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Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) non può essere rinviato in caso di costituzione di una nuova impresa. Lo ha chiarito il Ministero in risposta ad un interpello
Federcoordinatori ha inviato alla Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del dlgs 81/2008, un quesito in merito alle modalità con cui deve essere redatto il POS, anche in considerazione delle agevolazioni previste dall’art. 28 comma 3-bis del dlgs 81/2008 per l’elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
In particolare, visto che il testo unico consente il differimento della redazione del DVR a 90 giorni dall’inizio dell’attività, si chiede se possa differire anche la trasmissione del POS.
La Commissione Interpelli chiarisce che il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis del dlgs 81/2008 (possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività) non è applicabile al POS per 2 motivi:
1) non è espressamente previsto dalla legge
2) la sua mancata redazione prima dell’inizio dei lavori impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), assicurandone la coerenza con quest’ultimo (art. 92, co 1, lett. b), dlgs 81/2008)
La Commissione, inoltre, chiarisce che in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis del dlgs 81/2008, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare immediata evidenza dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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Fonti: BibLus-net