecc.)”
Alcune indicazioni che il piano deve prevedere:
– “lo stato della pavimentazione e della sua manutenzione deve essere tale da evitare buche o avvallamenti pericolosi per la stabilità del mezzo e del carico;
– la pavimentazione va tenuta costantemente pulita da scarti di lavorazione al fine di rendere sicuro il transito di persone e mezzi;
– la segnaletica e cartellonistica, adottare una chiara segnaletica che permetta di interpretare chiaramente la viabilità aziendale, la disposizione dei luoghi e degli spazi e l’organizzazione complessiva della circolazione interna; dovrà inoltre informare e far rilevare la presenza di pericoli generici e particolari connessi alla viabilità” (ad esempio: prevedere la separazione delle corsie di marcia, evidenziare i luoghi di stoccaggio delle merci, di passaggio dei carrelli e dei pedoni; utilizzare la tradizionale segnaletica verticale per evidenziare le condizioni di “pericolo, indicazione, prescrizione”; evidenziare gli attraversamenti pedonali, gli STOP, eventuali pericoli particolari e ostacoli; …);
– “spazi riservati alle merci, devono essere stoccate in aree allo scopo dedicate, in modo da lasciare sempre sgombri i pavimenti ed i passaggi per la normale circolazione dei pedoni e dei mezzi di trasporto sulle rispettive vie di circolazione;
– le corsie riservate ai carrelli ed ai pedoni, dove è tecnicamente possibile, al fine di evitare il più possibile le ‘interferenze’ ed i relativi rischi di investimento; a questo proposito si rammenta la necessità di tracciare i relativi attraversamenti, coerenti e funzionali alle reali necessità di spostamento delle persone in azienda;
– uscite dai luoghi distinte e protette, dove questo è tecnicamente possibile, per carrelli e pedoni;
– le misure di prudenza necessarie (velocità ridotte dei mezzi, uso di specchi nei punti critici e negli incroci tra le corsie e presso le uscite, ecc) per tutte le altre aree dove, la distinzione tra pedoni e mezzi, non è tecnicamente realizzabile;
– protezione delle aree di sosta e ristoro (distributori di bevande, ecc) con barriere idonee;
– l’ubicazione delle uscite di sicurezza e le procedure in uso per garantire sempre che le uscite di sicurezza siano tenute sgombre da intralci ed apribili; i relativi percorsi di esodo devono anch’essi essere liberi e accessibili;
– le misure organizzative per la possibile presenza, sui luoghi di transito e di manovra, di terze persone (autisti, fornitori, clienti, ecc.) che devono essere anch’esse tutelate;
– l’informazione ai lavoratori del contenuto del “piano di circolazione interna Aziendale” di cui va lasciata traccia;
– procedure di controllo aziendali per la vigilanza sul rispetto concreto delle procedure di sicurezza elaborate nel piano della viabilità. A questo scopo è consigliabile individuare, con apposita procedura formalizzata, un incaricato al controllo periodico frequente (es. un preposto/capo magazziniere)”.
Ricordiamo inoltre che per i conducenti dei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo e per diverse altre attrezzature di lavoro – ad esempio trattori agricoli o forestali e macchine movimento terra – con l’entrata in vigore dell’ accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 è richiesta una specifica abilitazione.
Il capitolo del documento si conclude ricordando che “nel caso d’inottemperanza del rispetto delle norme di circolazione vigenti all’interno dell’azienda”, è importante prendere provvedimenti (richiami verbali e scritti, sospensioni temporanee o definitive ad accedere in azienda da parte di imprese esterne).
Provvedimenti che possono presi ad esempio in queste situazioni: “velocità eccessiva dei carrelli e dei veicoli; condurre i carrelli senza la necessaria visibilità; mancato rispetto della segnaletica e delle precedenze; parcheggio ‘selvaggio’ dei veicoli, soprattutto se questo avviene in corrispondenza delle uscite d’emergenza; deposito ‘caotico’ dei materiali al di fuori delle aree previste, soprattutto quando questo costituisce intralcio alla viabilità e pericolo per i lavoratori in caso di caduta dei materiali stoccati in altezza sui posti di lavoro e di passaggio; transito dei pedoni e dei mezzi al di fuori delle zone previste e prescritte; condotta dei mezzi d’opera e di trasporto senza permessi, autorizzazioni e formazione specifica; trasporto di persone su veicoli non autorizzati”.
Qui potrete scaricare il documento per poterlo visionare meglio
Fonte: Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza, Puntosicuro