
Un documento Inail si sofferma sulla prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V. 10 del Codice di prevenzione incendi e il doppio binario.
Il riordino delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi – connesso al DPR 1 agosto 2011, n. 151 – “ha ampliato i criteri di assoggettabilità dei beni tutelati individuando nell’Attività 72 gli edifici sottoposti a tutela, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, destinati ad attività aperte al pubblico”. E gli edifici ‘sottoposti a tutela’ sono quelli ‘opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni’, “fino alla verifica dell’interesse culturale, di proprietà pubblica, di persone giuridiche private senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici”. Tuttavia, laddove tale vincolo di tutela non sia confermato, l’edificio è escluso dalle disposizioni del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e l’attività non è compresa nell’attività 72.
A segnalarlo di nuovo – dopo la pubblicazione Inail sulla prevenzione per gli altri edifici tutelati, connessa alla regola tecnica verticale V.12 del Codice di prevenzione incendi e all’Attività 72 – è un recente documento pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail in relazione alla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2025/2027.

Il documento “Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V. 10 del Codice di prevenzione incendi” – a cura di Raffaele Sabatino, Gianni Biggi, Francesca Conti, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere, Luca Manselli, Andrea Marino, Paolo Iannelli, Caterina Rubino e Marco di Felice – presenta le regole e le normative connesse alla prevenzione incendi di questi ambiti lavorativi particolari. Inoltre la pubblicazione affronta la “ristrutturazione di un museo, ubicato in un edificio sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con la previsione di nuovi allestimenti, confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 20 maggio 1992, n. 569 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la RTV V.10, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità e per le soluzioni conformi, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale” costituita dal Codice di prevenzione Incendi.
Nel presentare il documento ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- L’attività 72 e la tutela del bene culturale e della vita umana
- Le due strade per un museo in edificio sottoposto a tutela
- L’indice del documento Inail
L’attività 72 e la tutela del bene culturale e della vita umana
Riguardo all’Attività 72 (allegato I al DPR 151/2011) si segnala ancora che il vincolo di tutela, laddove confermato, “può essere posto su un intero edificio, su una sua parte (se catastalmente identificata), sul suo contenuto e su eventuali pertinenze” (vincolo pertinenziale).
Inoltre il vincolo può essere di tipo “indiretto“, “finalizzato ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”. E i vincoli indiretti “possono derivare quindi dalla posizione del bene immobile nel suo contesto ovvero dalla sua collocazione in un particolare ambito paesaggistico, archeologico o d’insieme”.
Gli autori segnalano che, “nel caso l’edificio tutelato sia solo parzialmente occupato dalle attività aperte al pubblico comprese nell’allegato I al citato d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, si configura l’attività 72, limitatamente alla porzione in cui viene svolta l’attività”.
Si sottolinea poi che “la declaratoria dell’attività 72 ha tracciato un solco per le successive norme di prevenzione incendi, nelle quali l’obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana”.
Le due strade per un museo in edificio sottoposto a tutela
A titolo esemplificativo il documento ricorda la normativa applicabile per un museo in edificio sottoposto a tutela.
Si segnala che perla progettazione di un museo in edificio sottoposto a tutela” è possibile – per queste tipologie di attività, fino all’abrogazione delle RT tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto “doppio binario” – “seguire due strade, alternative fra loro”:
- “applicare la RT tradizionale di cui al d.m. 20 maggio 1992, n. 569”;
- applicare il Codice di prevenzione incendi, “come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 10 luglio 2020: V.10” (DM 10 luglio 2020 recante “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”).
Individuato uno dei due percorsi normativi, “occorre seguire per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due regole tecniche alternative e non complementari”.
La scelta dell’una o dell’altra norma potrà orientarsi (anche in considerazione di quanto presentato nel documento Inail), “valutando la fattibilità del progetto in termini di:
- compatibilità con i vincoli e le prescrizioni di tutela;
- criticità nell’adeguamento antincendio dell’attività (realizzazione degli impianti antincendio, requisiti di resistenza e reazione al fuoco, sistema di vie d’esodo);
- costi di progettazione e realizzazione;
- vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività6 per la gestione, in esercizio e in emergenza, dei beni tutelati presenti nel museo;
- maggiore flessibilità del Codice, con possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga”.
