Per l’attuazione del PNRR è stata istituita la possibilità di sottoporre al MiTE interpelli di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale: le prime risposte.
Con il Decreto di semplificazione per l’attuazione del PNRR è stata istituita la possibilità di sottoporre al MiTE interpelli di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Questi interpelli possono essere inviati da soggetti sia pubblici sia privati, quali associazioni di categoria rappresentate nel CNEL, associazioni di protezione ambientale di livello nazionale o presenti in almeno cinque regioni.
Le risposte costituiscono criteri interpretativi per le attività di competenza delle P.A., salvo rettifiche con valenza limitata ai comportamenti futuri del richiedente.
La presentazione delle istanze non ha effetti sulle scadenze previste dalle norme, sulla decorrenza di termini e non implica interruzioni o sospensioni dei termini di prescrizione.
Segnaliamo che in attuazione di tale disposizione sul portale MiTe, all’indirizzo https://www.mite.gov.it/pagina/interpello-ambientale, sono pubblicate le risposte del Ministero suddivise per le seguenti tematiche:
• Natura
• Mare
• Tutela dell’acqua
• Bonifiche
• Economia circolare
• Qualità dell’aria
• Energia
• Valutazioni ed autorizzazioni ambientali
• Rischi d’incidente rilevante
• Agenti fisici (rumore, inquinamento acustico, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti).
Attività sottoposte a screening: chiarimenti dal MiTE
Con alcuni interpelli, il Ministero per la Transizione Ecologica ha fornito chiarimenti in merito alle caratteristiche dei progetti e degli stabilimenti da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (screening).
Con il primo interpello in relazione alla tipologia 4h dell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/06 “Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata e 50.000 mc di volume” è stato specificato che questi parametri dimensionali devono riferirsi alla superficie ed al volume dell’impianto produttivo.
Con il secondo interpello, in relazione alla tipologia 4e del suddetto allegato IV “Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume” è stato specificato che il parametro “volume” si deve considerare riferito al volume dell’edificio dedicato all’attività produttiva e non, come richiesto, alla capacità produttiva.
Con un terzo interpello, in riferimento agli impianti fotovoltaici realizzati in aree produttive o in discariche o cave non più utilizzabili rientranti nell’art.31 del D.L.77/2021, riguardante l’attuazione del PNRR, il MiTE ha chiarito che rientrano nella procedura di screening, applicabile agli impianti con potenza fino a 10 MW, anche le parti accessorie ed ausiliarie al vero e proprio impianto, anche se al di fuori del campo fotovoltaico come, ad esempio, tutte le parti necessarie per il collegamento alla rete elettrica.
Con un quarto interpello, in risposta ad una richiesta di chiarimento presentata dalla Regione Campania, il MiTE ha definito che l’utilizzo di acque minerali e termali, se sono superati i parametri previsti, rientra nell’allegato III alla Parte II del D.Lgs.152/06 e pertanto sottoposto a procedura di valutazione d’impatto ambientale da parte delle Regioni.Non è possibile invece far rientrare tale utilizzo nell’allegato IV, riguardante i progetti e le opere sottoposte a screening, ed in particolare nella voce 7 d), in quanto tale utilizzo non è espressamente richiamato in tale voce.
Con un quinto interpello, la Regione Sardegna ha posto un quesito in merito alle procedure da adottare in caso di richiesta di modifica / ampliamento di attività rientranti negli allegati III (opere sottoposte a VIA di competenza regionale) o IV (opere sottoposte a screening di competenza regionale) alla Parte II del D.Lgs.152/06 e che, prima della loro costruzione / avvio, non sono state sopposte a tali procedimenti. Il MiTE ha risposto che, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.152/06, i lavori già avviati o le attività connesse ad opere realizzate senza essere state preventivamente sottoposte ad uno dei due suddetti procedimenti possono continuare e nel frattempo dovrà avviarsi un nuovo procedimento. Non è invece possibile effettuare interventi di modifica / ampliamento.
Riferimenti normativi
Interpello ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 4h) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006: molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.
Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 4e) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 4e) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006: impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume.
Corretta interpretazione dell’art. 31, c. 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021, n. 108 (Pubblicata nella Gazz. Uff.30.07.2021, n. 181, S.O.). Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i..
Interpello ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 7d) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006 alle acque minerali e termali.
Corretta applicazione dell’art. 29, c. 3, del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. per modifiche o estensioni di progetti riconducibili alle categorie di opere di cui agli allegati III e IV del medesimo D.Lgs. 152/2006, e s.m.i.Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i.
Fonti: Sixtema Spa, Puntosicuro.it