Sistemi-Anticaduta-Attrezzature-Dispositivi-Antinfortunistici-Linee-Vita-vendita-Sistemi-dpi-Imperia-57652_imageI dispositivi di protezione individuale devono mantenere le capacità protettive per tutto il periodo del loro impiego. I DPI delle vie respiratorie, i DPI anticaduta e la norma UNI EN 365. Per i DPI anticaduta è richiesta un’ispezione almeno annuale.

Per parlare di manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) – qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, D.Lgs. 81/2008) – è necessario innanzitutto dare qualche coordinata di riferimento normativa.

Il Capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) del Titolo III del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro precisa chiaramente gli obblighi del datore di lavoro in merito alla scelta del DPI, alle condizioni in cui devono essere utilizzati, ai requisiti necessari. Inoltre scrive che il datore di lavoro (art. 77, comma 4):
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
(…)

Insomma i dispositivi di protezione individuale – dove con “individuale” si intende che il dispositivo al momento dell’uso, protegge la singola persona – non solo devono garantire la protezione del lavoratore, ma devono mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego. Ed è evidente che i dispositivi devono essere adeguatamente mantenuti in stato di efficienza anche attraverso specifiche procedure e processi controllati.

Riprendiamo, a livello esemplificativo, alcune indicazioni generali per la manutenzione di alcune tipologie di DPI tratte dai documenti pubblicati correlati a Impresa Sicura, il progetto multimediale – elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail – che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.

Riguardo ai dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (APVR) il documento indica che “si deve predisporre un programma di manutenzione degli apparecchi in funzione del tipo, dell’ambiente di lavoro, delle condizioni lavorative e dei rischi presenti. Tale programma dovrebbe comprendere:
1) l’ispezione per l’accertamento di eventuali difetti;
2) la pulizia e la disinfezione;
3) la manutenzione generale;
4) la documentazione delle attività e il mantenimento della documentazione;
5) l’immagazzinamento”.
E qualora sia utilizzato un elevato numero di APVR “si suggerisce di costituire un centro di raccolta per la conservazione e la manutenzione affidato ad un addetto opportunamente istruito. Per l’immagazzinamento e la manutenzione degli apparecchi bisogna attenersi alle informazioni fornite dai fabbricanti di APVR nelle istruzioni. Dopo l’impiego gli APVR devono essere predisposti per il successivo riutilizzo (a meno che non si tratti di apparecchi monouso)”.
Inoltre i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie “devono essere ispezionati dopo ogni impiego. Un apparecchio non usato con regolarità, ma tenuto a disposizione per l’emergenza, deve essere ispezionato non solo dopo ogni utilizzo ma anche ad intervalli di tempo regolari, in modo da essere certi che sia sempre in soddisfacenti condizioni di funzionamento”.
E in generale la procedura di manutenzione degli APVR prevede:
1) pulizia;
2) disinfezione;
3) preparazione per un reimpiego;
4) prove del corretto funzionamento a intervalli stabiliti;
5) verifica a intervalli stabiliti”.

Veniamo infine a parlare dei DPI anticaduta.

Il documento ricorda che ciascun componente dell’ equipaggiamento anticaduta deve essere mantenuto efficiente secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. E si raccomanda di eseguire
– un controllo dell’equipaggiamento prima del suo uso, al fine di assicurare che sia efficiente e che funzioni correttamente;
– un’ispezione periodica.

Riguardo ai dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto possiamo fare specifico riferimento ad una norma: la norma UNI EN 365 [1] (nella versione UNI EN 365:2005 che recepisce la EN 365:2004 e sostituisce la UNI EN 365:1993).

Questa norma è la versione ufficiale della norma europea EN 365 e specifica i requisiti generali minimi per istruzioni per uso, manutenzione, ispezione periodica, riparazione, marcatura e imballaggio dei DPI, che includono dispositivi di trattenuta per il corpo, ed altri equipaggiamenti utilizzati congiuntamente ad un dispositivo di trattenuta per il corpo, per prevenire cadute, per accessi, uscite e posizionamento sul lavoro, per arrestare le cadute e per il salvataggio.

La norma EN 365 stabilisce dunque che ciascun DPI anticaduta sia sottoposto a regolare manutenzione ed ispezione periodica e, nel caso necessario, siano effettuate le adeguate riparazioni:
– manutenzione: serve a mantenere il dispositivo in condizioni di funzionamento sicuro per mezzo di azioni preventive quali pulizia ed adeguato immagazzinamento (EN 365 § 3). Può essere eseguita dall’utilizzatore secondo le istruzioni fornite con la nota informativa;
– ispezione periodica: si intende l’attività da condurre con regolare periodicità (almeno ogni 12 mesi) prevedendo un’approfondita ispezione del DPI per verificare la presenza di difetti. In questo caso l’attività deve essere svolta unicamente da persona competente e nel rispetto delle procedure d’ispezione periodica del fabbricante (EN 365 § 4.4 b-c);
– riparazione: attività svolta qualora insorgano dubbi o conclamati malfunzionamenti del DPI, sempre che il DPI sia riparabile. Deve essere svolta unicamente da persona competente per le riparazioni,preventivamente autorizzata dal fabbricante, in conformità alle istruzioni da esso impartite (EN 365 § 4.5)”

Concludiamo questa breve rassegna su manutenzione e verifiche dei DPI ricordando che, nel caso dei DPI anticaduta, come richiesto dalla EN 365, la “persona competente dell’ispezione periodica” – norma EN 365 § 3 “termini e definizioni” – è la “persona a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante applicabili al componente, al sottosistema o al sistema pertinente.
La norma stessa indica nelle note che questa persona dovrebbe:
– essere in grado di identificare e valutare l’entità dei difetti;
– avviare l’azione correttiva da intraprendere;
– avere la capacità e le risorse per fare ciò.
Inoltre può essere necessario un addestramento rivolto alla persona competente da parte del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato su DPI specifici o altro equipaggiamento, per esempio a causa della loro complessità o innovazione o dove sia fondamentale avere nozioni tecniche per lo smantellamento, il riassemblaggio o la valutazione di un DPI o di un altro equipaggiamento e può essere necessario prevedere un aggiornamento di tale addestramento a causa di modifiche e miglioramenti.
Infine una persona può essere competente per eseguire le ispezioni periodiche su un particolare modello di DPI o altro equipaggiamento o essere competente per ispezionare diversi modelli.

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[1] UNI EN 365:2005 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Requisiti generali per le istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l’imballaggio

 

 

Fonti: Puntosicuro.it