Obbligo della patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili dal 1° ottobre 2024. Requisiti, scadenze, punteggi, sanzioni: la guida PDF, FAQ e istruzioni INL
Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili devono dotarsi di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.
A prevederlo è il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“).
L’adempimento interessa circa 900.000 operatori del settore. Con il D.M. 18 settembre 2024 , n. 132 (decreto attuativo della patente a crediti) sono disciplinati le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.
Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.
A partire dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Alle 8.00 del 7 ottobre 2024 risultano emesse 32.977 patenti e arrivate 272.497 autocertificazioni tramite PEC
Leggi l’articolo e scarica subito la guida sulle nuove disposizioni previste e gli adempimenti che imprese e professionisti dovranno osservare. Sono disponibili anche FAQ in continuo aggiornamento con le risposte alle domande più frequenti.
aggiornamento 16 ottobre 2024
Nuove FAQ dell’INL sulla patente a crediti
Leggi tutta la notizia
Patente a Crediti Cantieri: la guida in PDF che ti spiega come adeguarsi
Norme, obblighi, scadenze, sanzioni: scarica la guida gratuita, trovi tutto quello che c’è da sapere sul nuovo sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi dell’edilizia e la soluzione per adeguarsi nei tempi previsti.
aggiornata al 7 ottobre 2024
Chi deve avere la Patente a Crediti Cantieri
La norma di riferimento per la patente a punti è l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza, riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.
A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Esonero della patente per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Ricordiamo che le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.
Quando va in vigore la Patente a Crediti Cantieri
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo dal 1° ottobre 2024.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Download GratuitoCircolare INL 4/2024 – Patente a crediti |
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Download GratuitoAutocertificazione/dichiarazione sostitutiva – Patente a crediti |
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Decreto attuativo della Patente a Crediti: cosa prevede, testi ufficiale in PDF
Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 contiene le disposizioni relative:
- alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente;
- ai contenuti informativi della patente;
- ai presupposti e al procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente;
- all’attribuzione dei crediti;
- ai criteri di attribuzione di crediti ulteriori;
- alla sospensione dell’incremento dei crediti;
- alle modalità di recupero dei crediti decurtati.
Download GratuitoD.M. 132/2024 – Decreto attuativo della Patente a Crediti |
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INL, 8 ottobre 2024: l’autocertificazione non comporta il rilascio automatico della patente a crediti!
Con una lettera pubblicata l’8 ottobre, il Direttore dell’Ispettorato del lavoro si rivolge alle Associazioni e agli Ordini professionali precisando un aspetto della Patente a Crediti che molti non hanno considerato.
A decorrere dal 1° ottobre 2024, l’Ispettorato del lavoro ha reso disponibile sul proprio Portale dei servizi (servizi.ispettorato.gov.it/) il Servizio per l’istanza della Patente a Crediti.
Contestualmente, è stata data la possibilità di autocertificare/dichiarare i requisiti mediante invio di una PEC.
La “fase transitoria” è stata prevista in ragione dell’opportunità di accompagnare le imprese e i lavoratori autonomi ad un graduale approccio al sistema della Patente a Crediti.
Tuttavia, come chiaramente evidenziato nella circolare n. 4/2024, la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente essendo necessario, a tal fine, formalizzare l’istanza tramite la procedura online.
Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.
Allo stato attuale, la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l’istanza in questione.
Pertanto, l’Ispettorato del lavoro invita gli operatori di procedere per tempo a formulare l’istanza online onde evitare una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre. Una tale eventualità, infatti, potrebbe causare disguidi e rallentamenti nelle, pur semplici, operazioni richieste all’operatore.
Come richiedere la Patente a Crediti Cantieri
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Al portale si accede dal “Portale dei Servizi” disponibile nel sito dell’Ispettorato del Lavoro (servizi.ispettorato.gov.it/).
