
Le regole da seguire quando l’installazione di un impianto fotovoltaico comporta una variazione delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti
Con nota n. 14030 del 1° settembre 2025, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato le nuove linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti fotovoltaici.
Si tratta di norme e indicazioni redatte da un apposito gruppo di lavoro e volte a:
- ridurre la probabilità di innesco di un incendio da parte del generatore fotovoltaico o di altra parte dell’impianto in tensione;
- limitare la propagazione di un incendio attraverso i componenti degli impianti fotovoltaici, sia esso originato all’interno od all’esterno degli edifici serviti;
- limitare le conseguenze dell’incendio su occupanti e soccorritori, nonché su beni e ambiente;
- in particolare, evitare che, in caso di incendio, la caduta di parti dell’impianto possa compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività in sicurezza delle squadre di soccorso.
In vigore dal 1° settembre 2025, costituisce l’aggiornamento della guida tecnica emanata con Nota n. 1324 del 7 febbraio 2012.
Linee guida prevenzione incendi fotovoltaico: campo di applicazione
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al D.P.R. 151/2011.
Tuttavia, in considerazione della crescente diffusione del fotovoltaico, risultano necessarie delle linee guida da applicare alla progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua non superiore a 1500 V, ubicati in tutte le 80 attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ed elencate nell’allegato al Regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011).
Rientrano nel campo di applicazione anche gli impianti fotovoltaici integrati, con diversi gradi di incorporazione, nelle chiusure d’ambito di edifici ad uso civile, industriale, commerciale e rurale, incluse le strutture accessorie come pergole, tettoie e pensiline ad essi pertinenti.
Le linee guida si applicano anche agli impianti fotovoltaici ubicati su pensiline indipendenti a copertura degli stalli auto, poste a copertura di parcheggi all’aperto su area esterna in prossimità di edifici – quali strutture accessorie – ed “interferenti” con le attività soggette, anche in assenza di continuità strutturale con le relative opere da costruzione.
Le linee guida possono costituire un utile riferimento anche per la progettazione, la installazione, l’esercizio, la manutenzione di impianti fotovoltaici ubicati in attività non soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente documento:
- gli impianti fotovoltaici a terra, per i quali i pannelli generatori non sono installati su edifici né su pergole, tettoie, pensiline;
- gli impianti fotovoltaici del tipo plug & play;
- gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 800 W;
- gli impianti agrivoltaici, qualora posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette, misurata nel punto di minima distanza, e qualora gli stessi edifici non rientrino fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al d.P.R. l° agosto 2011, n.151;
- gli impianti a concentrazione solare, nei quali i pannelli fotovoltaici sono installati su strutture di sostegno ad inseguimento solare.
Prevenzione incendi fotovoltaico: quando serve
L’installazione di un impianto fotovoltaico in un’attività soggetta è, generalmente, da considerarsi una modifica rilevante dell’attività esistente, in quanto comporta una variazione delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti. Tale modifica rientra, pertanto, tra gli obblighi previsti dall’articolo 4, comma 6, del D.P.R. 151/2011.
L’esecuzione di interventi conformi alle prescrizioni tecniche contenute nella linea guida, in assenza di specifici elementi di criticità emersi dalla valutazione del rischio di incendio, non determini un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.
Tale aggravio potrebbe concretizzarsi nel fatto che l’impianto fotovoltaico potrebbe:
- costituire una ulteriore sorgente di innesco;
- essere direttamente interessato dalla propagazione dell’incendio aggravandone la magnitudo;
- comportare la propagazione dell’incendio dall’esterno verso l’interno dell’edificio;
- interferire con eventuali sistemi di evacuazione del fumo e del calore;
- ostacolare il controllo o la estinzione dell’incendio.
Pertanto, se l’impianto è progettato e realizzato nel rispetto integrale della linea guida tecnica, e qualora la valutazione del rischio di incendio non evidenzi specifiche condizioni aggravanti, l’intervento può ritenersi ricompreso nella fattispecie di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto del Ministro dell’Interno 7 agosto 2012 (SCIA antincendio).
