
Requisiti più severi per gli edifici oltre 18 metri, nuove classi in funzione di altezza, destinazione d’uso, affollamento e posizione, stop ai materiali metallici compositi, regole specifiche per balconi e cavità e maggiore responsabilità per il professionista antincendio. Ecco come potrebbe cambiare rispetto alla RTV V.13
La disciplina antincendio delle facciate degli edifici civili potrebbe cambiare profondamente. È in corso di approvazione una nuova regola tecnica predisposta da un gruppo di lavoro dei Vigili del Fuoco. Il testo deve ancora completare il proprio iter e potrà subire modifiche prima della pubblicazione definitiva.
Fino ad allora resta pienamente vigente l’attuale quadro normativo e, in particolare, la RTV V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili”.
Anche l’esatto campo di applicazione potrà essere definito solo dall’articolato che accompagnerà l’allegato tecnico.
Lo schema, tuttavia, consente già di individuare un cambio di impostazione importante: non si limita ad aggiornare qualche classe di reazione al fuoco, ma costruisce una disciplina organica della facciata come sistema, considerando materiali, intercapedini, aperture, balconi, giunti con i solai, modalità di propagazione dell’incendio, possibile distacco di elementi e condizioni al contorno dell’edificio. Ecco il testo e le novità.
Da “chiusura d’ambito” a “facciata”: cambia l’oggetto della progettazione
Un primo elemento significativo è terminologico e concettuale.
L’attuale RTV V.13 ragiona in termini di chiusure d’ambito. La proposta introduce invece una definizione puntuale di involucro edilizio e concentra la disciplina sulle facciate degli edifici ad uso civile.
La facciata viene definita come la classe di strutture edilizie che compongono le pareti esterne dell’involucro e separano gli spazi interni dall’ambiente esterno. Sono compresi nella parete esterna anche finiture, isolanti, membrane e gli altri materiali della stratigrafia. Lo schema introduce inoltre definizioni specifiche per pelle esterna, pelle interna, isolamento, intercapedine di ventilazione, cavità, ETICS, facciata semplice, facciata semplice combustibile, curtain walling, doppia pelle e facciata ventilata.
Particolarmente rilevante è la definizione di strato di ventilazione. Non si considera soltanto l’intercapedine progettata intenzionalmente tra rivestimento e supporto: lo spazio nel quale può svilupparsi un moto d’aria può derivare anche da un difetto di posa. È un passaggio importante perché porta il progettista a valutare non soltanto la configurazione nominale della facciata, ma anche il comportamento reale della stratigrafia.
La proposta distingue poi chiaramente una cavità da uno strato ventilato e introduce la figura della barriera per cavità, elemento destinato a chiudere o suddividere l’intercapedine per impedire o limitare il passaggio di fumo e fiamme.
I quattro scenari di incendio da prendere in considerazione
La regola tecnica parte da tre obiettivi generali: limitare il passaggio dell’incendio dall’interno alla facciata, impedire che un incendio esterno coinvolga il sistema di facciata e limitare la caduta di frammenti o parti incendiate che possano compromettere l’esodo o l’intervento delle squadre di soccorso.
Da questi obiettivi derivano quattro scenari di riferimento.
Il primo riguarda un incendio interno che raggiunge la facciata attraverso finestre, porte o interstizi e si propaga verso i piani superiori. Il secondo parte dall’esterno, ad esempio da veicoli, rifiuti o impianti collocati vicino all’edificio. Il terzo interessa direttamente la stratigrafia e le sue componenti combustibili o sfrutta una cavità ventilata, con il noto effetto camino.
Il quarto scenario riguarda invece l’incendio di un edificio adiacente o limitrofo che investe la facciata attraverso fiamme, irraggiamento, fumi caldi o braci. Questo scenario non viene risolto prescrittivamente dalla nuova regola, ma deve essere trattato mediante una specifica analisi del rischio.
La proposta richiama espressamente anche la pericolosità delle intercapedini estese a più piani: l’effetto camino può determinare una propagazione verticale estremamente rapida e nascosta.
Un obiettivo progettuale molto più esplicito: contenere l’incendio entro due piani
Una delle novità più interessanti è la definizione di un vero e proprio obiettivo temporale-spaziale della progettazione.
Per ciascun piano dell’edificio, a partire dal secondo, la progettazione della facciata deve impedire che l’incendio raggiunga i due piani immediatamente superiori prima dell’intervento delle squadre di soccorso. I tempi di intervento vengono ricondotti alle statistiche ufficiali dei Vigili del Fuoco.
Non si tratta quindi soltanto di prescrivere una determinata classe di materiale: la facciata viene valutata per la sua capacità di non trasformarsi in una via di bypass della compartimentazione interna.
