Un documento Inail si sofferma sulla prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V. 10 del Codice di prevenzione incendi e il doppio binario.

Il riordino delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi – connesso al DPR 1 agosto 2011, n. 151 – “ha ampliato i criteri di assoggettabilità dei beni tutelati individuando nell’Attività 72 gli edifici sottoposti a tutela, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, destinati ad attività aperte al pubblico”. E gli edifici ‘sottoposti a tutela’ sono quelli ‘opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni’, “fino alla verifica dell’interesse culturale, di proprietà pubblica, di persone giuridiche private senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici”. Tuttavia, laddove tale vincolo di tutela non sia confermato, l’edificio è escluso dalle disposizioni del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e l’attività non è compresa nell’attività 72.

A segnalarlo di nuovo – dopo la pubblicazione Inail sulla prevenzione per gli altri edifici tutelati, connessa alla regola tecnica verticale V.12 del Codice di prevenzione incendi e all’Attività 72 – è un recente documento pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail in relazione alla collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2025/2027.

Il documento “Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V. 10 del Codice di prevenzione incendi” – a cura di Raffaele Sabatino, Gianni Biggi, Francesca Conti, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere, Luca Manselli, Andrea Marino, Paolo Iannelli, Caterina Rubino e Marco di Felice – presenta le regole e le normative connesse alla prevenzione incendi di questi ambiti lavorativi particolari. Inoltre la pubblicazione affronta la “ristrutturazione di un museo, ubicato in un edificio sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con la previsione di nuovi allestimenti, confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 20 maggio 1992, n. 569 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la RTV V.10, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità e per le soluzioni conformi, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale” costituita dal Codice di prevenzione Incendi.

Nel presentare il documento ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

  • L’attività 72 e la tutela del bene culturale e della vita umana
  • Le due strade per un museo in edificio sottoposto a tutela
  • L’indice del documento Inail

L’attività 72 e la tutela del bene culturale e della vita umana

Riguardo all’Attività 72 (allegato I al DPR 151/2011) si segnala ancora che il vincolo di tutela, laddove confermato, “può essere posto su un intero edificio, su una sua parte (se catastalmente identificata), sul suo contenuto e su eventuali pertinenze” (vincolo pertinenziale).

Inoltre il vincolo può essere di tipo “indiretto“, “finalizzato ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”. E i vincoli indiretti “possono derivare quindi dalla posizione del bene immobile nel suo contesto ovvero dalla sua collocazione in un particolare ambito paesaggistico, archeologico o d’insieme”.

Gli autori segnalano che, “nel caso l’edificio tutelato sia solo parzialmente occupato dalle attività aperte al pubblico comprese nell’allegato I al citato d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, si configura l’attività 72, limitatamente alla porzione in cui viene svolta l’attività”.

Si sottolinea poi che “la declaratoria dell’attività 72 ha tracciato un solco per le successive norme di prevenzione incendi, nelle quali l’obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana”.

Le due strade per un museo in edificio sottoposto a tutela

A titolo esemplificativo il documento ricorda la normativa applicabile per un museo in edificio sottoposto a tutela.

Si segnala che perla progettazione di un museo in edificio sottoposto a tutela” è possibile – per queste tipologie di attività, fino all’abrogazione delle RT tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto “doppio binario” – “seguire due strade, alternative fra loro”:

  • “applicare la RT tradizionale di cui al d.m. 20 maggio 1992, n. 569”;
  • applicare il Codice di prevenzione incendi, “come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 10 luglio 2020: V.10” (DM 10 luglio 2020 recante “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139”).

Individuato uno dei due percorsi normativi, “occorre seguire per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due regole tecniche alternative e non complementari”.

La scelta dell’una o dell’altra norma potrà orientarsi (anche in considerazione di quanto presentato nel documento Inail), “valutando la fattibilità del progetto in termini di:

  • compatibilità con i vincoli e le prescrizioni di tutela;
  • criticità nell’adeguamento antincendio dell’attività (realizzazione degli impianti antincendio, requisiti di resistenza e reazione al fuoco, sistema di vie d’esodo);
  • costi di progettazione e realizzazione;
  • vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività6 per la gestione, in esercizio e in emergenza, dei beni tutelati presenti nel museo;
  • maggiore flessibilità del Codice, con possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga”.