Qualora, invece, dalla specifica valutazione del rischio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di categoria B e C, dovuto alla installazione degli impianti fotovoltaici in argomento, gli enti ed i privati responsabili sono tenuti ad attivare le procedure previste dall’art. 3 del D.P.R. 151/2011.; devono pertanto richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Il progettista può comunque individuare altre possibili soluzioni tecniche comunque finalizzate al raggiungimento dei richiamati obiettivi di sicurezza.
Misure tecniche per la prevenzione incendi fotovoltaico
Le linee guida definiscono una strategia antincendio basata sulle seguenti misure di prevenzione e di protezione antincendi:
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
I pannelli fotovoltaici devono essere conformi alle norme CEI EN IEC 61730-1, Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV)- Parte l: Prescrizioni per la costruzione e CEI EN IEC 61730-2, Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) – Parte 2: Prescrizioni per le prove. Inoltre, l’impianto fotovoltaico od almeno le sue parti in corrente continua, incluso l’inverter, non deve essere installato in aree in cui possono formarsi atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas infiammabili, vapori o nebbie di liquidi infiammabili, polveri combustibili. In luoghi con pericolo di esplosione, il generatore fotovoltaico e tutti gli altri componenti in corrente continua costituenti potenziali fonti di innesco, devono essere installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle regole tecniche applicabili. - Sistemi di accumulo elettrochimico (BESS)
Nel caso in cui il progettista preveda la presenza, associata all’impianto fotovoltaico, di eventuali sistemi di accumulo statico dell’energia prodotta, deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio d’incendio ed esplosione secondo quanto previsto dal D.M. 07/08/2012. - Aerazione e ventilazione
Occorre evitare il riscaldamento eccessivo dei componenti dell’impianto fotovoltaico, così da assicurare che il calore disperso sia superiore a quello prodotto per funzionamento normale od anomalo.
I componenti dell’impianto fotovoltaico maggiormente suscettibili di riscaldamento, quali inverter o convertitori DC-DC, devono essere installati all’aperto o in compartimenti antincendio dedicati con una resistenza al fuoco minima di REI/El 30, con accesso direttamente dall’esterno o dall’interno tramite porta tagliafuoco. Nel caso di accesso dall’interno, la classe una resistenza al fuoco minima della porta del vano dedicato non dovrà essere inferiore alla massima fra i due compartimenti contigui.
Occorre assicurarsi sempre che la circolazione del’ aria intorno all’inverter non sia limitata od addirittura bloccata, con conseguente limitazione della potenza termica scambiata e possibili surriscaldamenti. - Reazione e resistenza al fuoco
Occorre evitare l’installazione di impianti fotovoltaici al di sopra o in adiacenza di superfici con inadeguato comportamento al fuoco, dal momento che l’impianto stesso potrebbe fungere da innesco di tali superfici, oppure propagare l’incendio all’edificio servito.