In fase di accesso sono disponibili istruzioni tecniche e tutorial sia per il legale rappresentante che per il delegato.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
La procedura si svolge completamente on-line, compilando e/o selezionando i requisiti per il rilascio della patente a crediti, e autodichiarandone la veridicità; non è previsto l’upload di alcuna documentazione.
All’esito della richiesta il portale permette di scaricare una ricevuta in formato .pdf contenente il codice alfanumerico e univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall’INL. La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Saranno messe a disposizione delle FAQ sul tema della patente a crediti. Per eventuali quesiti inerenti la patente a crediti vi è inoltre una mail specifica:
patenteacrediti_faq@ispettorato.gov.it.
Guarda il webinar di presentazione del portale INL.
Quali requisiti sono richiesti per la Patente a Crediti Cantieri
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti può essere attestato in alcuni casi mediante autocertificazione e in altri mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Modalità di attestazione dei requisiti
Autocertificazione | Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà | Soggetti interessati | |
Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura | ✔ | imprese e lavoratori autonomi | |
Adempimento degli obblighi formativi | ✔ | imprese (lavoratori autonomi solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia prevista una specifica formazione) | |
Possesso del DURC valido | ✔ | imprese e lavoratori autonomi | |
Possesso di DVR valido | ✔ | solo imprese | |
Possesso della certificazione di regolarità fiscale, se prevista | ✔ | imprese e lavoratori autonomi | |
Designazione del responsabile del servizio | ✔ | solo imprese |
Quali informazioni riporta la Patente a Crediti Cantieri
Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del TUSL;
- eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del TUSL.
Accesso alle informazioni della Patente
Alle informazioni possono accedere i soggetti titolari di un interesse qualificato, ivi inclusi i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, RLS e RLST, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni.
Quando viene revocata o sospesa la Patente a Crediti Cantieri
Revoca della patente
La patente è revocata in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci sulla sussistenza di uno o più requisiti.
Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo, ad esempio l’assenza del DURC, non compromette l’utilizzabilità della patente, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dalla normativa.
I controlli sui requisiti possono essere eseguiti a campione, d’ufficio o durante ispezioni da parte dell’Ispettorato o di altri organi di vigilanza.
La revoca spetta alla Direzione interregionale o alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, soprattutto se coinvolge imprese straniere o con sedi in diverse giurisdizioni. Le decisioni devono essere comunicate agli uffici competenti.
L’adozione del provvedimento di revoca deve sempre essere preceduta da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da un’analisi della gravità dei fatti.
Pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, l’INL valuterà:
- la gravità dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale);
- la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del d.lgs. n. 758/1994.
Dopo dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può presentare domanda per ottenere una nuova patente.
Sospensione della patente
L’adozione del provvedimento di sospensione:
- è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata;
- può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.
Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi relativi all’infortunio da cui deriva la morte finalizzato all’adozione del suddetto provvedimento tiene conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti in cantiere e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.
Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
Come funziona la Patente a Crediti Cantieri
Crediti base
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:
-
- crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
- fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
- crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
L’upgrade dei crediti aggiuntivi è attivo dal 1° gennaio 2025, a condizione di non avere nel frattempo subito decurtazioni.
In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Assegnazione di crediti aggiuntivi (art. 5)
Alla patente sono assegnati crediti aggiuntivi, nella misura massima complessiva di 30, per storicità dell’azienda in base all’iscrizione alla camera di commercio, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al decreto.
Possono essere attribuiti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino a 30 ulteriori crediti, nei seguenti casi:
- possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
- asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”;
- investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa;
- adozione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;
- almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.;
Inoltre, possono essere attribuiti fino a 10 ulteriori crediti, nei seguenti casi:
- dimensione dell’organico aziendale;
- possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
- possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
- applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
- formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
- riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
- possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.
Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto.
In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’INL.
