
Una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro si sofferma sulle indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza e riporta alcune precisazioni in merito a quanto richiesto da Testo Unico per i rischi connessi all’esposizione all’amianto.
Nei giorni scorsi, presentando il contenuto del documento Inail “ Report azione centrale sull’attività di vigilanza. Percorso di formazione e monitoraggio sulla sicurezza dei lavoratori in attuazione dell’art. 5 d.lgs. 81/2008”, abbiamo ricordato l’ Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 27 luglio 2022, recante le “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 81/2008, come modificato dal d.l. 146/2021 convertito, con modificazioni, dalla l. 215/2021” (CSR, 27 luglio 2022. n. 142). Un importante accordo finalizzato al coordinamento, alla programmazione e l’attuazione delle attività di vigilanza.
Un accordo che, come ricordava il documento Inail, “traccia le linee operative per la costruzione coerente della programmazione dell’attività di controllo, attraverso la definizione di linee strategiche e criteri di coordinamento”. E le indicazioni operative fornite dall’accordo riguardano “le azioni comuni da sviluppare in ragione di una visione unitaria dell’attività di vigilanza”.
Per fornire utili chiarimenti e attuare correttamente quanto indicato dall’accordo è recentemente intervenuta anche la nota INL n. 7269 del 3 settembre 2025, con la quale si forniscono alcune “precisazioni” con specifico riferimento a quanto indicato in due articoli del Testo Unico in materia di rischio amianto.

L’articolo di presentazione della Nota INL si sofferma sui seguenti argomenti:
- Nota INL n. 7269 del 3 settembre 2025: l’oggetto
- Nota INL n. 7269 del 3 settembre 2025: gli articoli 250 e 256
- Nota INL n. 7269 del 3 settembre 2025: le precisazioni
Nota INL n. 7269 del 3 settembre 2025: l’oggetto
La Nota INL della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro è diretta agli Ispettorati di Area Metropolitana e territoriali del Lavoro, alle Direzioni Interregionali del Lavoro, al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e, per conoscenza, alla DC (Direzione centrale) coordinamento giuridico. E ha per oggetto: “Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 n. 142 ‘Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215’. Precisazioni”.
Nella Nota si segnala che sono arrivate diverse segnalazioni alla Direzione centrale concernenti “l’inosservanza delle indicazioni previste dall’Accordo in oggetto, con particolare riferimento alle comunicazioni previste dagli artt. 250 e 256 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (Testo Unico).
E che “in considerazione delle diverse segnalazioni pervenute” è stato deciso di pubblicare alcune precisazioni.
Nota INL n. 7269 del 3 settembre 2025: gli articoli 250 e 256
Prima di arrivare alle precisazioni dell’Ispettorato vediamo di chiarire a cosa fanno riferimento i due articoli del Testo Unico citati.
I due articoli sono contenuti nel Capo III (Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto), Sezione I, Disposizioni generali, del Testo Unico.
In particolare, l’articolo 250 (Notifica) indica che (comma 1) ‘prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro’. E tale notifica (comma 2) ‘comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
- ubicazione del cantiere;
- tipi e quantitativi di amianto manipolati;
- attività e procedimenti applicati;
- numero di lavoratori interessati;
- data di inizio dei lavori e relativa durata;
- misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
Si indica poi che (comma 3) il datore di lavoro ‘provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2’. E ‘ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica’.
L’articolo 256 (Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto) indica, invece, che i ‘lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152’. E che (comma 2) il datore di lavoro, ‘prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro’. Tale piano (comma 3) ‘prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno’.
Rimandiamo alla lettura del comma 4 che riporta informazioni su come deve essere il piano e veniamo al comma 5 che indica che ‘copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività’ (…).
Nota INL n. 7269 del 3 settembre 2025: le precisazioni
Veniamo alle precisazioni della Nota 7269/2025.
L’Ispettorato ricorda che la legge n. 215/2021 “ha esteso la competenza dell’INL in materia di tutela della salute e della sicurezza a tutti i settori produttivi e, dunque, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008 per ‘organo di vigilanza’ deve intendersi sia ASL che INL”.
E in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in seno al Comitato ex art 5 del d.lgs. n. 81/2008, “è stato costituito un tavolo tecnico, INL – Coordinamento Regioni, che ha proposto un documento approvato in Conferenza Stato Regioni, il già citato accordo sulle Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza.
Tale accordo – si ribadisce – è stato approvato al fine di “stabilire regole condivise per il coordinamento tra Regioni/ASL e INL nell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso un approccio coordinato e integrato tra le diverse istituzioni coinvolte”.
E l’Accordo prevede che, “al fine di adottare modalità omogenee di attuazione della normativa, il summenzionato tavolo tecnico dovrà individuare criteri e modalità di ‘ripartizione’ relativamente alle ‘competenze con riguardo alle disposizioni normative ex d.lgs. 81/2008 che prevedono un parere/autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza, come da modifica dell’articolo 13 della citata legge 215/2021” e che, “nelle more le ASL continuano a rilasciare i pareri/autorizzazioni in questione”.
Pertanto, alla luce di quanto indicato sopra e con riferimento a quanto riportato nei due articoli del Testo Unico in materia di amianto, la Nota conclude che “ad oggi si adempie all’obbligo previsto dagli artt. 250 e 256 del d. lgs. n. 81/2008 con l’invio alla sola ASL delle relative comunicazioni”.
Tiziano Menduto
Scarica i documenti e la normativa di riferimento:
Fonti: Puntosicuro.it, Oluympus.uniurb.it