Le strutture portanti interessate vanno dimensionate, verificate e documentate tenendo conto del carico permanente dovuto alla presenza di tutti i componenti dell’impianto fotovoltaico, con riferimento particolare a quelli di maggiore massa (es: pannelli fotovoltaici, eventualmente muniti di strutture di sostegno, inverter), anche con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti. - Misure specifiche per l’installazione degli inverter
Deve essere garantita la installazione degli inverter su strutture ed elementi costituiti da prodotti o kit classificati Al per la reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. Tali caratteristiche di reazione o resistenza al fuoco non devono essere inficiate dai sistemi di ancoraggio delle staffe porta-inverter e da eventuali passaggi di canalizzazioni o cavi elettrici. - Compartimentazione
I componenti di impianti fotovoltaici con elementi combustibili, come i cavi elettrici, non devono essere posti in opera direttamente sopra elementi di compartimentazione, se non utilizzando passerelle portacavi. - Esodo
I componenti dell’impianto fotovoltaico non devono essere installati nelle vie di esodo né in luoghi sicuri. - Controllo di fumi e calore
L’ubicazione dei pannelli fotovoltaici e delle condutture elettriche, degli inverter, dei quadri e di altri eventuali apparati deve consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali sistemi per la evacuazione del fumo e del calore (EFC) e non costituire ostacolo per lo smaltimento del fumo e del calore attraverso aperture non specificamente dedicate (es.: lucernari, finestre, camini, etc.). - Operatività antincendio
Occorre garantire, in via generale, l’agevole accesso ai componenti dell’impianto fotovoltaico anche sulla copertura, per esigenze di operatività antincendio oltre che di ispezione e manutenzione. - Sezionamento di emergenza
L’impianto fotovoltaico deve essere provvisto di un dispositivo di sezionamento ubicato in posizione segnalata, protetta dall’incendio e di facile accesso per i soccorritori. Tale dispositivo dovrà garantire il sezionamento dell’impianto elettrico rispetto a tutte le sorgenti di alimentazione, ivi compreso l’impianto fotovoltaico stesso. - Dispositivi di protezione
Il generatore fotovoltaico deve essere dotato di dispositivi di protezione, dimensionati secondo le norme tecniche applicabili, contro le sovracorrenti, i guasti di isolamento, i guasti serie, le sovratensioni di origine atmosferiche e di manovra nonché, quando necessario, contro le correnti inverse sulle stringhe. - Segnaletica di sicurezza
L’area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, deve essere segnalata con apposita cartellonistica conforme alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La linea guida fornisce, inoltre, misure tecniche specifiche per modalità di installazione.
Prevenzione incendi fotovoltaico: norme di manutenzione e verifiche
Le attività di manutenzione condotte sugli impianti fotovoltaici devono essere riportate nel registro dei controlli e delle manutenzioni degli impianti e delle attrezzature antincendio di cui all’articolo 3 del D.M. 01/09/2021.
A titolo esemplificativo devono esservi riportati:
- stato iniziale dell’impianto all’inizio degli interventi di monitoraggio e manutenzione;
- presenza di moduli con microfratture o danni evidenti e/o fenomeni di dilatazione anormale dei moduli per errati sistemi di supporto;
- presenza di condensa all’interno dei moduli;
- presenza di ombreggiamenti significativi e programma del relativo controllo costante sull’andamento di tali fenomeni;
- interventi di revamping sull’impianto con sostituzione di moduli e/o inverter;
- eventuale piano di pulizia periodica dell’impianto;
- eventuale presenza di sistemi di monitoraggio in continuo che identificano guasti e/o anomalie in tempo reale o differita;
- registrazione degli interventi effettuati e pianificazione degli interventi futuri;
- identificazione delle caratteristiche planimetriche dell’impianto in funzione degli accessi per le operazioni di manutenzione (es.: linee vita) e di intervento sullo stesso (es.: operazioni di
spegnimento).
Procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi fotovoltaico
La progettazione e la installazione di impianti fotovoltaici all’interno o a servizio di nuove attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono documentate secondo quanto disposto dal D.M. 07/08/2012, rispettivamente per le istanze di valutazione dei progetti (articolo 3 ed allegato I) e per le segnalazioni certificate di inizio attività (articolo 4 ed allegato II).
L’installazione di impianti fotovoltaici all’interno o a servizio di attività esistenti soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi e la loro modifica sostanziale, costituiscono sempre
modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell’allegato IV al D.M. 07/08/2012.
Qualora la valutazione del rischio evidenzi un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di categoria B e C, gli enti ed i privati responsabili, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la valutazione del progetto.
Negli altri casi (modifica con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria A; modifica senza aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per tutte le categorie) essi presentano al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la segnalazione certificata di inizio attività.
Devono essere rese disponibili le certificazioni e le dichiarazioni di cui al D.M. 07/08/2012.
Insieme alle dichiarazioni deve essere reso disponibile il progetto dell’impianto fotovoltaico, sempre obbligatorio, a firma di tecnico abilitato e riferito alle norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti.
Fonti: Biblus.net