Due interventi si soffermano sul ruolo che gli RLS possono avere nel processo e nella valutazione della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. L’importanza di valutare l’efficacia della formazione.

Se la formazione, come più volte ricordato in ogni convegno e seminario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, è una delle più importanti misure di prevenzione previste dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), spesso questa “misura di prevenzione” viene erogata in modo formale e affrettato. E come segnalato anche dal nostro giornale – con una serie di articoli e interviste dedicate ad un documento pubblicato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) – attorno alla formazione si è sviluppato un “mercato importante che, in assenza di controlli, ha anche condotto a casi di falsificazione di attestazioni di formazione”.

A ricordarlo e ad affermare l’importante ruolo che può avere, anche in questo ambito, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), è stato un seminario, dal titolo “Formazione dei lavoratori: quale ruolo del RLS?”, organizzato a Milano il 27 giugno 2018 dal “ Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita”.
La valutazione dell’efficacia della formazione
Ci soffermiamo innanzitutto sull’intervento “Un nuovo attrezzo nella cassetta del RLS”, a cura di Susanna Cantoni (Presidente Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione).

Alla domanda “perché occorre fare controlli sulla formazione?”, la relatrice risponde che:

“la formazione è una delle misure di prevenzione;
la mancata o inadeguata formazione è spesso una delle cause degli infortuni;
il mercato della formazione è pieno di ‘insidie’ a fronte di un giro di affari cospicuo”.

Ed è necessario controllare:

“l’avvenuta formazione dei soggetti aziendali;
la correttezza della erogazione dei corsi;
l’efficacia della formazione”.

La relazione accenna all’importante e delicato tema dell’attività di vigilanza sulla formazione e si sofferma poi, in particolare, sul tema della valutazione dell’efficacia della formazione.

Questi sono i criteri generali per la programmazione della formazione:

analisi dei bisogni
progettazione
attuazione dell’intervento
valutazione
In particolare la valutazione “deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento e le attività svolte”.

Si indica poi che le aree comunemente indagate nella valutazione dell’efficacia della formazione sono:

“l’apprendimento (quali principi, fatti, tecniche sono stati appresi);
il comportamento (quali cambiamenti nella condotta di lavoro, quali atteggiamenti sono stati cambiati);
i risultati (quali sono stati i risultati tangibili del programma in termini di miglioramento della qualità, sicurezza, efficacia, ecc.);
il gradimento (se i soggetti si considerano soddisfatti di aver partecipato al programma)”.

Infine la relatrice fornisce alcune indicazioni e riflessioni relative al caso che si riscontri una formazione ‘farlocca’:

“in ogni caso viene a mancare una importante misura di prevenzione;
in ogni caso viene sanzionato il datore di lavoro, o i dirigenti, per mancata o inadeguata formazione dei lavoratori;
colpire i soggetti formatori fraudolenti richiede indagini complesse e lunghe;
pertanto, è indispensabile che le imprese controllino seriamente i requisiti delle società cui appaltano la formazione, così come controllerebbero gli altri fornitori di merci o servizi necessari alla produzione;
e che i RLS ne presidino l’iter”.

Il ruolo dell’RLS nella formazione
Veniamo, infine, all’intervento “Il ruolo del RLS nella valutazione della formazione dei lavoratori”, a cura di Roberta Vaia (Gruppo promotore “Casa degli RLS”), su quali azioni di verifica e proposta può svolgere l’RLS e con quali strumenti.

Si ricorda innanzitutto perché è importante che il RLS/RLST abbia un ruolo attivo riguardo al tema della formazione:

la formazione è una misura generale di tutela;
l’RLS conosce il ciclo produttivo;
la formazione è un obbligo di legge.

Senza dimenticare, tuttavia, che l’RLS:

“non è un formatore;
non è un tecnico della formazione;
non progetta o gestisce la formazione;
non è il responsabile della formazione”.

Concludiamo riportando alcune indicazioni della relazione sul ruolo dell’RLS e sugli strumenti per la valutazione della formazione.

Ad esempio l’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente e che fa parte della “cassetta degli attrezzi del RLS”, sottolinea che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere “consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori”. Dove consultare significa che “il datore di lavoro, o il dirigente che consulta l’RLS, riceve da questi notizie e conoscenze che, sommate alle proprie, gli permette di avere una maggior visione del problema per poi decidere in autonomia”.

Deve poi, oltre a essere formato a sua volta, “conoscere la realtà lavorativa che rappresenta”. Ed è importante “coinvolgere i lavoratori (informandoli sul loro diritto di formazione sui temi di salute e sicurezza)” e “valutare l’efficacia della formazione pregressa (aggiornamento specifico)”.

Scarica i documenti da cui è tratto l’articolo:

Un nuovo attrezzo nella cassetta del RLS”, a cura di Susanna Cantoni (Presidente Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione), intervento al seminario “Formazione dei lavoratori: quale ruolo del RLS?”.

Il ruolo del RLS nella valutazione della formazione dei lavoratori”, a cura di Roberta Vaia (Gruppo promotore “Casa degli RLS”), intervento al seminario “Formazione dei lavoratori: quale ruolo del RLS?”.