Addio alle classi SA, SB e SC: la nuova classificazione degli edifici
L’attuale RTV V.13 classifica le chiusure d’ambito in SA, SB e SC sulla base della quota dei piani, dell’affollamento e della presenza di compartimenti con profilo di rischio Rvita D1 o D2. Il pillar BibLus evidenzia inoltre un punto spesso frainteso: i 24 metri non rappresentano una soglia generale di applicazione della V.13.
La nuova proposta abbandona questa classificazione e costruisce invece una matrice fondata su quattro parametri contemporaneamente:
| Parametro | Nuova classificazione |
| Altezza antincendio | HA: h ≤ 12 m; HB: 12 < h ≤ 18 m; HC: h > 18 m |
| Destinazione d’uso | EA residenziale; EB sanitario, infanzia e strutture con occupanti assistiti; EC ricettivo; ED uffici; EE commerciale; EF scolastico; EG associativo, sportivo, ricreativo e assimilabile |
| Affollamento | OA ≤ 300; OB 301-500; OC 501-800; OD > 800 |
| Posizione | BA se i fronti ricadono all’interno dei confini della proprietà; BB negli altri casi |
Le classificazioni sono definite direttamente dallo schema.
Il cambiamento non è soltanto formale. Altezza, funzione dell’edificio, numero e caratteristiche degli occupanti e posizione diventano variabili utilizzate in modo combinato per determinare le prestazioni.
Negli edifici con più destinazioni d’uso deve inoltre essere individuata la funzione principale mediante valutazione del rischio; in caso di incertezza va assunta quella che determina la prestazione più onerosa.
Edifici a schiera o contigui: la facciata va valutata unitariamente
Un altro aspetto non secondario riguarda gli edifici a schiera o contigui.
La regola proposta stabilisce che la progettazione della facciata debba essere normalmente effettuata in maniera unitaria, sommando gli occupanti per determinare l’affollamento complessivo.
È ammessa un’analisi limitata a una sola porzione, ma il professionista antincendio deve dimostrare che la propagazione dell’incendio da quella facciata abbia effetti limitati sulle unità confinanti, considerando compartimentazione interna, sistema d’esodo, materiali, fasce di separazione e protezione delle aperture.
Reazione al fuoco: la stretta più importante riguarda gli edifici oltre 18 metri
È probabilmente questo il punto destinato ad avere le maggiori conseguenze progettuali.
Per gli edifici EA, EB ed EC classificati HC, quindi in particolare abitazioni, strutture sanitarie e dell’infanzia e attività ricettive con altezza antincendio superiore a 18 metri, lo schema prescrive che i materiali che compongono le pareti esterne siano in classe A2-s1,d0 o A1, salvo le specifiche esclusioni previste dalla norma.
La tabella dedicata alla reazione al fuoco precisa inoltre che, proprio per EA, EB ed EC con altezza superiore a 18 metri, la prescrizione riguarda tutti i materiali della stratigrafia della parete esterna. Per la fascia tra 12 e 18 metri risultano comunque molto severe le prescrizioni sulle superfici e sui materiali isolanti.
Anche gli isolanti e i materiali combustibili di riempimento vengono disciplinati separatamente: per EA, EB ed EC di classe HB e HC la classe richiesta è A2-s1,d0 o A1. Per gli altri usi il requisito viene graduato in funzione dell’altezza.
La logica è chiara: più aumenta la vulnerabilità degli occupanti o la difficoltà di evacuazione, minore è il contributo all’incendio ammesso da parte della facciata.
Stop ai materiali metallici compositi nel rivestimento esterno
La novità più netta è contenuta in una sola disposizione: la proposta vieta l’impiego dei materiali metallici compositi nello strato di rivestimento esterno di tutti gli edifici civili che rientreranno nel campo di applicazione.
Il divieto non va confuso con un generico divieto di utilizzare metalli in facciata. Lo schema definisce specificamente i materiali metallici compositi come pannelli o fogli di spessore non superiore a 10 mm costituiti da più strati, almeno due dei quali metallici, con un componente sostanziale avente potere calorifico superiore a 35 MJ/kg.
Il divieto è poi formulato espressamente nel capitolo sulla reazione al fuoco.
Per progettisti e produttori è una disposizione da seguire con particolare attenzione durante l’iter di approvazione, perché nella formulazione attuale introduce una limitazione generalizzata indipendente dalla classe dell’edificio.
Balconi: prescrizioni specifiche oltre i 18 metri
La proposta interviene anche sui balconi degli edifici EA, EB ed EC di classe HC.
Sono previste due alternative: realizzare il balcone con materiali A1 o A2-s1,d0 oppure proteggere tutta l’area mediante un aggetto continuo, non grigliato o forato, in materiale A1 o A2-s1,d0 e con resistenza al fuoco almeno REI 30.
