Il comitato europeo per la protezione dei dati ha pubblicato una linea guida per la progettazione, realizzazione ed esercizio di impianti di videosorveglianza, attualmente posta all’attenzione di tutti i soggetti interessati.
Che gli impianti di videosorveglianza attraggano l’attenzione di tutti coloro, che sono interessati al trattamento di dati personali, è un fatto incontestabile. Questo è il motivo per cui il comitato europeo per la protezione dei dati ha ritenuto di dover avanzare una proposta di linee guida, che, una volta approvate, dovrebbero rendere più uniforme il trattamento di questi dati nell’intera unione europea.
È appena il caso di ricordare ai lettori che oggi la installazione e gestione di questi impianti è governata da regole assai diverse, da nazione a nazione, ed è quindi del tutto opportuno un intervento di armonizzazione.
Allego a questa notizia le linee guida; ricordo altresì ai lettori che essi possono avanzare osservazioni e commenti, inviandoli direttamente al comitato europeo.
Una attenta lettura del regolamento mette in evidenza come non siano presenti delle modifiche sostanziali, rispetto a quanto già in vigore in Italia. La nostra autorità Garante nazionale, infatti, è stata sempre molto attenta ai problemi di protezione dei dati e di lecito trattamento delle immagini, pubblicando dei provvedimenti, che mantengono ancor oggi quasi intatto il loro valore progettuale e gestionale.
Le linee guida si arricchiscono con un certo numero di esempi, che aiutano a rendere più chiare le espressioni utilizzate nel testo.
Una attenta lettura degli esempi porta a individuare numerosi collegamenti con situazioni, già verificatesi in Italia, e tempestivamente messe sotto controllo dalla nostra autorità garante.
Un aspetto invece che ha destato in me qualche perplessità è legato alla proposta di informativa all’interessato: come di consueto, questa informativa si articola in una prima fase, laddove la immediatezza premia la completezza, ed una seconda fase, laddove la completezza premia la immediatezza.
Le linee guida propongono una nuova impostazione dell’informativa sintetica, che per la verità molto sintetica non è.
Ricordo anche lettori che la commissione LIBE del parlamento europeo, a suo tempo, propose un’informativa iconica, che aveva il vantaggio di poter essere facilmente comprensibile in tutte le lingue dell’unione europea.
Nella versione finale del regolamento, la commissione europea si è appropriata di questa possibilità di formulazione dell’informativa iconica, ma ancora ha fatto poco o nulla.
Per questa ragione, in allegato a questo appunto, offro ai lettori un esempio del modulo di informativa sintetica proposto nelle linee guida, ed una versione già compilata da chi scrive.
Vedano i lettori se è il caso di cominciare ad orientarsi su queste nuove formulazioni, rispetto alle attuali, proposte dalla nostra autorità Garante.
Linee guida (pdf)
L’informativa con testo inglese (png)
L’informativa con testo in italiano (pptx)
Fonti: Puntosicuro.it