Dal Piemonte le indicazioni operative per la redazione dei Piani di lavoro per la rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto

La regione Piemonte con delibera del 16 marzo 2018, n. 34-6629 ha adottato le Linee di indirizzo e indicazioni operative per la redazione dei Piani di Lavoro di demolizione/rimozione amianto ai sensi dell’ art. 256 del D.Lgs. 81/08.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 256, comma 2 del dlgs 81/2008 per tutte le attività lavorative che possono comportare esposizione ad amianto, il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, è tenuto a predisporre un Piano di lavoro.

Il Piano dovrà essere redatto dal datore dei lavori della ditta esecutrice; gli aspetti che il Piano deve contenere sono definiti dal comma 4 dell’art. 256 del dlgs 81/2008.
Linee guida Piemonte

Le linee guide contengono le indicazioni minime ed irrinunciabili per la redazione dei Piani di lavoro, per la rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e friabile, in riferimento a quanto stabilito dall’art. 256 del dlgs 81/2008.
Finalità

Scopo del documento è di fornire alle imprese, che devono eseguire questa tipologia di lavori, le indicazioni chiare per la redazione dei Piani di lavoro, nonché rendere omogenee le valutazioni dei Piani che le strutture delle ASL della Regione Piemonte devono effettuare, nel rispetto della normativa vigente; non ultimo garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori occupati nei lavori di bonifica e la protezione dell’ambiente esterno.
Requisiti delle imprese

Come previsto dall’art. 256, i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo dalle imprese rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 212 commi 5 e 6 del dlgs 3 aprile 2006, n. 152.

Tutte le imprese, anche quelle individuali, devono quindi essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali nella Categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto (cfr. Deliberazione 30.03.2004 n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti).
Formazione dei lavoratori

I lavoratori possono essere adibiti alle attività di bonifica amianto solo se in possesso di specifica abilitazione rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dall’art. 10 c. 2 lett. h) della legge n. 257/92.

I contenuti della formazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto e per i responsabili tecnici di gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto sono indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 13-4341.

Gli oneri per la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori sono a carico del datore di lavoro.
Restituibilità delle aree bonificate

L’art. 256 c. 4 lett. c) del dlgs 81/08 stabilisce espressamente che il Piano di lavoro deve contenere informazioni circa la verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto.

Tale verifica consiste nel visionare accuratamente l’area di cantiere per accertare l’assenza di residui di materiale contenente amianto.
Ferma restando tale verifica, che deve essere condotta in tutti i casi dall’impresa esecutrice dei lavori, si dovrà richiedere alla Struttura S.Pre.S.A.L. la certificazione di restituibilità nei seguenti casi:

rimozione amianto in matrice compatta in ambienti confinati
rimozione amianto in matrice friabile
rimozione amianto con tecnica del glove-bag se questa avviene in ambienti confinati

I costi del campionamento e delle analisi sono a carico del committente.
Schede per la redazione dei Piani di lavoro

Sono presenti, infine, 2 schede contenenti le indicazioni minime per la redazione dei Piani di lavoro circa la rimozione di:

materiale contenente amianto in matrice compatta: coperture, camini e tubazioni in cemento-amianto
materiale contenente amianto in matrice friabile

Nello specifico, la scheda relativa all’amianto in matrice compatta riguarda le coperture e le tubazioni in cemento-amianto; per quanto riguarda le tubazioni, non sono comprese quelle interrate.

Nella scheda relativa all’amianto in matrice friabile non è compresa la bonifica di amianto in matrice minerale, ballast e materiali dispersi nel terreno, nonché di materiali contenenti amianto utilizzati impropriamente (esempio polverino).

Clicca qui per scaricare le linee guida

 

Fonti: Regione Piemonte, BibLus-net