Il balcone entra quindi a pieno titolo nel sistema antincendio della facciata e non può più essere considerato un elemento accessorio indipendente dalla propagazione verticale.
Cavità e facciate ventilate: barriere antincendio contro l’effetto camino
La parte dedicata alle intercapedini è una delle più dettagliate.
Le cavità o intercapedini di ventilazione estese su più piani devono normalmente essere suddivise e chiuse ai bordi mediante barriere per cavità. L’obiettivo è impedire a fumo e fiamme di aggirare i solai e le pareti di compartimentazione.
La proposta arriva a definire anche le dimensioni massime della cavità: l’estensione massima è di 20 m se le superfici interne sono almeno C-s3,d2 e si riduce a 10 m per classi peggiori. Le barriere orizzontali sono previste ad ogni piano e vengono definite anche le distanze da bordi e cambi di direzione. Il professionista deve inoltre indicare larghezza dell’intercapedine, gap di ventilazione, orientamento, sistema di fissaggio e capacità di movimento.
Le barriere devono mantenere la propria funzione per almeno 30 minuti e la loro prestazione deve essere dimostrata sperimentalmente o, quando consentito, mediante valutazioni tabellari o analitiche.
Il messaggio progettuale è rilevante: non basta inserire genericamente un “fire stop”. La barriera deve essere selezionata e verificata in relazione alla specifica facciata, alla cavità, al fissaggio e ai movimenti attesi.
Resistenza al fuoco e continuità della compartimentazione
Sul fronte della resistenza al fuoco, la proposta mantiene alcune possibilità di esenzione. Il requisito può non essere richiesto, ad esempio, quando tutti i compartimenti presentano un carico d’incendio specifico non superiore a 200 MJ/m², al netto degli isolanti di facciata, oppure in presenza di misure di controllo dell’incendio con livello di prestazione V.
Sono previste ulteriori esclusioni per determinati edifici di modesta altezza e affollamento e per gli edifici fuori terra a un solo piano.
Per le facciate semplici combustibili e le facciate continue, invece, negli edifici più critici diventano centrali le fasce di separazione in corrispondenza delle proiezioni delle compartimentazioni. Il giunto tra solaio e facciata deve raggiungere almeno EI 30 e sale a EI 60 per gli edifici EB e per le condizioni più gravose indicate dalla regola tecnica.
Per le facciate ventilate lo schema costruisce diverse configurazioni ammissibili combinando barriere di cavità ad ogni piano, resistenza delle pelli interna ed esterna e, in alcune configurazioni, sistemi automatici di controllo o estinzione e smaltimento di fumo e calore.
Prove in larga scala: conta il comportamento del sistema, non soltanto la classe del singolo materiale
Uno dei principi tecnicamente più rilevanti è il ricorso alla prova dell’intero sistema di facciata.
In determinate combinazioni di destinazione d’uso, altezza, affollamento e posizione, oppure quando si utilizza il percorso alternativo previsto per la reazione al fuoco, il sistema deve essere sottoposto a una prova con esposizione al fuoco in larga scala.
Lo schema introduce tre criteri: LS, relativo alla propagazione della fiamma; F2, riferito alle parti distaccate; nb, relativo alle parti in fiamme. Nelle more dell’armonizzazione europea viene indicato il metodo DCPSTAE CF 1/26 EU.
È un passaggio sostanziale. La prestazione di una facciata non coincide necessariamente con la somma delle classificazioni dei singoli prodotti: giunti, cavità, fissaggi, membrane, isolanti e rivestimenti interagiscono durante l’incendio. Da qui il crescente ricorso alla valutazione del sistema reale in scala significativa.
Più responsabilità al professionista antincendio
La nuova impostazione non è soltanto prescrittiva.
Per dodici attività individuate nell’allegato I del D.P.R. 151/2011 – numeri 41, 42, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 77 e 78 – viene richiesta una valutazione del rischio di incendio specificamente integrata con la facciata.
La valutazione deve considerare stratigrafia, destinazione d’uso, altezza, occupanti e sistema d’esodo, ma anche propagazione verso la copertura, presenza di veicoli o materiali combustibili, impianti, balconi ed edifici vicini. Deve essere aggiornata quando cambiano elementi significativi quali isolamento, rivestimento, tipologia di facciata, sistemi di schermatura o impianti fotovoltaici.
La responsabilità progettuale cresce anche per gli edifici più bassi: in alcuni casi è proprio il professionista antincendio a determinare, attraverso la valutazione del rischio, la prestazione richiesta ai materiali isolanti o di riempimento.