Tabella di assegnazione dei crediti aggiuntivi
REQUISITO | INCREMENTO CREDITI | |
ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA | ||
1 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. | 3 |
2 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. | 5 |
3 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. | 8 |
4 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. | 10 |
ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | ||
5 | Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. | 5 |
6 | Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile». | 4 |
7 | Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. | i.) 6 ii.) 8 |
8 | Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza. | 3 |
9 | Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. | 1 |
10 | Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. | 3 |
11 | Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. | 6 |
12 | Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. | 3 |
13 | Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente | 2 |
ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE. | ||
14 | Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con con- tratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 1 |
15 | Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 2 |
16 | Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 4 |
17 | Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 | 2 |
18 | Possesso della certificazione SOA di classifica I. | 1 |
19 | Possesso della certificazione SOA di classifica II. | 2 |
20 | Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. | 2 |
21 | Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. | 2 |
22 | Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. | 2 |
23 | Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. | 2 |
24 | Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. | 2 |
25 | Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. | 2 |
Incremento automatico dei crediti (art. 6)
In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.
Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis del TUSL, il predetto incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del TUSL.
A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del TUSL.
In quali casi è prevista la decurtazioni dei crediti
Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.
Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente
FATTISPECIE | DECURTAZIONE DI CREDITI | |
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro | 8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 10 |
Download GratuitoTabella Decurtazioni Crediti Patente a Punti [PDF] |
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Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Come si recuperano i crediti decurtati
In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.
La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.
Cosa succede se si opera nei cantieri senza Patente a Crediti?
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:
- una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Chi è tenuto a verificare il possesso della Patente a Crediti?
Il decreto PNRR 4 – modificando l’art. 90 del D. Lgs. 81/2008 con l’inserimento della lettera b-bis al c. 9 – dispone che il committente o il responsabile dei lavori – anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo – debba verificare il possesso della patente a crediti (o dell’Attestazione SOA), anche in caso di subappalto.
L’omissione dell’accertamento in questione, così come disposto dall’art. 157 del D. Leg.vo 81/2008, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dell’importo minimo di Euro 711,98 e massimo di Euro 2.562,91.
FAQ sulla Patente a Crediti
I chiarimenti INL sulla patente a crediti
Il 15 ottobre 2024 sono state aggiornate e pubblicate sul sito dell’INL le FAQ sulla patente a crediti.
Le riportiamo in versione integrale:
Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
La categoria della SOA è irrilevante per l‘esenzione dall’obbligo della patente a crediti?
Come deve interpretarsi la norma riguardo al possesso del DVR e alla nomina del RSPP per un’azienda con più unità operative?
Qual è l‘oggetto dell’autocertificazione in relazione al nuovo obbligo formativo considerando l‘entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni e la scadenza per l’applicazione della nuova normativa?
Dopo aver inviato l’autocertificazione via PEC per la patente a crediti, bisogna aspettare una conferma o si può presentare il modulo direttamente in cantiere? Inoltre, dal 1° novembre, è necessario richiedere quella definitiva sul portale?
In caso di delega, chi deve accedere al portale? È necessario che l’accesso avvenga con lo SPID personale del legale rappresentante della società?
L‘invio dell’autocertificazione tramite PEC consente il rilascio temporaneo della patente a crediti o abilita semplicemente all’ingresso nei cantieri senza fornire alcun documento?
Il 1° ottobre è un click day o la richiesta può essere effettuata fino al 31 ottobre 2024? Le aziende devono inviare l’autocertificazione tramite PEC prima di fare la richiesta sulla piattaforma, o possono semplicemente effettuare la richiesta direttamente?
Esiste attualmente un modulo di delega specifico da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti?
Le imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, come imboschimento e manutenzione di aree verdi, sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Inoltre, se oltre a queste attività effettuano lavori come la posa di un perimetro di contenimento in cemento o la costruzione di un muretto, rientrano comunque nel regime della patente a crediti?
