114_Incidente-Piazza-Ovidio-Milano-4Disponibile sul sito di INAIL un pieghevole con alcune ‘pillole’ informative su un argomento di grande interesse: l’infortunio in itinere.

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l’ infortunio in itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
Se l’infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede, l’uso del mezzo privato è sempre necessitato.

Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.

L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

• il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;

• il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;

• i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;

• i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;

• la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, l’infortunio in itinere può verificarsi:

• durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;

• durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Interruzioni e deviazioni del percorso. Quando rientrano nell’assicurazione?

Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità.

Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:

• quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;

• quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);

• quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);

• quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);

• quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i fi gli a scuola);

• le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.

L’infortunio in itinere: al lavoro andata e ritorno

 

Fonti: Puntosicuro.it, INAIL