La Regione Lombardia recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione e fornisce degli indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti nella Regione. Campo di applicazione, documenti e avvio corsi.

Come sappiamo, dai tanti  articoli prodotti sull’argomento, in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato recentemente sancito l’ Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025), “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”. E anche considerando che l’Accordo dispone che “resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e che l’attuazione del presente accordo ‘non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma’, la Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta regionale – DGR n. XII/4515 del 09 giugno 2025 – ha non solo recepito l’Accordo Stato-Regioni ma approvato un nuovo documento di indirizzo.

Con la stessa delibera la Regione Lombardia approva, infatti, anche il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia”, predisposto dalla Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, condiviso con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, allegato B, parte integrante del DGR.

Nell’articolo di presentazione del DGR ci soffermiamo sugli indirizzi ai soggetti formatori con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

  • Regione Lombardia e indirizzi ai soggetti formatori: campo di applicazione
  • Regione Lombardia e indirizzi ai soggetti formatori: documenti
  • Regione Lombardia e indirizzi ai soggetti formatori: comunicazione di avvio

Regione Lombardia e indirizzi ai soggetti formatori: campo di applicazione

Il nuovo DGR delibera di affidare alle ATS (Agenzie di Tutela della Salute) il controllo della corretta applicazione dell’Accordo da parte dei soggetti formatori mediante il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia” allegato al DGR 4515.

Il documento “fornisce regole ai soggetti formatori operanti in Regione Lombardia al fine di garantire la corretta applicazione sul territorio regionale delle disposizioni” di cui al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Le disposizioni sono “vincolanti per i soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia”: il “loro mancato rispetto compromette la validità degli attestati di formazione emessi e può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalle regole dell’accreditamento nelle forme e nei modi previsti”. Si indica poi che con riferimento “agli ulteriori soggetti formatori previsti dall’Accordo”, le regole previste dalla presente “non sono vincolanti, seppur si ritenga che la loro applicazione sia fortemente consigliata”.

Vediamo il campo di applicazione (Punto 1) del documento di indirizzi.

Si indica che le disposizioni contenute “si applicano ai corsi di cui all’Accordo Stato Regioni 59/2025:

  • Corso per Datore di Lavoro previsto al punto 3 della parte II
  • Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008 – previsto dal punto 4 della parte II
  • Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 – previsto al punto 5 della parte II
  • Corso per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (allegato XIV del d.lgs. 81/08) – previsto al punto 6 parte II
  • Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR n. 177/2011) – previsto al punto 7 della parte II
  • Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 – previsti dal punto 8 parte II
  • Corsi di aggiornamento previsti dalla parte III, punti 1.4; 2; 3; 4; 5; 6

E si applicano anche ai “seguenti corsi di formazione o di aggiornamento:

  • Corsi di formazione/aggiornamento teorico pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi– allegato XXI del d.lgs. 81/2008
  • Corsi di formazione/aggiornamento teorico pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – allegato XXI del d.lgs. 81/2008
  • Modulo di formazione/aggiornamento specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – allegato XXI del d.lgs. 81/2008
  • Corsi di formazione/aggiornamento per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare – D.I. 22 gennaio 2019

Regione Lombardia e indirizzi ai soggetti formatori: documenti

Veniamo ad alcune indicazioni per l’erogazione dei corsi di formazione o aggiornamento (tenendo sempre conto del campo di applicazione esplicitato al punto 1) come descritte nel documento regionale.

Si segnala che, fermo restando quanto stabilito nell’Accordo 59/2025, “per ogni corso di formazione o aggiornamento i soggetti formatori devono:

  • istituire il fascicolo del corso di cui al punto 7 dell’Accordo;
  • predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6 dell’Accordo (fatta eccezione per i percorsi formativi non regolati dal citato Accordo);
  • istituire il registro delle presenze, composto da fogli non asportabili e numerati ovvero tenuto su supporto informatico. Il registro delle presenze, per ogni corso realizzato, deve essere compilato contestualmente allo svolgimento delle attività formative e deve riportare le firme degli allievi, dei docenti e dei tutor (se previsti). Il registro deve essere firmato, prima del suo utilizzo, dal responsabile del progetto formativo;
  • predisporre il verbale delle verifiche finali”.

Si indica poi che per i corsi di formazione o aggiornamento erogati mediante il ricorso alla modalità e-learning ovvero della video conferenza sincrona “la rilevazione delle presenze deve essere garantita mediante opportuni sistemi tecnologici conformemente alle specifiche prescrizioni previste dall’ Accordo 59/2025”.