L‘attività degli archeologi, classificata con i codici Ateco 74.90.99 e 72.20.00, può essere considerata “prestazioni di natura intellettuale” secondo l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esente dal possesso della patente a crediti? Se l‘obbligo della patente a crediti è presente, come possono gli archeologi, che non sono obbligati all’iscrizione alla CCIA, ottenerla per accedere al cantiere?
Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
I cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?
Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche einternet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?
Le operazioni di carico e scarico di materiali, effettuate con attrezzature di lavoro come benne, forche e pinze, rientrano nel concetto di “mera fornitura” esclusa dal possesso della patente a crediti secondo il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008?
La società consortile di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, composta da imprese con attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III ai sensi dell’art. 100, comma 4, è tenuta al possesso della patente a crediti?
Altre FAQ
Gli ingegneri, architetti e geometri devono avere la patente a crediti?
I requisiti necessari per ottenere la patente sono richiesti a tutti i soggetti?
Cosa succede se si delega un terzo la richiesta della patente?
È possibile lavorare nei cantieri in attesa del rilascio della patente?
Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono richiedere la patente per operare in Italia?
Quali sono i requisiti per le imprese senza dipendenti?
Cosa succede dopo il 31 ottobre 2024?
Cosa si intende per colpa grave nel contesto della sicurezza sul lavoro?
E’ possibile presentare ricorso contro un provvedimento di sospensione della patente?
Cosa succede in caso di fusione o trasformazione di aziende??
Cosa succede se scelgo di adottare un DVR non standardizzato?
Devono dotarsi di patente a crediti anche le aziende di autotrasporto nei cantieri?
Patente a Crediti per la sicurezza nei luoghi di lavoro in altri settori
Il decreto PNRR 4 prevede la possibilità di estendere l’applicazione del sistema della patente a punti ad altri ambiti di attività.
Tali ambiti saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Consiglio di Stato: i punti critici della Patente a Crediti
Sul nuovo regolamento relativo alla patente a crediti è intervenuto il Consiglio di Stato che, con il parere n. 1154/2024 del 29/08/2024,ha espresso importanti considerazioni in merito ad alcuni punti dello schema attuativo.
Ecco nel dettaglio i rilievi di Palazzo Spada.
Serve più discrezionalità sulla sospensione obbligatoria
L’articolo 3, comma 2, prevede l’adozione obbligatoria del provvedimento di sospensione solo nei casi in cui nei cantieri si verifichino infortuni che causano il decesso di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro o ad altri suoi stretti collaborati specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave.
Il Consiglio di Stato ritiene che questa disposizione, limitando la sospensione solo ai casi di colpa grave, riduca la discrezionalità degli ispettori e che tale approccio possa essere compatibile se viene mantenuta la possibilità di valutazioni diverse da parte dell’Ispettorato del Lavoro, soprattutto considerando l’elevato numero di violazioni delle norme di sicurezza che persistono in Italia.
Secondo i giudici, pertanto, la norma regolamentare deve consentire agli Ispettorati del lavoro di decidere la sospensione della patente a crediti in tutti i casi di rischio, anche se l’infortunio mortale non è dipeso da una colpa grave del datore di lavoro.
Tempi stretti per l’entrata in vigore
Il CdS ha espresso dubbi riguardo all’obbligo di possesso della patente a crediti a partire dal 1° ottobre 2024. I giudici rilevano che l’applicazione delle leggi e dei regolamenti è soggetta a un periodo di attesa di 15 giorni dalla pubblicazione, a meno che non sia specificato diversamente. Questo intervallo è essenziale per garantire che tutti i soggetti interessati possano prendere conoscenza delle nuove disposizioni.
La formulazione attuale della norma potrebbe creare confusione riguardo alla vacatio legis, poiché la scadenza fissata potrebbe già essere trascorsa al momento della pubblicazione del decreto attuativo.
Download GratuitoParere Consiglio di Stato 01154/2024 – patente a crediti |
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Fonti: Inail, BibLusnet