Fasce di separazione e protezione: prescrizioni geometriche precise
Lo schema dettaglia infine caratteristiche e geometria delle fasce antincendio.
Le fasce devono essere costituite da materiali almeno A2-s1,d0 e da elementi con resistenza almeno E 30-ef, oppure RE 30-ef se portanti. La fascia orizzontale deve svilupparsi per almeno 1 metro sulla facciata; in alternativa è ammesso un aggetto di almeno 60 cm.
Analoga attenzione è riservata alle fasce verticali e alle zone nelle quali sulla facciata o in prossimità di essa siano presenti veicoli, rifiuti, impianti fotovoltaici, generatori di calore o impianti di climatizzazione: anche queste aree devono essere circoscritte da fasce di protezione.
Cosa cambia rispetto alla RTV V.13
Il passaggio dalla disciplina attuale allo schema può essere sintetizzato così:
| RTV V.13 oggi vigente | Nuovo schema |
| Concetto di “chiusura d’ambito” | Disciplina centrata sul sistema di facciata |
| Classi SA, SB e SC | HA/HB/HC + EA-EG + OA-OD + BA/BB |
| Forte integrazione con l’impostazione prestazionale del Codice | Maggiore dettaglio prescrittivo; soluzioni difformi ricondotte al procedimento di deroga |
| Requisiti correlati anche ai gruppi di materiali GM | Euroclassi definite direttamente in funzione di uso, altezza, posizione e componente |
| Nessun divieto generalizzato equivalente evidenziato dalla V.13 per gli MCM | Divieto espresso dei materiali metallici compositi nel rivestimento esterno |
| Regole su facciate, intercapedini e compartimentazione | Maggiore dettaglio su cavity barrier, bordi, aperture, fissaggi, distanze e durata |
| Obiettivi generali di limitazione della propagazione | Obiettivo esplicito di evitare il coinvolgimento dei due piani superiori prima dell’intervento dei soccorsi |
| Prove di facciata già utilizzabili secondo gli indirizzi VV.F. | Metodo e classi LS, F2 e nb strutturati direttamente nella regola |
| Nessuna disciplina così esplicita dei balconi | Prescrizioni specifiche per EA, EB ed EC oltre 18 m |
Da un punto di vista progettuale, quindi, la futura disciplina sembra spostare l’attenzione dalla classificazione generale della chiusura verso una valutazione molto più granulare dell’intero sistema di facciata.
Quali norme valgono oggi? Il riferimento resta la RTV V.13
Il nuovo testo non è ancora applicabile. Il riferimento resta il Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015, integrato dal D.M. 30 marzo 2022, che ha introdotto il capitolo V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili”; completano il quadro, tra gli altri documenti, la circolare VV.F. n. 11051 del 2 agosto 2022 sui metodi sperimentali e la precedente circolare n. 5043/2013, utilizzabile come guida tecnica ma non equivalente alla RTV. Il quadro è riepilogato nel nostro approfondimento “Prevenzione incendi per le facciate: normativa e criteri di progetto”, al quale si rimanda per la progettazione secondo le regole attualmente vigenti.
La V.13 attuale non coincide, inoltre, con la soglia dei 24 metri prevista per alcune attività dal D.P.R. 151/2011: il suo campo di applicazione segue quello del Codice e può quindi interessare anche edifici con altezza inferiore. Le disposizioni del D.M. 30 marzo 2022 riguardano edifici civili esistenti e di nuova realizzazione secondo le condizioni previste dal decreto.
Va poi tenuto conto del D.M. Requisiti minimi del 28 ottobre 2025. Dal 3 giugno 2026, per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello che interessano le parti opache dell’involucro, occorre verificare anche gli obblighi di prevenzione incendi applicabili. Il precedente D.M. 25 gennaio 2019 collegava invece l’obbligo agli interventi che interessavano oltre il 50% della superficie complessiva delle facciate; la definizione energetica di ristrutturazione importante considera un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Questo coordinamento sarà particolarmente importante quando entrerà in vigore la nuova disciplina: non basterà conoscere la nuova regola tecnica, ma bisognerà verificare caso per caso quando essa diventi obbligatoria in funzione dell’intervento e dell’attività.
In attesa dell’approvazione della nuova regola tecnica, il progettista deve continuare ad applicare il quadro normativo oggi in vigore, verificando caso per caso il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi e della RTV V.13, i requisiti di reazione e resistenza al fuoco e le misure necessarie a limitare la propagazione dell’incendio attraverso l’involucro.
In questa fase assume ancora più importanza disporre di strumenti che consentano di gestire in modo coordinato normativa, valutazione del rischio e verifiche antincendio.
Link sulla normativa tecnica per le facciate degli edifici ad uso civile(bozza 2016)
Fonti:BiblusNet