Inoltre i soggetti formatori “devono conservare presso la propria sede e rendere disponibile, anche ai fini di eventuali controlli da parte degli Organi di vigilanza e degli Uffici competenti, tutta la documentazione attinente all’attività svolta per il periodo di tempo richiesto dalla normativa nazionale e/o comunitaria pertinente (almeno 10 anni), tra cui:

  • il fascicolo del corso ai sensi del punto 7 dell’Accordo;
  • il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6 dell’Accordo;
  • il registro degli attestati rilasciati e copia degli stessi;
  • le prove finali, i verbali delle verifiche finali e tutti i documenti di valutazione dell’apprendimento degli allievi;
  • i curricula vitae dei docenti formatori, dei tutor, ecc…
  • il registro delle presenze;
  • le evidenze documentali dell’avvenuto invio delle comunicazioni di cui ai successivi punti 4 e 5”.

Regione Lombardia e indirizzi ai soggetti formatori: comunicazione di avvio

Importanti sono poi, per i soggetti formatori, le nuove indicazioni sulla comunicazione di inizio corso.

Il documento regionale indica che prima dell’avvio dei corsi di formazione o aggiornamento i soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia “devono inviare” al Servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della ATS su cui territorio il corso viene realizzato, “una comunicazione di avvio corso, redatta secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, “contenente i seguenti elementi:

  1. Estremi del decreto di accreditamento ai servizi di Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia;
  2. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di esperienza in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro definiti dalla normativa vigente per lo specifico corso oggetto di comunicazione;
  3. Autocertificazione relativa all’impegno ad utilizzare docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo specifico corso di formazione oggetto di comunicazione;
  4. Calendario del corso con indicate le sedi, articolazione giornaliera e programma dettagliato di argomenti e durata;
  5. Dati identificativi del responsabile del progetto formativo e relativo curriculum vitae;
  6. Dati identificativi dei docenti e relativi curriculum vitae;
  7. Numero di partecipanti previsto;
  8. Autodichiarazione circa l’impegno a istituire e tenere il fascicolo del corso ed il registro delle presenze;
  9. Autodichiarazione circa l’obbligo di frequenza previsto e limite massimo delle assenze per il corso oggetto di comunicazione”.

E la comunicazione “dovrà essere trasmessa almeno 10 giorni naturali consecutivi prima dell’avvio corso, esclusivamente in formato elettronico / pec”, utilizzando il modello che è allegato al documento.

I corsi di formazione o aggiornamento – continua il documento – “possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione di cui sopra. Qualora l’ATS competente per territorio richieda, entro il termine di 30 giorni dall’invio della comunicazione di avvio corso ulteriori informazioni, i corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste ovvero su autorizzazione della ATS qualora non ancora trascorsi i 10 giorni, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo”. Si segnala che “i soggetti formatori non accreditati a Regione Lombardia, ma autorizzati ai sensi della normativa nazionale, non sono tenuti ad inviare la comunicazione di cui al presente punto”.

Infine qualche indicazione sul periodo transitorio (Punto 8) che è lo stesso indicato dal nuovo Accordo Stato-Regioni.

Infatti, come indicato nella parte VII dell’Accordo, “non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli Accordi Stato-Regioni (ACSR) abrogati dal punto 3 della parte VII nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore dell’Accordo”.  E ai corsi di formazione o aggiornamento erogati ai sensi degli ASR abrogati dell’ Accordo 59/2025 “si applicano le disposizioni di cui alle previgenti circolari Regionali che mantengono la loro validità sino al termine del periodo transitorio previsto dalla parte VII dell’Accordo”.

Rimandiamo alla lettura integrale dell’Allegato B del DGR 4515/2025, su cui ci soffermeremo con futuri approfondimenti, che affronta vari altri temi:

  • Comunicazione di fine corso
  • Rilascio degli attestati
  • Disposizioni inerenti all’utilizzo della formazione a distanza
  • Disposizioni inerenti ai convegni e seminari di aggiornamento
  • Ruolo dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Agenzie di Tutela della Salute
  • Monitoraggio e diffusione delle informazioni

Segnaliamo, infine, la presenza di numerosi allegati (modelli comunicazione avvio corso, modello di calendario delle verifiche finali, modello di verbale delle verifiche finali, modello comunicazione fine corso, modelli attestati di formazione, modello di tracciato elettronico).

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Lombardia, Deliberazione della Giunta regionale – DGR n. XII/4515 del 09 giugno 2025 – Recepimento Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”, e approvazione degli Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Regione Lombardia – (di concerto con l’assessore Tironi), DGR – Allegato A e Allegato B.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 – Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 – documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.

Fonti: Puntosicuro.it, Regione Lombardia, Conferenza permanente Stato Regioni