E nella valutazione preliminare della regola tecnica (RT) da utilizzare, “il progettista dovrà tenere conto, in particolare per le attività museali, anche dell’obiettivo di tutela dei beni presenti e del valore che un’eventuale perdita comporterebbe. Questo implica che, anche laddove la RT non lo preveda espressamente, si dovrà comunque prestare particolare attenzione alla gestione delle emergenze, con l’obiettivo di salvaguardare non solo le persone, ma anche i beni esposti”.
Si segnala anche che, invece, i musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi ubicati all’interno di edifici non tutelati, “con superfici superiori a 400 m2, costituiscono attività 69 ai sensi del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 e non prevedono una norma specifica, non rientrando gli edifici non tutelati nel campo di applicazione del d.m. 20 maggio 1992, n, 569. Ove le attività sopra menzionate presentino superficie non superiore a 400 m2, esse non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, in quanto l’attività 72 contempla gli edifici sottoposti a tutela e non gli oggetti in essa contenuti”.
L’indice del documento Inail
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento Inail “Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V. 10 del Codice di prevenzione incendi” e ne riportiamo l’indice.
Introduzione
Obiettivi
Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale
Il Codice di prevenzione incendi
L’attività 72 dell’allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
La prevenzione incendi e la salvaguardia del patrimonio artistico e storico
Il piano di limitazione dei danni
Museo in edificio sottoposto a tutela – la normativa applicabile
Il d.m. 20 Maggio 1992, n. 569
La Regola Tecnica Verticale V.10
Caso studio: ristrutturazione di un museo ubicato in un edificio tutelato
Descrizione
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Proposte progettuali per l’adeguamento antincendio del museo
Il sistema di controllo degli accessi e del flusso dei visitatori
Progettazione antincendio con il d.m. 20 maggio 1992, n. 569
Riferimenti normativi
Capo I – Disposizioni generali
Campo di applicazione
Attività consentite negli edifici, per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento
Capo II – Prescrizioni tecniche
Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza
Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa
Disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici
Depositi
Aree a rischio specifico
Impianti elettrici
Mezzi antincendi
Capo III – Prescrizioni per la gestione
Gestione della sicurezza
Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza
Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto
Problematiche inerenti l’applicazione della RT tradizionale
Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Classificazione dell’attività
La metodologia generale
Scopo della progettazione
Obiettivi di sicurezza
Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Valutazione del rischio residuo
Attribuzione dei profili di rischio
Strategia antincendio per la mitigazione del rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Individuazione delle soluzioni progettuali
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (par. S. 2.9)
Compartimentazione
Progettazione dei compartimenti antincendio
Realizzazione dei compartimenti antincendio
Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio
Ubicazione
Comunicazioni tra attività
Esodo
Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
Requisiti antincendio minimi per l’esodo
La progettazione del sistema d’esodo
Completamento della progettazione del sistema d’esodo in soluzione conforme
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5
Soluzioni alternative per la misura S.4
Analisi preliminare (par. M.1.3)
L’analisi quantitativa (par. M.1.4)
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
GSA nell’attività in esercizio
GSA in emergenza
Ricadute sulla GSA inerenti gli esiti della soluzione alternativa per S.4
Piano di limitazione dei danni (par. V.10.5.5.1)
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1)
Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.4)
Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.5)
Impianti di climatizzazione e condizionamento (par. S.10.6.10)
Sezione V – Regole tecniche verticali
Confronto tra gli esiti delle due progettazioni
Considerazioni a commento
Bibliografia
Fonti immagini
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V. 10 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Gianni Biggi, Francesca Conti, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere, Luca Manselli e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Paolo Iannelli e Caterina Rubino (Ministero della Cultura), Marco Di Felice (Componente del CTTS per il CNI) – Collana Ricerche – edizione 2025 (formato PDF, 13.30 MB).
Scarica la normativa di riferimento: