Una comunicazione di Confindustria del primo ottobre ci permette di affrontare le criticità informatiche e presentare le istruzioni tecniche INL per la domanda di patente a crediti.
Come sappiamo il 1° ottobre 2024 è una data importante per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, per l’obbligo connesso alla patente a crediti e all’entrata in vigoredelDecreto 18 settembre 2024 n. 132 recante il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.
In queste settimane sono molti i documenti che sono stati prodotti per cercare di dissipare alcuni dubbi e supportare le aziende che si trovano a dover affrontare un obbligo nuovo.
Innanzitutto il documento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) – la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 – che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti.
Ma diversi altri documenti sono stati prodotti, su questi temi, in questi giorni. Ci soffermiamo oggi su una comunicazione di Confindustria dal titolo “Patente a crediti – Comunicazione dell’INL su criticità informatiche e Istruzioni tecniche per la domanda di patente a decorrere dal 1 ottobre 2024”, una nota che ci permette, tra le altre cose, di comprendere anche alcune criticità indicate dallo stesso Ispettorato.
Nella presentazione della comunicazione ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- La richiesta di rinvio dei termini e la circolare dell’Ispettorato
- La patente a crediti, le criticità informatiche e i possibili ritardi
- Le istruzioni tecniche per la domanda di patente a crediti
La richiesta di rinvio dei termini e la circolare dell’Ispettorato
La comunicazione indica che Confindustria “aveva chiesto il rinvio del termine del 1 ottobre, ritenendo non maturi i tempi per l’entrata in vigore dell’obbligo in relazione alla insufficienza di tempo per la spedizione della autocertificazione via PEC (considerato che la decorrenza dell’obbligo di possesso della patente era nota sin dall’approvazione del decreto legge n. 19/2024 e vi era, quindi, margine per gestirne modalità e tempi dell’invio) e della mancata puntuale definizione della sfera soggettiva di applicazione (così inducendo correttamente, nel dubbio, a formulare la domanda)”.
Tuttavia la richiesta, proposta in sede parlamentare, “è stata ritirata, essendo ferma intenzione del Ministero del lavoro di rispettare la data fissata dal legislatore”. E prima della metà del mese di settembre, “Confindustria aveva inviato ai vertici del Ministero del lavoro e dell’INL una serie di quesiti, volti a chiarire i tantissimi aspetti dubbi, tra i quali la sfera di applicazione della norma ed aveva contemporaneamente rappresentato l’esigenza di un rinvio”.
E successivamente, con la circolare del 23 settembre, l’INL “ha regolato il periodo di prima applicazione, introducendo – per le aziende che intendono continuare o iniziare ad operare il 1 ottobre – la possibilità di inviare una PEC contenente l’autocertificazione della domanda di patente, in modo da essere in regola con la disposizione” che è entrata in vigore il primo ottobre 2024.
La patente a crediti, le criticità informatiche e i possibili ritardi
Tuttavia, e veniamo alle criticità informatiche di questi giorni (la comunicazione è del primo ottobre), si indica che il 30 settembre, l’INL ha pubblicato, nel proprio sito istituzionale, il seguente testuale messaggio:
‘Si avvisa che, in ragione del notevole afflusso di comunicazioni via PEC, sono stati rilevati rallentamenti del sistema di posta elettronica e pertanto la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva potrebbe non andare a buon fine. La problematica è comunque in via di risoluzione e non si terrà conto di eventuali ritardi. In ogni caso si ricorda che l’indirizzo PEC è attivo sino al 31 ottobre p.v. e che, a partire già da domani 1° ottobre, sarà possibile accedere al portale INL per la trasmissione della richiesta della patente’.
E dunque – continua Confindustria – deve ritenersi che “l’eventuale verifica ispettiva che rilevi l’accesso in cantiere senza la previa domanda di patente (attraverso la PEC) non possa sollevare alcuna eccezione e comminare alcuna sanzione per aver svolto attività senza il previo possesso della patente (o meglio, della domanda di rilascio della patente)”. E si invitano le aziende “che hanno spedito (o tentato di spedire) la PEC a conservarne prova, in modo da testimoniare la non imputabilità all’impresa del ritardo nell’accoglimento da parte dell’INL”.
In ogni caso si ritiene che le imprese “che stanno svolgendo lavori che comportano un accesso fisico in cantiere (come chiarito dalla circolare n. 4/2024 dell’INL) siano chiamate a formulare la domanda nel sito dell’INL entro il 31 ottobre 2024”.
E nonostante sia ormai attiva la procedura informatica ordinaria per la domanda, “è ancora possibile effettuare la domanda via PEC fino al 31ottobre, che andrà comunque integrata con la domanda nel sito entro il 31 ottobre 2024”.
È lo stesso INL che ricorda che “coloro che non riescano a completare la procedura online in tempo utile rispetto alle attività in corso potranno trasmettere la PEC all’indirizzo di cui sopra e riprovare entro il 31 ottobre”.
Le istruzioni tecniche per la domanda di patente a crediti
La comunicazione si sofferma poi sulle “istruzioni tecniche per la domanda di patente a crediti nel sito dell’INL”.
L’INL rende disponibili nel proprio sito internet le istruzioni tecniche per l’inserimento della domanda di patente a crediti, operativa da oggi, primo ottobre 2024.
La comunicazione di Confindustria, rinviando alla lettura delle istruzioni INL, anticipa alcune indicazioni (con alcuni utili suggerimenti):
- “Il sito al quale accedere è https://servizi.ispettorato.gov.it
- L’accesso avviene attraverso la procedura di identificazione SPID personale o CIE
- Una volta effettuato l’accesso, occorre entrare nei Servizi disponibili ed avviare la procedura per l’Istanza patente a crediti (qui si precisa che fino al 31 dicembre 2024 è possibile indicare, in regime di autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, i soli requisiti di cui all’art. 1 del D.M. 18 settembre 2024 n. 132 (i soli requisiti per il rilascio della patente). A partire dal 1 gennaio 2025 sarà possibile indicare i requisiti aggiuntivi di cui all’art. 5 del Decreto sopra indicato (che incidono sul punteggio aggiuntivo).
- In prima battuta, la procedura chiede di individuare se si tratti di impresa/lavoratore autonomo stabilito in Italia, in uno Stato membro della UE o in uno stato non membro
- Per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea, è possibile autocertificare il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
- Una volta prescelto il Paese, la procedura guida alla scelta del soggetto che formula la domanda: legale rappresentante o da uno delegato, trattandosi di procedure differenti (occorre prestare particolare attenzione alle dichiarazioni richieste al delegato)
- Al completamento della procedura guidata per le varie dichiarazioni, l’applicativo consente di salvare una bozza di domanda, modificabile in successivi accessi prima dell’invio
- L’invio della istanza comporta l’impossibilità di apportare, successivamente, eventuali modifiche. L’utente viene avvisato da una finestra di dialogo di conferma di invio.
- L’invio determina la produzione di una ricevuta di rilascio della patente che deve essere scaricata (si consiglia vivamente di farlo immediatamente per non dover accedere nuovamente al sito, sovraccaricando le procedure) e conservata. La ricevuta reca gli estremi del soggetto obbligato (Codice Fiscale e Ragione sociale), l’identificativo dell’istanza stessa, nonché il codice della Patente associata.
- Allo stato, la procedura per la visualizzazione della patente non è disponibile, per la quale dovrà essere adottata una procedura contenente le modalità di visualizzazione, previo parere del Garante per la privacy. Si deve quindi ritenere che la verifica da parte dei soggetti interessati o obbligati (committente o direttore dei lavori) non sarà possibile se non con la richiesta di copia cartacea dell’istanza (per questo si richiede di stamparla immediatamente e conservarla, anche su supporto informatico).
- Le disposizioni sulla istanza da parte delle imprese che non abbiano una stabile organizzazione nel territorio italiano non appaiono particolarmente chiare, in quanto non vi sono disposizioni che individuano provvedimenti equivalenti alla patente a crediti.
- Le istruzioni confermano che ‘in fase di prima applicazione le imprese e i lavoratori autonomi che operano già in cantieri attivi, possono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite l’indirizzo PECdichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, attivo dal 23 settembre u.s. fino al 31 ottobre p.v.’
- A partire dal 1° novembre non sarà più possibile trasmettere via PEC l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, risultando indispensabile aver effettuato entro il giorno precedente la richiesta di rilascio della patente.
- L’INL invita espressamente ‘gli operatori che abbiano già trasmesso la PEC ad evitare di concentrare gli accessi sul Portale nella giornata del 1° ottobre o in prossimità del 31 ottobre, avendo a disposizione l’intero mese di ottobre per accedere e completare la procedura sul Portale’
- Allo stesso modo, l’INL ricorda che, a partire dal 1° ottobre, ‘coloro che non riescano a completare la procedura online in tempo utile rispetto alle attività in corso potranno trasmettere la PEC all’indirizzo di cui sopra e riprovare entro il 31 ottobre’”
In conclusione, la comunicazione di Confindustria, “data la recente esperienza relativa al mancato funzionamento del sistema della PEC e viste le raccomandazioni dello stesso INL”, invita le aziende a riferire “tempestivamente eventuali malfunzionamenti, al fine di consentire di rappresentarli all’INL”.
Scarica i documenti e la normativa di riferimento:
Fonti: Puntosicuro.it, Confindustria.it, Ministero del lavoro, Ispettorato del lavoro