E nella valutazione preliminare della regola tecnica (RT) da utilizzare, “il progettista dovrà tenere conto, in particolare per le attività museali, anche dell’obiettivo di tutela dei beni presenti e del valore che un’eventuale perdita comporterebbe. Questo implica che, anche laddove la RT non lo preveda espressamente, si dovrà comunque prestare particolare attenzione alla gestione delle emergenze, con l’obiettivo di salvaguardare non solo le persone, ma anche i beni esposti”.

Si segnala anche che, invece, i musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi ubicati all’interno di edifici non tutelati, “con superfici superiori a 400 m2, costituiscono attività 69 ai sensi del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 e non prevedono una norma specifica, non rientrando gli edifici non tutelati nel campo di applicazione del d.m. 20 maggio 1992, n, 569. Ove le attività sopra menzionate presentino superficie non superiore a 400 m2, esse non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, in quanto l’attività 72 contempla gli edifici sottoposti a tutela e non gli oggetti in essa contenuti”.    

L’indice del documento Inail

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento Inail “Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V. 10 del Codice di prevenzione incendi” e ne riportiamo l’indice.

Introduzione

Obiettivi

Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale

Il Codice di prevenzione incendi

L’attività 72 dell’allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

La prevenzione incendi e la salvaguardia del patrimonio artistico e storico

Il piano di limitazione dei danni

Museo in edificio sottoposto a tutela – la normativa applicabile

Il d.m. 20 Maggio 1992, n. 569

La Regola Tecnica Verticale V.10

Caso studio: ristrutturazione di un museo ubicato in un edificio tutelato

Descrizione

Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi

Proposte progettuali per l’adeguamento antincendio del museo

Il sistema di controllo degli accessi e del flusso dei visitatori

Progettazione antincendio con il d.m. 20 maggio 1992, n. 569

Riferimenti normativi

Capo I – Disposizioni generali

Campo di applicazione

Attività consentite negli edifici, per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento

Capo II – Prescrizioni tecniche

Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza

Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa

Disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici

Depositi

Aree a rischio specifico

Impianti elettrici

Mezzi antincendi

Capo III – Prescrizioni per la gestione

Gestione della sicurezza

Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza

Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto

Problematiche inerenti l’applicazione della RT tradizionale

Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi

Riferimenti normativi

Classificazione dell’attività

La metodologia generale

Scopo della progettazione

Obiettivi di sicurezza

Valutazione del rischio d’incendio per l’attività

Valutazione del rischio residuo

Attribuzione dei profili di rischio

Strategia antincendio per la mitigazione del rischio

Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio

Individuazione delle soluzioni progettuali

Reazione al fuoco

Resistenza al fuoco

Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (par. S. 2.9)

Compartimentazione

Progettazione dei compartimenti antincendio

Realizzazione dei compartimenti antincendio

Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio

Ubicazione

Comunicazioni tra attività

Esodo

Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo

Requisiti antincendio minimi per l’esodo

La progettazione del sistema d’esodo

Completamento della progettazione del sistema d’esodo in soluzione conforme

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo

Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5

Soluzioni alternative per la misura S.4

Analisi preliminare (par. M.1.3)

L’analisi quantitativa (par. M.1.4)

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

GSA nell’attività in esercizio

GSA in emergenza

Ricadute sulla GSA inerenti gli esiti della soluzione alternativa per S.4

Piano di limitazione dei danni (par. V.10.5.5.1)

Controllo dell’incendio

Rivelazione ed allarme

Controllo fumi e calore

Operatività antincendio

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1)

Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.4)

Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.5)

Impianti di climatizzazione e condizionamento (par. S.10.6.10)

Sezione V – Regole tecniche verticali

Confronto tra gli esiti delle due progettazioni

Considerazioni a commento

Bibliografia

Fonti immagini

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V. 10 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Gianni Biggi, Francesca Conti, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere, Luca Manselli e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Paolo Iannelli e Caterina Rubino (Ministero della Cultura), Marco Di Felice (Componente del CTTS per il CNI) – Collana Ricerche – edizione 2025 (formato PDF, 13.30 MB).

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Fonti: Puntosicuro.it, Inail, Gazzetta ufficiale

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